(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 30)
                              Art. 30. 
 
 
  I soggetti che presentano anomalie  o  anormalita'  somatopsichiche
che non consentono la regolare frequenza nelle scuole  comuni  e  che
abbisognano di particolare trattamento ed assistenza medico-didattica
sono indirizzati alle scuole speciali. 
  Nell'eventualita' che l'alunno presenti piu' di una alterazione  si
terra'  conto,  per  l'assegnazione  alla  scuola   speciale,   della
minorazione che consente maggiori possibilita' di trattamento. 
  I  soggetti  ipodotati   intellettuali   non   gravi,   disadattati
ambientali, o con anomalie  del  comportamento,  per  i  quali  possa
prevedersi il reinserimento nella scuola comune sono indirizzati alle
classi differenziali.