(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 45)
                              Art. 45. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36) 
 
  Le sentenze della Corte d'appello  sono  comunicate  immediatamente
dalla  cancelleria,  oltreche'  al   presidente   della   Commissione
elettorale mandamentale, al sindaco che ne  cura  l'esecuzione  e  la
notificazione, senza spesa, agli interessati. 
  La sentenza della Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte
soccombente col ricorso  in  Cassazione,  anche  senza  ministero  di
avvocato. Puo' essere impugnata anche dal procuratore generale  della
Repubblica presso la Corte d'appello che ha emesso la decisione. 
  Tutti i termini del procedimento sono  ridotti  alla  meta',  fatta
eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero. 
  Sul semplice ricorso  il  presidente  fissa,  in  via  di  urgenza,
l'udienza  per  la  discussione  della   causa.   La   decisione   e'
immediatamente pubblicata. 
  Per l'esecuzione e notificazione  delle  sentenze  della  Corte  di
cassazione si osserveranno le disposizioni di cui al primo comma.