(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 34)
Art. 34.
Il trattamento medico specialistico e didattico assume forme
diverse a seconda che riguardi l'assistenza medica specializzata o
l'assistenza con interventi psico-pedagogici specializzati (didattica
differenziale o graduata, psico-terapia di vario tipo o livello,
metodi educativi speciali) o l'assistenza sociale volta a ridurre le
carenze della famiglia e dell'ambiente in genere.
I trattamenti di pertinenza della medicina scolastica sono i
seguenti:
terapie mediche generali e specifiche;
psico-terapia ambulatoriale svolta da centri di medicina
psico-pedagogica;
trattamenti sociali svolti da assistenti sociali specializzati
operanti in seno ai centri di medicina psico-pedagogica;
trattamenti in esternato presso le scuole speciali o le classi
differenziali;
trattamenti in internato presso apposite istituzioni
medicopsico-pedagogiche o presso istituti educativo-assistenziali
specializzati;
ricoveri presso istituti minorili di assistenza psichiatrica o
cliniche neuro-psichiatriche.