Allegato A alla delibera n. 34/06/CONS IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO DELL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO, VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO PER LE IMPRESE IVI OPERANTI E OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI VANNO SOGGETTE LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE (MERCATO N. 12 FRA QUELLI IDENTIFICATI DALLA RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI RILEVANTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA) 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE Quadro di riferimento normativo 1. Il 24 aprile 2002 le Istituzioni europee hanno adottato il nuovo pacchetto regolamentare che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. 2. Il nuovo quadro regolamentare si compone principalmente di 5 direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare si tratta dei seguenti documenti: a. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" (1); b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni" (2); c. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso" (3); d. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. direttiva servizio universale" (4); e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati" (5). 3. Nel contesto del nuovo quadro regolamentare, particolare rilievo rivestono altri tre atti, ovvero: a. la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata 1'11 febbraio 2003 (6) (di seguito, la Raccomandazione); b. le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002 (7) (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida); c. la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003 (8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7). 4. Il nuovo quadro normativo sopra delineato ed, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite, in Italia, dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (9) (di seguito, anche il Codice). 5. La Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l' art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche. 6. Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui le Autorita' nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita) devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'art. 14, in particolare, attribuisce alle ANR il compito di svolgere le analisi sul grado di sviluppo della concorrenza nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti volte ad accertare se le imprese che vi operano dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere di mercato (SPM). 7. Il nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del processo di liberalizzazione dei mercati e' ormai conclusa e sancisce, pertanto, la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust, stabilendo un'analogia tra la definizione di significativo potere di mercato e quella di posizione dominante. Infatti, la direttiva quadro (considerando 25) indica che "la definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE (...) si e' dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tenere conto di realta' di mercato piu' complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva e' equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunita' europee", laddove per posizione dominante si intende la "situazione di potenza economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e' in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilita' di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori" (10). Richiamandosi a tale definizione l'art.14 della direttiva quadro stabilisce che "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". 8. Il percorso che il nuovo quadro regolamentare delinea per l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati, richiede che le Autorita' procedano dapprima alla definizione del mercato, sia per quanto riguarda i mercati identificati dalla Commissione come rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per cio' che concerne eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti, individuali o collettive, al termine della quale le Autorita' introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. Gli artt. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevedono, in applicazione degli artt. 15 e 16 della direttiva quadro, che la definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi debbano essere condotte tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di mercato sara' uno degli elementi da prendere in considerazione al fine della verifica della sussistenza di una posizione dominante, dovendo le ANR analizzare tutta una serie di altri criteri, cosi' come riportato nelle Linee guida. 9. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi di mercato rimarranno in vigore fino al termine dell'analisi di mercato successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere ad un'attivita' di revisione e verifica qualora l'Autorita' lo reputi opportuno. 10. Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono contenute negli artt. 6 e 7 della direttiva quadro, nella Raccomandazione sull'art. 7, negli artt. 11 e 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n. 335/03/CONS (12) e n. 453/03/CONS (13). In particolare, viene previsto che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 453/03/CONS, entro i termini stabiliti, comunque non inferiori a trenta giorni. Quadro di riferimento regolamentare 11. L'Autorita', sin dalla fine del 1999, ha dedicato una specifica disciplina al mercato dei servizi di accesso ad Internet in banda larga all'ingrosso, configurando tali servizi come forme di accesso speciale alla rete. 12. Il D.P.R. 318 del 1997, che regolava l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni nell'ambito del precedente quadro regolamentare, all'articolo 5, comma 5, disponeva che "ogni organismo che fornisce reti e servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, aveva l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete ed alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche". All'Autorita' veniva attribuito un potere di intervento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete fossero eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producessero benefici per gli utenti, nonche', ove giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi. Tali disposizioni normative hanno portato all'adozione dei provvedimenti da parte dell'Autorita' di seguito riportati. 