(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 42)
                              Art. 42. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                        1, art. 32, comma 5) 
 
  Contro le decisioni della  Commissione  elettorale  mandamentale  o
delle  sue  Sottocommissioni,  qualsiasi  cittadino   puo'   proporre
impugnativa davanti alla Corte d'appello con  semplice  ricorso,  sul
quale il presidente fissa,  con  decreto,  l'udienza  di  discussione
della causa in via d'urgenza. 
  Analoga  azione  puo'  essere  promossa   per   falsa   o   erronea
rettificazione delle liste elettorali, fatta a  norma  dell'art.  30,
secondo comma. 
  Il  ricorso  dev'essere  notificato,  col   relativo   decreto   di
fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed alla
Commissione elettorale, a pena di nullita', entro venti giorni  dalla
notificazione di cui al quarto comma  dell'art.  30  se  e'  proposto
dallo  stesso  cittadino  che  aveva  reclamato  o  aveva  presentato
direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione  o  era  stato
dalla Commissione  medesima  cancellato  dalle  liste;  entro  trenta
giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della  lista  rettificata,
negli  altri  casi.  I  termini  anzidetti  sono  raddoppiati  per  i
cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11.