Art. 43. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34) Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte di appello entro dieci giorni dalla notifica. La causa e' decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali. Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso e' depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.