13. Inizialmente, con delibera 407/99, l'Autorita' ha rilasciato alla societa' Telecom Italia un'autorizzazione provvisoria per la fornitura di servizi all'ingrosso di accesso ad Internet ad alta velocita' basati sull'applicazione della tecnologia ADSL. L'autorizzazione era subordinata al rispetto degli obblighi e vincoli previsti dalla normativa vigente. In particolare, in ottemperanza al principio di parita' di trattamento, l'offerta del servizio all'ingrosso doveva essere trasparente e non discriminatoria - con riferimento alle modalita' ed ai tempi di fornitura - rispetto a quanto fornito da Telecom Italia alle societa' controllanti, controllate, collegate ed alle proprie divisioni operative, e doveva essere tale da consentire agli operatori di telecomunicazioni di fornire tempestivamente sul mercato finale un servizio di qualita' equivalente e a condizioni concorrenziali. Tale delibera disponeva che Telecom Italia dovesse fornire all'Autorita' una contabilita' separata dei servizi ADSL wholesale offerti alle societa' controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni operative, nonche' evidenza dei criteri di determinazione delle relative condizioni economiche, disaggregate per componenti. Inoltre, Telecom Italia doveva garantire condizioni generali di Service Level Agreement (SLA) che comprendessero i processi e le modalita' di fornitura del servizio, le modalita' ed i costi di risoluzione dei casi di non immediata attivabilita', le procedure e tempistiche per la segnalazione e la riparazione dei guasti. Eventuali variazioni delle condizioni di fornitura di servizi all'ingrosso in tecnologia ADSL dovevano essere comunicate da Telecom Italia all'Autorita' ed ai soggetti interessati con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dell'avvio della loro commercializzazione. Anche in relazione alle offerte ADSL retail era previsto a carico della societa' un obbligo di preventiva comunicazione nei confronti dell'Autorita', con indicazione e dettagliata descrizione dei relativi costi (tra i quali, in particolare, i costi di commercializzazione dell'offerta e di gestione del cliente). In sede di valutazione delle offerte ADSL retail di Telecom Italia, all'Autorita' era riconosciuta la facolta' di modificare le condizioni relative alla fornitura dei corrispondenti servizi all'ingrosso. 14. Successivamente, nel mese di gennaio 2000, l'Autorita' ha avviato un'attivita' di verifica dei dati forniti da Telecom Italia in ottemperanza alla delibera 407/99, il cui esito ha portato all'introduzione - con la delibera 217/00/CONS - di alcune variazioni alle condizioni economiche ed alle modalita' di provisioning dell'offerta ADSL wholesale. In particolare, la delibera ha previsto che l'abbonamento al servizio telefonico di base di Telecom Italia non fosse vincolante ai fini della fornitura del servizio wholesale ADSL (art. 1, comma 2) e ha imposto che eventuali sconti praticati da Telecom Italia fossero applicati tenendo conto di effettive economie di scala conseguibili nell'offerta del servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e preventivamente comunicati all'Autorita' per le relative valutazioni (art. 2, comma 3). 15. Sempre in seguito all'attivita' di verifica delle offerte DSL presentate da Telecom Italia, l'Autorita' ha inoltre definito, con la delibera 2/00/CIR, alcune linee guida per la fornitura di servizi in tecnologia xDSL. L'art. 5 poneva in capo a Telecom Italia l'obbligo di offrire agli operatori un servizio di accesso logico di tipo "canale virtuale permanente", definito in delibera come un "flusso di dati trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente e la rete dell'operatore entrante", in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL fossero utilizzati per la fornitura di servizi di accesso in banda larga alla clientela finale da parte di proprie divisioni commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti, collegate o consociate. Telecom Italia era tenuta a garantire condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la fornitura agli operatori di un servizio di canale virtuale permanente, con particolare riguardo ai tempi, alle condizioni tecniche, economiche e qualitative. Per quanto concerne le condizioni economiche, la delibera prevedeva l'applicazione del principio del retail minus, ovvero il prezzo del servizio intermedio doveva essere determinato sottraendo dal prezzo che Telecom Italia praticava alla clientela finale per l'offerta di servizi xDSL i costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicita' e rete di vendita) ed i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti). L'obiettivo dell'intervento regolamentare era quello di evitare che l'incumbent potesse utilizzare la posizione di forza economica goduta nel mercato dell'accesso per effettuare operazioni di pre-emption del mercato della banda larga. Era previsto inoltre un divieto di bundling tra l'offerta del servizio di accesso a banda larga ed altri servizi. In particolare, la delibera disponeva che l'offerta di servizi in tecnologia xDSL alla clientela dovesse essere effettuata da parte di Telecom Italia in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali, di societa' controllate, controllanti, collegate o consociate. Su richiesta dell'Autorita', inoltre, Telecom Italia era tenuta a fornire una relazione in merito alla propria offerta dei servizi in tecnologia xDSL, indicando, per ciascuno dei servizi offerti, le caratteristiche tecniche e le modalita' d'offerta, i prezzi e le diverse tipologie di clientela servita (es. clienti residenziali, imprese, Internet Service Providers, operatori licenziatari). 16. In seguito, nell'ambito di alcuni provvedimenti di valutazione delle offerte wholesale proposte da Telecom Italia, l'Autorita' ha provveduto a dettagliare i principi generali definiti dalla delibera 2/00/CIR ed a introdurre nuove disposizioni di carattere regolamentare. 17. Con la delibera 15/00/CIR, l'Autorita', oltre a specificare le modalita' di fornitura del servizio e di realizzazione di un dettagliato Service Level Agreement, ha definito pari al 30% la percentuale di sconto da applicare nell'offerta all'ingrosso rispetto alla corrispondente offerta al dettaglio, ai fini dell'applicazione del principio del retail minus. 18. Con la delibera 3/01/CIR, invece, l'Autorita' ha esteso agli Internet Service Provider la possibilita' di acquistare servizi di accesso xDSL a condizioni wholesale, al fine di assicurare condizioni non discriminatorie tra OLO ed ISP sul mercato dei servizi intermedi. 19. Occorre peraltro rilevare che le dinamiche di mercato hanno, nel tempo, sostanzialmente modificato il ruolo ed il conseguente approccio regolamentare adottato inizialmente dall'Autorita' in relazione ai servizi xDSL all'ingrosso. Da un lato, i tempi necessari all'effettiva implementazione dei servizi di accesso disaggregato, dall'altro, l'esigenza - anche in condizioni di piena disponibilita' dei servizi di accesso disaggregato - di assicurare agli operatori alternativi strumenti flessibili e meno onerosi per realizzare una capillare copertura del mercato, hanno indotto ad individuare l'esistenza di un rapporto di complementarita' tra il servizio di accesso disaggregato alla rete locale ed i servizi DSL wholesale. Al primo approccio regolamentare, sotteso alle disposizioni della delibera 2/00/CIR, per cui l'offerta di servizi DSL all'ingrosso costituiva uno strumento regolamentare di transizione verso la piena implementazione dell'accesso disaggregato, ne e' seguito un nuovo. 