(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 38)
                              Art. 38. 
 
 
  I Ministri per la pubblica istruzione e per la  sanita'  provvedono
d'intesa  a  svolgere,  attraverso  funzionari  ispettivi   dei   due
Ministeri, un'azione combinata di controllo e di  accertamento  sulla
congrua  utilizzazione  delle  scuole   speciali   e   delle   classi
differenziali e del relativo personale specializzato.