Art. 44. Per i beni immobili spettanti alla cassa ecclesiastica, per i quali fosse gia' disposto il passaggio al Demanio a norma della Legge 21 agosto 1862, sono da eseguirsi le disposizioni correlative. Per i beni immobili, per i quali nulla fosse ancora disposto nel senso suespresso, deve compilarsi un elenco speciale, descrivendone sommariamente la provenienza, la estensione, la situazione ed il valore approssimativo. Questi beni saranno consegnati al Demanio, previo accertamento della rendita da inscriversi a norma degli articoli 51 e 52 del presente regolamento, in base alla rendita relativa accertata e sottoposta al pagamento della tassa di mano-morta.