Art. 15. Prelevamento di campioni di combustibili 15.1. I prelievi di campioni di combustibili impiegati o da impiegarsi negli impianti termici a norma dell'art. 19 della legge, verranno eseguiti secondo le modalita' sotto riportate. 15.2. Il prelevamento deve essere effettuato dalla persona incaricata del Comando provinciale dei vigili del fuoco alla presenza continua dell'utente responsabile dell'impianto o di persona da lui autorizzata. Per ogni prelevamento deve essere redatto un verbale come da modello riportato in appendice del presente regolamento, sottoscritto dagli intervenuti. 15.3. Il prelevamento di campioni di combustibili solidi puo' essere effettuato sia dai cumuli depositati nei piazzali o nei carbonili sia nel corso delle operazioni di scarico nei depositi a servizio degli impianti termici. 15.4. Se nei depositi a servizio di un impianto termico vi sono piu' cumuli di combustibile che appaiano di tipi diversi, o risultino tali dalle dichiarazioni dell'utente, si procedera' al prelevamento da ogni cumulo di singoli campioni per distinte analisi. 15.5. Se in un deposito vi sono piu' cumuli di combustibile del medesimo tipo e qualita', si procedera' ad un solo prelevamento. 15.6. Se in un solo cumulo sono mescolati combustibili diversi per tipo e qualita', si procedera' ad un solo prelevamento, considerando la miscela dei combustibili come un tipo unico. 15.7. Nel corso di ogni prelevamento di campioni devono essere raccolti a mezzo di pala da carbone della capacita' minima di kg. 2, dieci prelievi parziali ciascuno di peso non inferiore a 5 kg., da punti diversi del carbonile o del cumulo di deposito oppure periodicamente durante lo scarico dai mezzi di trasporto, in modo tale che tutte le pezzature (grosse, minute, o polveri) siano presumibilmente rappresentate nella medesima proporzione nella quale si trovano nel cumulo di combustibile da analizzare. 15.8. I prelievi parziali devono essere riuniti a terra sopra un pavimento compatto e piano oppure sopra un robusto telo di dimensioni adeguate. 15.9. L'intera quantita' di combustibile prelevata deve essere mescolata con la pala e disposta in mucchio alto non piu' di m. 0,20 con contorno approssimativamente circolare. Il mucchio viene diviso in quattro parti uguali da due rette passanti per il centro: si raccolgono due parti diagonalmente opposte e si scartano le altre. Le parti raccolte, previa frantumazione se sono presenti pezzi aventi dimensioni superiori a 40 mm, vengono disposte nuovamente in mucchio e mescolate prelevandone la meta' e ripetendo il procedimento sopra descritto. 15.10. Il combustibile risultante dalle operazioni (del peso di circa 10-12 kg.) costituisce il campione prelevato che deve essere ulteriormente mescolato e racchiuso in tre recipienti costituiti con materiale impermeabile e non fragile aventi chiusura a tenuta d'aria, sigillati. Due di detti recipienti, previa eventuale paraffinatura del tappo e sigillatura, vengono presi in consegna dagli incaricati del Comando provinciale dei vigili del fuoco per essere inviati una al laboratorio provinciale di igiene e profilassi o ad altro laboratorio all'uopo autorizzato dal Ministero della sanita' per l'analisi ed uno, eventualmente, all'Istituto superiore di sanita', per l'analisi di revisione. 15.11. Il terzo contenitore viene lasciato a disposizione dell'utente dell'impianto termico. 15.12. Il prelevamento di campioni di combustibili agglomerati (mattonelle, ovuli e simili) verra' effettuato seguendo le stesse modalita' stabilite per gli altri combustibili solidi, compresa la frantumazione. 15.13. Il prelevamento di campioni di combustibili liquidi deve essere effettuato solamente attraverso le apposite prese campione praticate nei passi d'uomo dei serbatoi di deposito a servizio degli impianti termici. 15.14. Se piu' serbatoi di deposito sono a servizio di un impianto termico, si procedera' al prelevamento, da ogni serbatoio, di singoli campioni per distinte analisi. 15.15. Nel corso di ogni prelevamento del campione devono essere effettuati, rispetto al livello del combustibile nel serbatoio, tre prelievi parziali, ciascuno di volume non inferiore ad 1 litro, uno nella parte alta, uno nella parte media ed uno nella parte bassa. 15.16. Il prelievo di campioni di combustibili dalla parte lasse dovra' essere effettuato alla medesima altezza della bocca del tubo di alimentazione del bruciatore o comunque ad una altezza di trenta cm dal fondo del serbatoio. 15.17. L'intera quantita' di combustibile prelevato dovra' essere raccolto in un unico recipiente, mescolata e suddivisa in tre contenitori costituiti con materiale impermeabile aventi chiusura a tenuta d'aria, sigillati, ciascuno della capacita' di 1 litro. Due dei tre contenitori, previa sigillatura, vengono presi in consegna dalla persona incaricata del Comando provinciale dei vigili del fuoco per essere inviati uno al laboratorio di igiene e profilassi o ad altro laboratorio all'uopo autorizzato dal Ministero della sanita', per l'analisi ed uno, eventualmente, all'Istituto superiore di sanita' per l'analisi di revisione. 15.18. Il terzo contenitore viene lasciato a disposizione dello utente dell'impianto termico. 15.19. Le istanze per analisi di revisione relative a combustibili, a norma di quanto stabilito nell'art. 19 della legge, devono essere accompagnate dalla quietanza di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale della somma di L. 15.000 (quindicimila) per ogni analisi richiesta.