20. Da ultimo, nel 2003, con la delibera 6/03/CIR sono state introdotte importanti novita' di carattere regolamentare al fine di assicurare il rispetto del principio di parita' di trattamento interno-esterno. In primo luogo, al fine di consentire a tutti gli OLO di poter essere presenti tempestivamente sul mercato finale, sono stati introdotti tempi piu' lunghi per l'avvio della commercializzazione di nuove offerte all'ingrosso: il periodo intercorrente tra la comunicazione di una nuova offerta e l'avvio della commercializzazione della stessa e' stato definito pari a 90 giorni. Lo stesso termine e' stato imposto a Telecom Italia in caso di modifica di un'offerta gia' presente sul mercato: solo in caso di modifiche riguardanti esclusivamente le condizioni economiche di offerta, senza variazioni delle caratteristiche tecniche del servizio, e' stato ritenuto sufficiente il termine di 30 giorni. In secondo luogo, sono stati specificati con maggior dettaglio i criteri da seguire nell'applicazione del principio del retail minus per la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta wholesale. L'applicazione di tali criteri - ed in particolare la valutazione relativa ai costi delle ulteriori componenti di rete necessarie per la fornitura del servizio finale da parte degli operatori acquirenti (tipicamente: connettivita' IP) e ai costi dei servizi aggiuntivi forniti gratuitamente da Telecom Italia ai propri clienti, nonche' una riconsiderazione delle spese di marketing effettivamente sostenute da Telecom Italia - ha portato alla definizione di nuovi valori di minus, pari a circa il 50% (47% per le offerte ADSL a 256 Kbit/s e 55% per le offerte ADSL a 640 kbit/s e 1Mbit/s). In terzo luogo, sono state introdotte alcune novita' nelle condizioni tecniche di fornitura del servizio (disponibilita' di servizi ad accesso singolo; possibilita' di gestione e combinazione dei parametri di qualita), finalizzate a rendere piu' agevole l'utilizzo di tale offerta da parte di tutti gli operatori del mercato. Infine, sono stati introdotti specifici obblighi in capo a Telecom Italia da rispettare nella redazione dei SLA, finalizzati ad evitare che il cambio di profilo di offerta wholesale da parte dell'operatore acquirente si risolvesse in un disservizio nei confronti del cliente finale. 21. La delibera 03/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004", all'art. 2, comma 10, ha imposto alla societa' di riformulare le condizioni economiche di offerta del servizio wholesale di Canale Virtuale Permanente, secondo quanto previsto dalle delibere n. 2/00/CIR, n. 15/00/CIR e n. 6/03/CIR. Infatti, come precisato nelle premesse della delibera, l'orientamento al costo dei servizi CVP e' ottenuto applicando il criterio di retail minus introdotto con la delibera n.2/00/CIR e successivamente precisato con le delibere n.15/00/CIR e 6/03/CIR e, pertanto, ogni variazione delle effettive condizioni retail di riferimento comporta l'adeguamento delle condizioni d'offerta del servizio di Canale Virtuale Permanente applicate da Telecom Italia agli operatori. Il Procedimento 22. L'Autorita' ha pubblicato, in data 07/03/2005 sul proprio sito web e in data 15/03/2005 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la proposta di provvedimento relativa al mercato in esame (allegato b alla delibera 117/05/CONS). Ai sensi dell'art. 3 della delibera 453/03/CONS, l'Autorita' ha convocato in audizione le imprese che hanno presentato apposita istanza al fine di illustrare le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento. In particolare, l'Autorita' nei giorni 13 e 14 Aprile 2005 ha audito la societa' Telecom Italia, le societa' Albacom, Tiscali e Wind (congiuntamente), la societa' Fastweb, l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), le societa' Tele 2 e Welcome Italia (congiuntamente). Tutte le societa' appena elencate hanno anche presentato, entro i termini previsti dalla delibera 453/03/CONS, un documento contenente le osservazioni rappresentate in audizione. Il documento presentato dalle societa' Albacom, Tiscali e Wind e' stato anche sottoscritto dalle societa' Atlanet ed Eutelia. 23. Il presente documento integra la proposta di provvedimento di cui all'allegato b della delibera 117/05/CONS (sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, sulla valutazione del significativo potere di mercato e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere) con la sintesi delle osservazioni formulate dagli operatori in sede di consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorita'. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE DEGLI OPERATORI ALLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 24. In questa sezione si espongono le osservazioni di carattere generale alla proposta di provvedimento (allegato b alla delibera 117/05/CONS) formulate dagli operatori durante le audizioni e riportate nei documenti di risposta alla consultazione pubblica. Le risposte ai singoli quesiti contenuti nel documento di consultazione sono riportate nelle sezioni successive. 25. Telecom Italia (di seguito "TI") evidenzia, in primo luogo, alcune supposte incongruenze procedurali e metodologiche della delibera 117/05/CONS. TI, infatti, ritiene che l'Autorita' non possa imporre alcun obbligo ex ante ad alcun operatore presente nel mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio, non avendo avviato alcun procedimento e non avendo effettuato alcuna analisi di tale mercato. In secondo luogo, TI sottolinea che l'analisi effettuata dall'Autorita' e' basata su dati aggiornati al 2003 senza fare previsioni sugli sviluppi futuri del mercato, ovvero senza seguire un approccio forward looking. Infine, TI ritiene che la proposta di provvedimento includa alcuni remedies non proporzionati rispetto al problema concorrenziale da risolvere, come l'imposizione di una modalita' di accesso wholesale al DSLAM, l'obbligo di orientamento al costo per la definizione del prezzo del bitstream access e l'imposizione, in capo a TI, di un'asimmetria nel processo di migrazione del cliente finale dell'accesso broadband da un operatore all'altro, a seconda che l'operatore "cedente" sia TI o un altro operatore. 26. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb - in primo luogo, auspicano l'introduzione nel provvedimento finale di un'apposita sezione recante una chiara ed articolata declinazione degli obblighi imposti a TI. In questa prospettiva, tali operatori chiedono un doppio livello giuridico di intervento: un primo - a livello macro - degli obblighi, il cui mantenimento deve essere garantito fino alla successiva analisi di mercato, ed un secondo - a livello micro - dei rimedi (o condizioni attuative) che, invece, potrebbero variare tra una data analisi di mercato e quella successiva. Tale approccio, a parere degli operatori, avrebbe il fine di evitare l'emergere di continui contenziosi nella fase successiva al completamento delle analisi di mercato e, dunque, di salvaguardare l'ordinaria attivita' regolamentare dell'Autorita' che potrebbe essere vincolata dalla impossibilita' di modificare gli obblighi imposti senza la previa realizzazione di nuove analisi di mercato. 27. In secondo luogo, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - richiedono l'inclusione del mercato al dettaglio dei servizi di accesso dati a banda larga tra i mercati rilevanti suscettibili di una regolamentazione ex ante, per due motivazioni principali. Essi ritengono, innanzitutto, che tale mercato al dettaglio soddisfi esattamente i tre criteri evidenziati dalla Raccomandazione (cd. test triplo) per l'individuazione dei mercati rilevanti e che, pertanto, sia necessario condurre un'analisi del mercato al fine di verificare la presenza o meno di operatori in posizione di dominanza. Inoltre, tali operatori evidenziano che nel precedente quadro regolamentare TI e' stata assoggettata ad alcuni obblighi anche sul mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio. Pertanto, essi ritengono che l'analisi del mercato al dettaglio costituisca un atto dovuto, previsto direttamente dal nuovo quadro regolamentare, ove si prevede che le Autorita' Nazionali di Regolamentazione devono decidere, sulla base dei risultati delle analisi di mercato, se mantenere, modificare o revocare gli obblighi esistenti. 28. Pertanto alla luce delle motivazioni illustrate, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind confidano che l'Autorita' voglia considerare la loro richiesta e che, nel caso rimanga di diverso avviso, confermi - esplicitamente nel provvedimento definitivo - gli obblighi attualmente vigenti, fino allo svolgimento di una nuova analisi di mercato. 