(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 33)
                              Art. 33. 
 
 
  Per ogni alunno assegnato  alle  scuole  speciali,  e  alle  classi
differenziali il medico scolastico predispone un fascicolo nel  quale
sono raccolte le  schede  con  i  risultati  delle  indagini  mediche
specialistiche, psicologiche, ambientali e con le osservazioni  degli
insegnanti, unendo altresi', quando intervenuto,  il  giudizio  della
commissione di cui all'articolo precedente. 
  I fascicoli seguono gli alunni interessati e sono percio' trasmessi
dal medico scolastico con  l'indicazione  "atti  riservati"  al  capo
della scuola o dell'istituto che li accoglie.