(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 34)
                              Art. 34. 
 
 
  Il  trattamento  medico  specialistico  e  didattico  assume  forme
diverse a seconda che riguardi l'assistenza  medica  specializzata  o
l'assistenza con interventi psico-pedagogici specializzati (didattica
differenziale o graduata, psico-terapia  di  vario  tipo  o  livello,
metodi educativi speciali) o l'assistenza sociale volta a ridurre  le
carenze della famiglia e dell'ambiente in genere. 
  I trattamenti  di  pertinenza  della  medicina  scolastica  sono  i
seguenti: 
    terapie mediche generali e specifiche; 
    psico-terapia  ambulatoriale  svolta  da   centri   di   medicina
psico-pedagogica; 
    trattamenti sociali svolti da  assistenti  sociali  specializzati
operanti in seno ai centri di medicina psico-pedagogica; 
    trattamenti in esternato presso le scuole speciali  o  le  classi
differenziali; 
    trattamenti   in   internato    presso    apposite    istituzioni
medicopsico-pedagogiche  o  presso  istituti  educativo-assistenziali
specializzati; 
    ricoveri presso istituti minorili di  assistenza  psichiatrica  o
cliniche neuro-psichiatriche.