29. AIIP, invece, evidenzia che l'analisi svolta nel documento di consultazione prescinde da alcune considerazioni essenziali, strettamente connesse all'esistenza, nei servizi di comunicazione elettronica a banda larga, di notevoli "effetti rete" che possono spingere il mercato non a diventare piu' competitivo ma a concentrarsi sulla rete dell'operatore con il maggior numero di clienti. In particolare, AIIP ritiene che il bitstream non possa ridursi alla sola connettivita' finalizzata a portare il cliente raggiunto dal doppino in rame sulla rete del nuovo entrante, ma deve anche garantire che tale connettivita' abbia la medesima qualita' anche nelle comunicazioni any to any e nei servizi embedded in essa (quali ad esempio videochiamate, etc.). Secondo AIIP, quindi, occorre rafforzare l'analisi sul tema dell'interconnessione tra reti e servizi di connettivita' a banda larga e sul tema dell'interoperabilita' dei servizi embedded in tale connettivita' (cd. "VAS", quali ad esempio, la videochiamata). VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 30. L'Autorita' ritiene che, al momento, non sussistano le condizioni per aprire un procedimento sul mercato della banda larga al dettaglio in quanto, coerentemente con quanto espresso dalla raccomandazione in tema di linee affittate, ritiene che "deve sempre valere la supposizione secondo cui un intervento al livello di mercato all'ingrosso sara' sufficiente per risolvere tutti i problemi che potranno sorgere" (14) anche nel mercato al dettaglio. L'Autorita' ritiene che anche in tema di accesso a banda larga questa previsione sia verificata e che quindi adeguati interventi al livello di mercato all'ingrosso possano garantire la concorrenza effettiva e l'interesse pubblico. 31. Con riferimento alla necessita' di analizzare in chiave prospettica la concorrenzialita' del mercato rilevante, l'Autorita' ha integrato le valutazioni sul significativo potere di mercato con dati piu' recenti nell'ambito della sezione tre, che come sara' evidenziato in seguito, non mutano, e anzi confermano, la sostanza di quanto gia' argomentato con delibera 117/05/CONS. 32. L'Autorita' ritiene che le misure regolamentari proposte, coerentemente con quanto raccomandato dalla Commissione, siano strettamente adeguate e necessarie al conseguimento degli obiettivi della regolamentazione ai sensi dell'art. 8 della Direttiva quadro recepiti all'art. 13 del Codice, ovvero la promozione della concorrenza, lo sviluppo del mercato interno e la promozione degli interessi dei cittadini dell'Unione Europea. 33. L'Autorita' riconosce la necessita' di non vincolare la variazione delle modalita' attuative degli obblighi imposti a valle delle analisi di mercato fino alle successive analisi di mercato, riconoscendo che in tal caso verrebbe introdotto un elemento di rigidita' nell'attivita' regolamentare. A tal fine, l'Autorita' specifichera' nel testo della delibera, nei casi e secondo le modalita' che riterra' opportune, le condizioni attuative di dettaglio che saranno suscettibili di modifica anche in assenza di un'esplicita analisi di mercato. 34. L'Autorita', infine, ritiene che gli effetti di feedback positivo indotti dalle economie di rete nel mercato oggetto d'analisi non siano di rilevanza tale da spingere il mercato verso livelli crescenti di concentrazione. Tali effetti assumono una rilevanza significativa in mancanza di interconnessione fra le reti (nel qual caso il valore attribuito dagli utenti alle reti dei singoli operatori dipendera' dal numero di utenti serviti da ciascuna rete) o, in presenza di interconnessione, nel caso in cui gli operatori ricorrano a strategie di discriminazione dei prezzi sulla base della rete di terminazione. Il mercato oggetto d'analisi non presenta le caratteristiche appena descritte in quanto e' un mercato di servizi di interconnessione ed accesso nel quale, al momento, eventuali pratiche di discriminazione del prezzo sulla base delle reti coinvolte nella comunicazione non sono praticate. L'Autorita', come si vedra' nel seguito, ritiene che l'imposizione di obblighi di accesso e di non discriminazione sia sufficiente a scongiurare fenomeni discriminatori basati sulla qualita' dei servizi e/o su meccanismi di standardizzazione. 2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE Introduzione 35. Secondo quanto previsto dal quadro regolamentare precedentemente in vigore (il c.d. quadro normativo ONP- open network provision - del 1998) non tutti i segmenti dell'industria delle telecomunicazioni soggetti a regolamentazione ex ante rappresentano "mercati" ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza. Il nuovo quadro regolamentare si fonda, invece, sul principio che i mercati da assoggettare a regolamentazione siano definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza. 36. In sintesi, nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato e' quel processo il cui fine ultimo e' di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico - delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. 37. Nell'applicare tale approccio, l'Autorita' riconosce la particolare importanza della valutazione del contesto competitivo in termini prospettici e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo dell'innovazione, rispettando, al contempo, il principio di neutralita' tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche alla luce della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il livello di sostituibilita' tra i diversi servizi di comunicazioni elettroniche. 38. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei mercati, e' l'utilizzo del c.d. test del monopolista ipotetico (di seguito, TMI), volto a valutare la sostituibilita' dal lato della domanda e dell' offerta (15). 39. Il test viene applicato per stabilire se un contenuto ma significativo incremento non transitorio del prezzo (small but significant non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del mercato - partendo dalla sua definizione piu' restrittiva sia dal punto merceologico che geografico possa spingere i consumatori ad optare per altri prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre imprese a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il caso, i prodotti/servizi/fornitori alternativi vengono considerati appartenenti allo stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del prezzo sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico monopolista. 40. Salvo casi eccezionali, l'Autorita' applica il test del monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari al 5-10% e il corrispondente periodo nel quale tale variazione si realizza sia pari 18 mesi (cioe', la periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato). 41. Nell'analisi del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita', coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida, considera altresi' la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza potenziale e la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre quest'ultima - non richiedendo costi addizionali d'entrata produce una risposta immediata alla variazione del prezzo, alla concorrenza potenziale sono associati costi irrecuperabili di ingresso sul mercato. 