(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 43)
                              Art. 43. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34) 
 
  Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di  decadenza,
depositato nella cancelleria  della  Corte  di  appello  entro  dieci
giorni  dalla  notifica.  La  causa  e'  decisa,  senza  che  occorra
ministero di procuratore o di  avvocato,  sulla  relazione  fatta  in
udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o  i
loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle  sue
conclusioni orali. 
  Per i cittadini residenti  all'estero,  il  ricorso  e'  depositato
entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.