Art. 44. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35) Il ricorso puo' essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le stesse modalita' di cui ai precedenti articoli 42 e 43: nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.