42. Una volta identificato il perimetro del mercato nella sua dimensione merceologica, il passo successivo nel processo di definizione dei mercati e' la valutazione della loro dimensione geografica. Secondo la disciplina della concorrenza, il mercato geografico rilevante consiste in un'area in cui le condizioni concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in questione e delle imprese attive/potenzialmente attive nell'offerta) sono simili o sufficientemente omogenee da permettere di distinguerla da aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. 43. Per giungere alla definizione di tale area geografica l'Autorita', oltre che ad utilizzare la medesima metodologia prima discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto di: a) l'area coperta dalle reti di comunicazione in questione; b) l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere. 44. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo luogo, ad una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la Commissione ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, in quanto caratterizzati da: i) forti ostacoli non transitori all'accesso, ii) assenza di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato - verso condizioni di concorrenza effettiva, e iii) insufficienza dell'applicazione della disciplina antitrust ad assicurare un corretto funzionamento del mercato. In secondo luogo, l'Autorita' analizza i dati disponibili per valutare se esistano altri mercati delle comunicazioni - definiti nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza - per i quali la presenza delle tre condizioni di cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare. 45. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli orientamenti antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante non e' necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur applicando i medesimi metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi principi - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza. Il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso nella definizione della Commissione 46. L'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea relativa ai mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante, per quanto riguarda l'accesso a banda larga all'ingrosso, identifica il seguente mercato rilevante: Servizi all 'ingrosso (12) Accesso a banda larga all'ingrosso [...] Questo mercato copre l'accesso a flusso numerico ("bit-stream') che consente la trasmissione di dati bidirezionale a banda larga ed altri tipi di accesso all'ingrosso forniti mediante altre infrastrutture, ove queste comportino elementi equivalenti all'accesso a flusso numerico. Questo mercato comprende "accesso alla refe e accesso speciale alla rete", di cui all'allegalo I, punto 2 della direttiva quadro, ma non comprende ne' il mercato di cui al punto 11 supra, ne' quello di cui al punto 18. 47. Secondo quanto indicato nella Raccomandazione, dal momento che la domanda di servizi all'ingrosso e' una domanda derivata dalla domanda di servizi finali, la caratterizzazione dei mercati al dettaglio e' logicamente antecedente alla definizione dei mercati all'ingrosso. Pertanto, il punto di partenza per la definizione e l'individuazione del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso e' la caratterizzazione del corrispondente mercato al dettaglio nel medesimo arco di tempo. Una volta caratterizzato il mercato al dettaglio, e' possibile definire il mercato rilevante all'ingrosso al fine di verificare la corrispondenza del contesto italiano alla definizione della Commissione. 48. Nel descrivere i mercati al dettaglio per l'accesso ai servizi dati generici, il memorandum esplicativo della Raccomandazione individua tre forme di accesso ad Internet da postazione fissa comunemente disponibili: i) accesso commutato (dial-up); ii) accesso ad ampiezza di banda superiore che utilizza tecnologie DSL (o equivalenti) o modem cavo; iii) accesso dedicato. 49. La Commissione considera "servizi di accesso ad Internet a banda larga" i servizi di accesso ad Internet che consentono una capacita' digitale in entrata per gli utenti finali superiore a 128 Kbit/s. L'ampiezza di banda del servizio fornito puo' essere asimmetrica o simmetrica. In generale, l'accesso dedicato comporta la fornitura di un'ampiezza di banda simmetrica. Descrizione del servizio nel contesto nazionale italiano 50. I servizi oggetto dell'analisi sono i servizi di accesso a banda larga forniti ad operatori di telecomunicazione e/o ad Internet Service Provider (ISP), che consentono a questi ultimi di offrire servizi di accesso a banda larga agli utenti finali, residenziali e non residenziali. 51. Come evidenziato nella Raccomandazione, per garantire ad un utente finale un accesso a banda larga ai servizi dati ed agli altri servizi correlati da una postazione fissa e' necessario, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, disporre di un canale di trasmissione in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni alle velocita' adeguate al servizio richiesto. Pertanto, le imprese che offrono tali servizi agli utenti finali devono possedere, o acquistare all'ingrosso, i canali di trasmissione che le collegano alle postazioni degli utenti finali. Inoltre, come sottolineato dalla stessa Commissione, "per garantire l'arrivo a destinazione dei pacchetti di dati inviati dagli utenti finali e la ricezione del traffico in entrata, le imprese devono concludere gli accordi necessari per consentire la connettivita' con tutti gli altri utenti finali di Internet o per lo meno con le reti di cui si servono". 52. La rete di accesso per la fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga e' costituita dall'insieme delle connessioni che collegano le postazioni degli utenti finali con i nodi di accesso della rete di trasporto dati. La rete di accesso puo' essere realizzata utilizzando il doppino in rame con le tecnologie xDSL, la fibra ottica, il cable modem, la tecnologia satellitare, i circuiti diretti numerici, le tecnologie wireless fisse e quella delle Power Line Communication (PLC). 53. La catena del valore e la topologia delle reti di accesso e di trasporto coinvolte nella fornitura di servizi di accesso in banda larga variera' a seconda della soluzione tecnologica adottata. La Figura 1 illustra i principali livelli verticali in cui si articola la catena del valore della fornitura di un accesso a banda larga tramite tecnologia xDSL, che e' la tecnologia predominante attualmente piu' diffusa in Italia.(16) In ogni modo, il modello di relazioni di mercato illustrato in Figura 1 e' in grandi linee applicabile a tutte le tecnologie di accesso in banda larga che verranno brevemente descritte nei punti successivi. Figura 1. Catena del valore dei servizi di accesso a banda larga ----> Vedere figura 1 a pag. 39 del S.O. <---- 54. Le tecnologie xDSL consentono la trasmissione di traffico voce, dati e video ad alta velocita' utilizzando il tradizionale doppino telefonico come portante trasmissivo. Le tecnologie xDSL si differenziano tra loro per le prestazioni che sono in grado di offrire all'utente, in termini di velocita' di connessione, di affidabilita' del servizio e di requisiti di interattivita': a. ADSL. La tecnologia piu' diffusa e' l'Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Questa tecnologia necessita di un solo doppino in rame, sul quale e' possibile trasmettere contemporaneamente voce e dati, ed e' caratterizzata da un'asimmetria tra la velocita' di ricezione dei dati dalla rete verso l'utente (downstream) e la velocita' di invio dei dati dall'utente verso la rete (upstream), con la prima sensibilmente superiore alla seconda. La massima velocita' teoricamente raggiungibile e' pari a 8 Mbit/s