(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 32)
                              Art. 32. 
 
 
  La commissione prevista nell'ultimo comma dell'articolo  precedente
e' composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile,  da  un
pediatra, da uno specialista  della  branca  medica  nella  quale  e'
compresa  la  irregolarita',  da  un  insegnante   specializzato   in
ortofrenia, nonche'  dal  medico  scolastico  coadiutore  del  medico
provinciale,  incaricato  ai  sensi  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, ove  sia  stato
nominato, ovvero da un funzionario  medico  addetto  all'ufficio  del
medico provinciale. Questo ultimo componente che  funge  altresi'  da
segretario  della  commissione  prevista  nel  precedente   articolo,
fornisce  alla  medesima  una   relazione   particolareggiata   delle
osservazioni riguardanti i singoli casi. 
  In base al giudizio della commissione il medico provinciale  adotta
il provvedimento definitivo. 
  Per la scuola media di  primo  grado,  restano  ferme,  per  quanto
riguarda le classi differenziali, le norme dell'art. 12  della  legge
31 dicembre 1962, n. 1859, e del relativo regolamento di esecuzione.