(Regolamento-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
  Gli altri beni ora  posseduti  dalla  cassa  ecclesiastica  saranno
consegnati al Demanio a seconda delle istruzioni, che  verranno  date
dall'amministrazione del fondo per il culto in seguito ad accordi tra
il Ministero di grazia  e  giustizia  e  dei  culti  e  quello  delle
finanze.