in downstream ed 1 Mbit/s in upstream. Tuttavia, la reale velocita' raggiungibile e' inferiore: essa dipende dalle caratteristiche del doppino di utente e dalla lunghezza dello stesso, dal numero di utenti contemporaneamente connessi al DSLAM di centrale, nonche' dalla tipologia di contratto sottoscritto. b. VDSL. La tecnologia VDSL (Very-high-bit Rate Digital Subscriber Line) e' sostanzialmente un'evoluzione della tecnologia ADSL e garantisce una capacita' fino a circa 52 Mbit/s in downstream e fino a circa 3 Mbit/s in upstream su un singolo doppino di lunghezza non superiore ai 300 metri; su doppini piu' lunghi, comunque non piu' di 1.5-2 chilometri, la tecnica VDSL garantisce bande inferiori. c. HDSL. La tecnologia HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line) e' una tecnica trasmissiva simmetrica in grado di assicurare su due doppini telefonici una capacita' fino a 2 Mbit/s sia in downstream sia in upstream. Su tali doppini non e' pero' possibile trasmettere contemporaneamente voce e dati; per potere trasmettere anche fonia e' necessaria quindi l'installazione di un doppino ulteriore (17). d. SDSL. La tecnologia SDSL (Symmetrical Digital Subscriber Line) rappresenta l'evoluzione della tecnologia HDSL e garantisce servizi simmetrici con una velocita' di trasmissione fino a 1.5-2 Mbit/s su un solo doppino, consentendo peraltro la trasmissione contemporanea di voce e dati. e. ADSL2 Una versione avanzata della tecnologia ADSL che permette di raggiungere velocita' superiori. 55. La tecnologia su cavo coassiale consente la trasmissione di traffico voce, dati e video ad alta velocita' sfruttando come portante trasmissivo le linee di accesso utilizzate per la televisione via cavo. In Italia un solo operatore, Stream, aveva una rete televisiva via cavo con circa 40.000 utenti; tale rete pero' non e' mai stata potenziata per fornire servizi di accesso in banda larga. Inoltre, dalla fine del 2002, in seguito all'acquisto di Telepiu' ed al passaggio alla piattaforma Sky Italia, Stream non ha piu' fornito servizi televisivi via cavo. 56. La fibra ottica consente di raggiungere velocita' di connessione fino ad oltre 150 Mbit/s, velocita' significativamente superiori rispetto a quelle ottenibili con le tecnologie DSL e con quelle su cavo coassiale. I cavi in fibra ottica possono raggiungere differenti punti all'interno della rete di accesso: se la fibra raggiunge la sede del singolo utente, si parla di Fiber To The Home (FTTH); se la fibra raggiunge l'edificio dell'utente si parla di Fiber To The Building (FTTB); infine, se il cablaggio arriva nelle vicinanze dell'edificio si parla di Fiber To The Curb (FTTC). In Italia, Fastweb e' il principale operatore attivo nell'offerta di servizi in banda larga con rete di accesso in fibra ottica; tali servizi sono commercializzati in diverse citta' italiane fra le quali Milano, Genova, Torino, Bologna, Napoli, Roma e Reggio Emilia. 57. La tecnologia satellitare, (18) utilizzata in passato prevalentemente in campo telefonico, televisivo e militare, viene impiegata da qualche anno anche per la trasmissione di dati a banda larga. Esistono due tipologie di connessioni a banda larga via satellite: le connessioni monodirezionali e le connessioni bidirezionali. Le prime utilizzano il satellite solo per la ricezione dei dati dalla rete verso l'utente ed utilizzano la rete PSTN - attraverso una connessione dial up - come canale upstream, ovvero per inviare i dati verso la rete; le velocita' raggiungibili variano fra i 400 e gli 800 Kbit/s in downstream ed i 56 Kbit/s in upstream. Le connessioni di tipo bidirezionale, invece, utilizzano il satellite sia per la ricezione sia per la trasmissione dati; le velocita' raggiungibili sono di qualche centinaio di Kbit/s in downstream e possono raggiungere i 150 Kbit/s in upstream. 58. I circuiti diretti numerici consentono di realizzare connessioni che forniscono agli utenti finali capacita' trasmissiva trasparente, garantita, permanente, in cui: a. la capacita' trasmissiva e' messa a disposizione senza vincoli in termini di protocolli di rete utilizzati dall'utente; b. le prestazioni sono elevate e garantite, sia in termini di caratteristiche trasmissive (tempi di ritardo di trasmissione e jitter massimo accettato), sia in termini di livelli di servizio (Service Level Agreement in termini di provisioning e assurance); c. la banda nominale e' sempre a disposizione dell'utente, in maniera simmetrica e non condivisa con altri utenti. Le prestazioni elevate che contraddistinguono le connessioni realizzate mediante circuiti diretti numerici sono garantite esclusivamente nella rete di accesso. Infatti, nella rete di trasporto tali prestazioni non possono essere assicurate con i medesimi livelli di garanzia. 59. Le tecnologie wireless fisse (quali WLL, WI-FI e WI-MAX) utilizzano le frequenze radio per trasmettere agli utenti dati e fonia con connessioni a larga banda. Tali tecnologie rappresentano quindi delle alternative alla rete di accesso in rame o in fibra per offrire larga banda nell'ultimo miglio, con evidenti risparmi nei costi di installazione e di manutenzione della rete di accesso. 60. Le Powerline Communication (PLC) rappresentano una delle piu' recenti tecnologie di trasmissione dati in banda larga da postazione fissa. Esse utilizzano, quale infrastruttura di accesso, la rete di distribuzione dell'energia elettrica, offrendo agli utenti la possibilita' di trasmettere dati ed accedere ad Internet utilizzando una comune presa di corrente elettrica. La capillarita' della rete elettrica esistente, permettendo il raggiungimento di un'ampia base di clienti con limitata necessita' di cablaggio, rende le PLC un'interessante alternativa alle tecnologie di banda larga che si servono della tradizionale rete telefonica. In Italia, tuttavia, tale tecnologia e' ancora allo stadio di sperimentazione. 61. In Italia la tecnologia su cavo coassiale non e' sviluppata, le reti locali senza fili non sono ancora sufficientemente diffuse e le Powerline Communication sono ancora in fase sperimentale. Le tecnologie utilizzate nelle reti di accesso per la fornitura di servizi a banda larga da postazione fissa sono quasi esclusivamente quelle xDSL, la fibra ottica e quella satellitare (Tabella 1). Le prime, ad ottobre 2004, fornivano oltre il 90% del totale delle connessioni a banda larga da postazione fissa; la fibra ottica e la tecnologia satellitare costituivano rispettivamente circa il 4,5% e il 2,7% del totale. Tabella 1 - Tecnologie utilizzate per le connessioni a banda larga da postazione fissa in Italia al 1° ottobre 2004 ===================================================================== Tecnologia | Numero di linee | % ===================================================================== DSL | 3.613.064 | 92,6% Fibra ottica | 177.477 | 4,5% Satellite | 106.116 | 2,7% Altre tecnologie | 5.558 | 0,2% Totale | 3.902.195 | 100% Fonte: dati AGCOM 62. La maggiore diffusione delle tecnologie DSL rispetto alle altre dipende fondamentalmente dall'evoluzione del contesto di mercato italiano. Infatti, l'ubiquita' e la qualita' della rete di distribuzione in rame, nonche' l'assenza di infrastrutture alternative ad essa, quali quelle della televisione via cavo, hanno facilmente decretato il successo delle tecnologie DSL rispetto alle altre. 