(Allegato A-art. 89)
 
                              Art. 89. 
 
  I consigli comunali non possono deliberare  se  non  interviene  la
meta' del numero dei consiglieri  assegnati  al  comune;  pero'  alla
seconda  convocazione,  che  avra'  luogo   in   altro   giorno,   le
deliberazioni sono valide qualunque sia il  numero  degl'intervenuti,
salvo si tratti della decisione di cui all'articolo  precedente.  Nel
caso che siano introdotte  proposte,  le  quali  non  erano  comprese
nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno  essere  poste
in deliberazione se non 24 ore dopo averne  dato  avviso  a  tutti  i
consiglieri.