(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 29)
                              Art. 29. 
 
 
  Ai sensi dell'art. 11, lettera c) del decreto del Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, il servizio medico scolastico si
estende, sotto la vigilanza dell'ufficiale sanitario,  agli  istituti
scolastici  pubblici  e  privati  per  ciechi,  sordomuti,   minorati
psichici, affetti da malattie specifiche dell'apparato  respiratorio,
da malattie dell'apparato  cardiovascolare,  nonche'  ad  ogni  altra
scuola od istituto speciale.