Art. 36. In base ai dati dei medici provinciali, di cui al successivo art. 56, il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con quello del lavoro e della previdenza sociale, provvede periodicamente alla edizione di un elenco generale delle istituzioni sanitarie-didattiche secondo la specialita' e la dislocazione, in modo che le relative indicazioni possano essere tenute presenti dalle autorita' sanitarie e scolastiche. Gli stessi dicasteri di concerto con quello del tesoro predispongono i provvedimenti di coordinamento e di disciplina dell'azione delle istituzioni e dei servizi di assistenza sanitaria scolastica riabilitativa o addestrativa anche per quanto attiene alla preparazione teorico-pratica degli insegnanti destinati alle scuole speciali ed alle classi differenziali; predispongono altresi' i provvedimenti per l'organizzazione di nuove istituzioni e di nuovi servizi. Sui provvedimenti concretati si pronuncia la commissione consultiva istituita dal regio decreto 24 maggio 1925, n. 958, modificato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, per l'igiene e l'assistenza scolastica e per la igiene pedagogica.