2.1 Caratterizzazione del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio 63. Una corretta caratterizzazione del mercato al dettaglio dell'accesso a banda larga deve individuare e, quindi, analizzare esclusivamente quegli elementi di differenziazione nel servizio di accesso ad Internet offerto all'utenza finale suscettibili di influenzare la definizione del corrispondente mercato wholesale. L'Autorita' ritiene che gli elementi in grado di differenziare le diverse tipologie di connessione ad Internet attualmente offerte agli utenti finali e che, al contempo, possano essere suscettibili di influenzare la definizione del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso dovrebbero essere i seguenti: a. Il tipo di connettivita': banda stretta o banda larga; b. la rete di accesso: rete fissa o rete mobile; c. e, nell'ambito delle reti di accesso fisse il loro tipo: in rame, fibra ottica o satellite. (19) 64. Gli elementi individuati appaiono tutti in grado di influenzare la definizione del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso in quanto le tipologie di connessione corrispondenti richiedono input differenti, per la cui produzione sono necessarie infrastrutture specializzate e non riconvertibili da un uso all'altro. Ulteriori elementi, quali la modalita' simmetrica/asimmetrica della connessione, la categoria di utenti finali (residenziale/non residenziale) e la velocita' della connessione, per quanto di per se' suscettibili di identificare mercati al dettaglio distinti, dovrebbero influenzare la definizione del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso in misura minore. 65. D'altra parte una caratterizzazione del mercato al dettaglio non puo' ignorare la maniera attraverso la quale l'utente finale percepisce il servizio e, conseguentemente, lo valuta. Pertanto, sebbene sia certamente vero che e' la rete di accesso a determinare gli input necessari a fornire il servizio finale, e' anche vero che l'utente valuta il servizio sulla base delle caratteristiche tecnico/qualitative offerte, principalmente, velocita' e simmetria/asimmetria della trasmissione. Dal momento che le tre tecnologie di accesso - rame, fibra ottica, satellite - sono tutte in grado di offrire l'intera gamma di prestazioni comunemente richieste dall'utenza finale, quest'ultima e' indifferente rispetto alla tecnologia, a meno che - nella percezione del consumatore - ad una determinata tecnologia o portante trasmissivo non siano associate particolari prestazioni. 66. Alla luce di tali considerazioni, e nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, l'Autorita' ritiene opportuno verificare se: a. I servizi di accesso a banda larga e quelli a banda stretta sono nello stesso mercato o costituiscono mercati differenti? b. I servizi di accesso a banda larga da rete fissa e quelli da rete mobile sono nello stesso mercato o costituiscono mercati differenti? c. I servizi di accesso a banda larga devono essere segmentati in funzione delle caratteristiche tecnico-qualitative come percepite dagli utenti? 67. Per fornire una risposta alle suddette domande, l'Autorita' ha analizzato le caratteristiche tecniche e la destinazione d'uso dei servizi sopra menzionati, le relative condizioni economiche, nonche' le condizioni di sostituibilita' prevalenti dal lato della domanda e da quello dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico. 68. Coerentemente a quanto indicato dalla Commissione, nelle analisi dei mercati al dettaglio ed all'ingrosso l'Autorita' assume che vi sia assenza di regolamentazione a livello wholesale. In tal modo, infatti, si evita che la valutazione del grado di concorrenza esistente a livello wholesale dipenda da una caratterizzazione del mercato retail, influenzata dalla presenza di obblighi regolamentari a livello wholesale. 2.1.1. Servizi di accesso a banda larga vs servizi di accesso a banda stretta 69. L'Autorita' ritiene, in accordo con quanto evidenziato dalla Commissione nella Raccomandazione, che per accesso a banda stretta debba intendersi un "accesso commutato tramite linee telefoniche e modem analogici o tramite ISDN". 70. L'Autorita' ritiene, in accordo con quanto evidenziato dalla Commissione, che l'accesso a banda larga debba distinguersi per il fatto di "consentire una capacita' digitale in entrata per gli utenti finali superiore a 128 Kbit/s". 71. Un accesso a banda larga, quindi, differisce sostanzialmente da un accesso a banda stretta in termini di caratteristiche tecniche e di applicazioni che e' in grado di offrire all'utente finale. 72. Un accesso a banda stretta consente una velocita' di connessione pari a 56 Kbit/s per le linee analogiche, 64 Kbit/s per il singolo canale B ISDN e 128 Kbit/s nel caso di utilizzo congiunto dei due canali B della linea ISDN. Inoltre, i collegamenti dial up richiedono una fase di instaurazione della chiamata, l'assegnazione di uno o piu' canali di trasmissione a 64 kbit/s ed un rilascio esplicito della connessione al termine della stessa. Una nuova procedura di instaurazione e' necessaria per attivare una nuova connessione. 73. Dal punto di vista tecnico, un accesso a banda larga supporta i medesimi servizi e contenuti fruibili con un accesso a banda stretta ma con una maggiore velocita', nonche' consente di accedere ad alcuni servizi e contenuti di tipo video ed audio che, sebbene teoricamente accessibili anche mediante tecnologie di accesso commutato (dial-up), risulterebbero talmente penalizzati dalla limitatezza di banda da risultare inutilizzabili. Inoltre, le tecnologie di accesso in banda larga consentono notevoli risparmi di tempo, sia nella fase di attivazione della connessione, che risulta essere pressoche' immediata, sia durante la trasmissione dei dati, per la maggiore velocita' raggiungibile. Infine, ad esclusione di alcuni casi, quali quello della trasmissione satellitare e dell'HDSL, le tecnologie in banda larga consentono la trasmissione contemporanea di voce e dati ad alta velocita' sul medesimo portante trasmissivo (20). 74. Entrambe le tipologie di accesso possono essere tariffate sia a consumo sia con modalita' flat. La struttura delle tariffe, alla luce delle definizioni adottate, non puo' essere considerata un elemento caratterizzante dell'una o dell'altra tecnologia. Infatti, le differenze tecniche e funzionali tra le due tipologie di accesso ad Internet non dipendono dal tipo di tariffazione praticata. 75. Come evidenziato dalla Commissione, gli esiti dell'analisi di sostituibilita' tra i servizi in esame dipendono dall'ordine con cui si confrontano le due alternative. Infatti, per la maggior parte degli utenti di servizi a banda stretta, un accesso a banda larga rappresenta un servizio di qualita' superiore che soddisfa esigenze di connessione piu' evolute. D'altro canto, gli utenti dei servizi a banda larga hanno esigenze che non potrebbero essere soddisfatte da un accesso a banda stretta. Dal punto di vista delle funzioni d'uso, quindi, tra le due modalita' di accesso sussistono condizioni di sostituibilita' asimmetrica: una connessione a banda larga e' un sostituto accettabile di una connessione a banda stretta mentre una connessione a banda stretta non e' un sostituto di una connessione a banda larga. 76. Dal punto di vista degli utenti di servizi a banda larga, un aumento non temporaneo del prezzo degli accessi a banda larga difficilmente provocherebbe una migrazione verso servizi a banda stretta di entita' tale da rendere l'incremento di prezzo non profittevole per un monopolista ipotetico. 