Art. 19. L'amministrazione dei beni devoluti al Demanio per effetto delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, sara' tenuta distinta da quella degli altri beni appartenenti allo Stato, ed affidata alle Direzioni, che vi provvederanno per mezzo dei dipendenti Ricevitori, sotto la immediata sorveglianza delle Commissioni provinciali.