(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  L'amministrazione dei beni devoluti al Demanio  per  effetto  delle
Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, sara' tenuta distinta da quella
degli altri beni appartenenti allo Stato, ed affidata alle Direzioni,
che vi provvederanno per mezzo dei dipendenti  Ricevitori,  sotto  la
immediata sorveglianza delle Commissioni provinciali.