Art. 43. L'amministrazione centrale della cassa ecclesiastica in Torino e la direzione speciale della medesima in Napoli sono disciolte dal giorno della pubblicazione della Legge. Pero' le dette amministrazioni sono costituite in sezioni temporanee dell'amministrazione del fondo per il culto, per procedere, secondo le norme che saranno date dall'amministrazione anzidetta e col sussidio degli impiegati che vi saranno destinati a termini dell'art. 37 della Legge, alla liquidazione degli affari amministrativi o giudiziari che si trovassero in corso presso la cassa ecclesiastica, ed a quelle altre operazioni di stralcio che alle medesime venissero affidate.