(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 31)
                              Art. 31. 
 
 
  Gli  insegnanti  degli   istituti   prescolastici,   delle   scuole
elementari, della scuola media e degli altri istituti  di  educazione
ed istruzione, anche su segnalazione delle famiglie,  riferiscono  al
direttore  della  scuola  o  al  capo  dell'istituto  i  fatti  e  le
osservazioni concernenti gli alunni che presentano le atipie indicate
negli articoli precedenti. 
  Il direttore della scuola o il capo  dell'istituto  ne  informa  il
medico scolastico, il  quale,  se  del  caso,  sottopone  i  soggetti
ritenuti  irregolari  alle  indagini   opportune   ed   all'eventuale
ulteriore periodo di  osservazione,  per  la  valutazione,  sotto  il
profilo medico, della necessita' di  indirizzare  i  soggetti  stessi
alle scuole speciali o alle classi differenziali. 
  All'uopo il medico scolastico si avvale  della  collaborazione  dei
centri  medico-psico-pedagogici,  di  istituti  specializzati  e  dei
medici specialisti. 
  In  base  all'esito  degli  accertamenti,  l'autorita'   scolastica
competente, presi gli opportuni contatti con le famiglie  interessate
procede all'assegnazione dei soggetti alle  scuole  speciali  o  alle
classi differenziali. 
  Contro il provvedimento dell'autorita' scolastica di cui  al  comma
precedente, e' ammesso il ricorso da parte della persona che esercita
sull'alunno  la  patria  potesta'  o  la  tutela  o   dal   direttore
dell'istituto di assistenza cui il medesimo e'  affidato,  al  medico
provinciale, al quale deve essere trasmessa per competenza  tutta  la
documentazione relativa alle indagini eseguite. 
  E' facolta' del medico provinciale, ai fini del  giudizio,  di  far
sottoporre  l'alunno  a  visita  medica  da  parte   di   un'apposita
commissione provinciale dallo stesso nominata.