(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 36)
                              Art. 36. 
 
 
  In base ai dati dei medici provinciali, di cui al  successivo  art.
56, il Ministero della sanita', di concerto con  il  Ministero  della
pubblica istruzione e  con  quello  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, provvede periodicamente alla edizione di un elenco  generale
delle istituzioni sanitarie-didattiche secondo la  specialita'  e  la
dislocazione, in modo che  le  relative  indicazioni  possano  essere
tenute presenti dalle autorita' sanitarie e scolastiche. 
  Gli  stessi  dicasteri  di   concerto   con   quello   del   tesoro
predispongono  i  provvedimenti  di  coordinamento  e  di  disciplina
dell'azione delle istituzioni e dei servizi di  assistenza  sanitaria
scolastica riabilitativa o addestrativa anche per quanto attiene alla
preparazione teorico-pratica degli insegnanti destinati  alle  scuole
speciali ed  alle  classi  differenziali;  predispongono  altresi'  i
provvedimenti per l'organizzazione di nuove istituzioni  e  di  nuovi
servizi. 
  Sui provvedimenti concretati si pronuncia la commissione consultiva
istituita dal regio  decreto  24  maggio  1925,  n.  958,  modificato
dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
1961, n. 264, per l'igiene e l'assistenza scolastica e per la  igiene
pedagogica.