(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 15)
                                  Art. 15. 
                   Prelevamento di campioni di combustibili 

 
15.1. I prelievi di campioni di combustibili impiegati o da 
impiegarsi negli impianti termici a norma dell'art. 19  della  legge,
verranno eseguiti secondo le modalita' sotto riportate. 
15.2. Il prelevamento deve essere effettuato dalla persona 
incaricata del Comando provinciale dei vigili del fuoco alla presenza
continua dell'utente responsabile dell'impianto o di persona  da  lui
autorizzata. Per ogni prelevamento deve  essere  redatto  un  verbale
come da modello riportato  in  appendice  del  presente  regolamento,
sottoscritto dagli intervenuti. 
15.3. Il prelevamento di campioni di combustibili solidi puo' 
essere effettuato sia  dai  cumuli  depositati  nei  piazzali  o  nei
carbonili sia nel corso delle operazioni di scarico  nei  depositi  a
servizio degli impianti termici. 
15.4. Se nei depositi a servizio di un impianto termico vi sono 
piu' cumuli di combustibile che appaiano di tipi diversi, o risultino
tali dalle dichiarazioni dell'utente, si procedera'  al  prelevamento
da ogni cumulo di singoli campioni per distinte analisi. 
15.5. Se in un deposito vi sono piu' cumuli di combustibile del 
medesimo tipo e qualita', si procedera' ad un solo prelevamento. 
15.6. Se in un solo cumulo sono mescolati combustibili diversi per 
tipo e qualita', si procedera' ad un solo prelevamento,  considerando
la miscela dei combustibili come un tipo unico. 
15.7. Nel corso di ogni prelevamento di campioni devono essere 
raccolti a mezzo di pala da carbone della capacita' minima di kg.  2,
dieci prelievi parziali ciascuno di peso non inferiore a  5  kg.,  da
punti  diversi  del  carbonile  o  del  cumulo  di  deposito   oppure
periodicamente durante lo scarico dai mezzi  di  trasporto,  in  modo
tale che  tutte  le  pezzature  (grosse,  minute,  o  polveri)  siano
presumibilmente rappresentate nella medesima proporzione nella  quale
si trovano nel cumulo di combustibile da analizzare. 
15.8. I prelievi parziali devono essere riuniti a terra sopra un 
pavimento compatto e piano oppure sopra un robusto telo di dimensioni
adeguate. 
15.9. L'intera quantita' di combustibile prelevata deve essere 
mescolata con la pala e disposta in mucchio alto non piu' di m.  0,20
con contorno approssimativamente circolare. Il mucchio  viene  diviso
in quattro parti uguali da due  rette  passanti  per  il  centro:  si
raccolgono due parti diagonalmente opposte e si scartano le altre. Le
parti raccolte, previa frantumazione se sono  presenti  pezzi  aventi
dimensioni superiori a 40 mm, vengono disposte nuovamente in  mucchio
e mescolate prelevandone la meta' e ripetendo il  procedimento  sopra
descritto. 
15.10. Il combustibile risultante dalle operazioni (del peso di 
circa 10-12 kg.) costituisce il campione prelevato  che  deve  essere
ulteriormente mescolato e racchiuso in tre recipienti costituiti  con
materiale impermeabile e non fragile aventi chiusura a tenuta d'aria,
sigillati. Due di detti recipienti,  previa  eventuale  paraffinatura
del tappo e sigillatura, vengono presi in consegna  dagli  incaricati
del Comando provinciale dei vigili del fuoco per essere  inviati  una
al  laboratorio  provinciale  di  igiene  e  profilassi  o  ad  altro
laboratorio all'uopo autorizzato  dal  Ministero  della  sanita'  per
l'analisi ed uno, eventualmente, all'Istituto superiore  di  sanita',
per l'analisi di revisione. 
15.11. Il terzo contenitore viene lasciato a disposizione 
dell'utente dell'impianto termico. 
15.12. Il prelevamento di campioni di combustibili agglomerati 
(mattonelle, ovuli e simili) verra'  effettuato  seguendo  le  stesse
modalita' stabilite per gli altri combustibili  solidi,  compresa  la
frantumazione. 
15.13. Il prelevamento di campioni di combustibili liquidi deve 
essere effettuato solamente attraverso  le  apposite  prese  campione
praticate nei passi d'uomo dei serbatoi di deposito a servizio  degli
impianti termici. 
15.14. Se piu' serbatoi di deposito sono a servizio di un impianto 
termico, si procedera' al prelevamento, da ogni serbatoio, di singoli
campioni per distinte analisi. 
15.15. Nel corso di ogni prelevamento del campione devono essere 
effettuati, rispetto al livello del combustibile nel  serbatoio,  tre
prelievi parziali, ciascuno di volume non inferiore ad 1  litro,  uno
nella parte alta, uno nella parte media ed uno nella parte bassa. 
15.16. Il prelievo di campioni di combustibili dalla parte lasse 
dovra' essere effettuato alla medesima altezza della bocca  del  tubo
di alimentazione del bruciatore o comunque ad una altezza  di  trenta
cm dal fondo del serbatoio. 
15.17. L'intera quantita' di combustibile prelevato dovra' essere 
raccolto in  un  unico  recipiente,  mescolata  e  suddivisa  in  tre
contenitori costituiti con materiale impermeabile aventi  chiusura  a
tenuta d'aria, sigillati, ciascuno della capacita' di  1  litro.  Due
dei tre contenitori, previa sigillatura, vengono  presi  in  consegna
dalla persona incaricata del Comando provinciale dei vigili del fuoco
per essere inviati uno al laboratorio di igiene  e  profilassi  o  ad
altro laboratorio all'uopo autorizzato dal Ministero  della  sanita',
per  l'analisi  ed  uno,  eventualmente,  all'Istituto  superiore  di
sanita' per l'analisi di revisione. 
15.18. Il terzo contenitore viene lasciato a disposizione dello 
utente dell'impianto termico. 
15.19. Le istanze per analisi di revisione relative a combustibili, 
a norma di quanto stabilito nell'art. 19 della legge,  devono  essere
accompagnate dalla  quietanza  di  versamento  effettuato  presso  la
tesoreria provinciale della somma di  L.  15.000  (quindicimila)  per
ogni analisi richiesta.