Art. 29. Ai sensi dell'art. 11, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, il servizio medico scolastico si estende, sotto la vigilanza dell'ufficiale sanitario, agli istituti scolastici pubblici e privati per ciechi, sordomuti, minorati psichici, affetti da malattie specifiche dell'apparato respiratorio, da malattie dell'apparato cardiovascolare, nonche' ad ogni altra scuola od istituto speciale.