(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 14)
    

                                 Art. 14.
                     Caratteristiche dei combustibili

14.1.  Le caratteristiche principali dei combustibili, agli effetti
della  loro  classificazione  ai sensi del Capo III della legge, sono
specificate nelle tabelle seguenti.
14.2.  I documenti o le fatture che accompagnano le singole partite
di combustibile, da impiegarsi negli impianti termici siti nelle zone
A  e  B  di  cui all'art. 2 della legge, devono portare l'indicazione
esplicata  che  le caratteristiche della merce sono contenute entro i
limiti  dei  valori  stabiliti  negli  articoli  12  e 13 della legge
stessa.   Tale  obbligo  sussiste  sia  per  le  partite  provenienti
direttamente  dalla  produzione  o  dalla importazione che per quelle
fornite da intermediari o da rivenditori.

I. - Combustibili solidi



    

 
 

 
 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico



 


 
 

 
  II. - Combustibili liquidi 

 
 

 
 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico