(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 44)
                              Art. 44. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35) 
 
  Il  ricorso  puo'  essere  proposto  anche  dal  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso
termine e con le stesse modalita' di cui ai precedenti articoli 42  e
43: nel medesimo termine, il procuratore  della  Repubblica,  qualora
riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di  reato,
promuove l'azione penale.