(Regolamento-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
  L'amministrazione centrale della cassa ecclesiastica in Torino e la
direzione speciale della medesima in Napoli sono disciolte dal giorno
della pubblicazione della Legge. 
 
  Pero'  le  dette  amministrazioni  sono   costituite   in   sezioni
temporanee  dell'amministrazione  del  fondo  per   il   culto,   per
procedere, secondo le norme  che  saranno  date  dall'amministrazione
anzidetta e col sussidio degli impiegati che vi saranno  destinati  a
termini dell'art. 37 della  Legge,  alla  liquidazione  degli  affari
amministrativi o giudiziari che si  trovassero  in  corso  presso  la
cassa ecclesiastica, ed a quelle altre  operazioni  di  stralcio  che
alle medesime venissero affidate.