(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
  Per i beni immobili spettanti alla cassa ecclesiastica, per i quali
fosse gia' disposto il passaggio al Demanio a norma  della  Legge  21
agosto 1862, sono da eseguirsi le disposizioni correlative. 
 
  Per i beni immobili, per i quali nulla fosse  ancora  disposto  nel
senso suespresso, deve compilarsi un elenco  speciale,  descrivendone
sommariamente la provenienza, la  estensione,  la  situazione  ed  il
valore approssimativo. 
 
  Questi beni saranno  consegnati  al  Demanio,  previo  accertamento
della rendita da inscriversi a norma  degli  articoli  51  e  52  del
presente regolamento, in  base  alla  rendita  relativa  accertata  e
sottoposta al pagamento della tassa di mano-morta.