77. Dal punto di vista degli utenti di servizi a banda stretta, l'effettivo grado di sostituibilita' esistente con i servizi a banda larga dipende dal differenziale tra i relativi prezzi: quanto minore sara' tale differenziale, tanto maggiore sara' la sostituibilita'. Il confronto effettuato in Italia tra i prezzi praticati per le due tipologie di accesso evidenzia un differenziale di prezzi rilevante, con i prezzi dei servizi a banda larga pari a circa al doppio di quelli dei servizi a banda stretta. Tabella 2 - Prezzi in Italia di un accesso a larga banda rispetto a quelli di un accesso a banda stretta (Euro - iva inclusa) ----> Vedere tabella 2 a pag. 45 del S.O. <---- Fonte: elaborazioni su dati OECD e Teligen (21) Dati gli attuali livelli di prezzo (Tabella 2), il test del monopolista ipotetico evidenzia che un aumento del prezzo dell'accesso a banda stretta (dell'ordine del 10%) non ha, nel periodo di riferimento di questa analisi di mercato, un impatto rilevante sulla migrazione della domanda verso i servizi a banda larga. Si conclude dunque che, dal punto di vista della domanda, i servizi di accesso a banda stretta ed i servizi di accesso a banda larga costituiscono mercati distinti. 78. Per fornire connettivita' a banda larga nel mercato al dettaglio, un fornitore di accessi a banda stretta dovrebbe disporre di un canale di trasmissione in grado di trasferire dati a velocita' elevate alla postazione dell'utente finale. In assenza di interventi regolamentari, e' improbabile che gli operatori che dispongono di una propria rete a banda larga forniscano connettivita' all'ingrosso ad altri operatori. Gli ingenti investimenti necessari per la realizzazione di una rete proprietaria di accesso in banda larga rendono improbabile l'entrata nel mercato, in un arco di tempo ragionevole, di fornitori di accesso ad Internet a banda stretta in seguito ad un incremento del prezzo relativo. Dal lato dell'offerta, quindi le considerazioni appena svolte confermano le conclusioni raggiunte analizzando le condizioni di sostituibilita' dal lato della domanda. Conclusioni 79. L'analisi svolta dall'Autorita' porta a risultati analoghi a quelli raggiunti dalla Commissione europea ed evidenziati nella Raccomandazione sui mercati rilevanti: con riferimento al periodo temporale coperto da questa analisi di mercato, in Italia il mercato dell'accesso a banda larga e' distinto da quello dell'accesso a banda stretta. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 80. Tutti gli operatori che hanno risposto alla consultazione pubblica condividono sostanzialmente le conclusioni dell'Autorita' in merito alla distinzione del mercato dell'accesso a banda larga da quello dell'accesso a banda stretta, ai fini della caratterizzazione del mercato al dettaglio. Tuttavia, alcuni operatori aggiungono alcune considerazioni. 81. TI, pur condividendo le conclusioni dell'Autorita' riguardo l'individuazione di mercati retail distinti per l'accesso a banda larga e l'accesso a banda stretta, ritiene che gli approfondimenti sulle caratteristiche del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio non siano funzionali all'oggetto e agli obiettivi della delibera 117/05/CONS. 82. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind ribadiscono quanto espresso in risposta alla consultazione pubblica sui mercati 1 e 2 della Raccomandazione, ovvero che questi ultimi mercati dovrebbero includere tutti i servizi di accesso alla rete telefonica da postazione fissa indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, quindi anche i servizi di accesso voce forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie in banda larga (VoIP). Tali operatori sottolineano inoltre che, qualora l'Autorita' decidesse di non includere all'interno dei mercati 1 e 2 i servizi di accesso voce forniti su tecnologie a banda larga, tali servizi andrebbero a loro avviso ricompresi all'interno del mercato al dettaglio dei servizi di accesso dati a banda larga, che comprenderebbe quindi sia i servizi di accesso dati che voce. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 83. L'Autorita' ribadisce quanto gia' detto al punto 47 di questo documento circa la necessita' di procedere previamente alla caratterizzazione del mercato della banda larga al dettaglio al fine di poter compiutamente individuare il mercato all'ingrosso corrispondente. 84. L'Autorita' ritiene che i servizi di accesso vocale offerti tramite tecnologie VoIP non rientrino nel mercato dell'accesso in banda larga al dettaglio, cosi' come caratterizzato ai fini dell'individuazione del corrispondente mercato all'ingrosso. Difatti, il servizio di accesso ai dati ed ai servizi correlati in postazioni fisse a banda larga ed i servizi di accesso voce forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie VoIP non sono sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in quanto non sono utilizzati dai consumatori per gli stessi fini: i servizi di accesso ai dati a banda larga permettono la trasmissione bidirezionale di dati ad alta velocita' indipendentemente dal tipo di informazioni che viene codificato attraverso il protocollo IP; differentemente, i servizi vocali forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie VoIP costituiscono uno solo dei tipi di informazioni che possono essere, dopo opportuna codifica, veicolati attraverso i canali trasmissivi a banda larga. Pertanto, questi ultimi possono tuttalpiu' configurarsi come addizionali, e quindi complementari, e non come sostituibili rispetto ai servizi di puro accesso in banda larga. 85. L'Autorita' e' conscia del fatto che in alcuni casi anche servizi che non sono tra loro sostituibili possono rientrare nel medesimo mercato rilevante andando a formare quelli che vengono definiti cluster markets. Vi sono motivate ragioni economiche per dar luogo ad un cluster market quando le economie di varieta' conseguibili al livello di produzione congiunta, di distribuzione e/o di consumo, sono tali da spingere le imprese a competere non su singoli servizi, ma sul loro insieme. Affermare, pertanto, che i servizi di accesso a banda larga ed i servizi VoIP formano un cluster, equivarrebbe ad affermare che un'impresa che producesse solo uno dei due servizi non sarebbe capace di competere con una che producesse entrambi i servizi, o perche' i costi di produzione congiunta dei due servizi sono sostanzialmente inferiori ai costi di produzione disgiunta o perche' i consumatori che acquistassero i due servizi disgiuntamente incorrerebbero in costi addizionali. L'Autorita' non ritiene che, con riferimento al periodo di validita' della presente analisi, le economie di produzione o di consumo congiunto siano tali da rendere necessaria l'inclusione dei due servizi di accesso a banda larga e di follia vocale VoIP in un unico cluster market. A riprova di cio' l'Autorita' adduce il non trascurabile numero di operatori che forniscono esclusivamente uno dei due servizi in questione. L'Autorita', comunque, adotta le opportune misure regolamentari volte a garantire la parita' di trattamento fra le divisioni commerciali dell'operatore notificato e gli operatori che acquistano i servizi all'ingrosso da quest'ultimo. 2.1.2. Accesso a banda larga da rete fissa vs accesso a banda larga da rete mobile 86. La Raccomandazione sui mercati rilevanti definisce esplicitamente il mercato oggetto della presente analisi come mercato dell'accesso a banda a larga ai dati ed ai servizi correlati da una postazione fissa. Pertanto, la Commissione non include in tale mercato rilevante l'accesso ai dati da una postazione mobile. In considerazione del progressivo sviluppo delle tecnologie mobili di terza generazione, l'Autorita' ritiene tuttavia opportuno verificare il grado di sostituibilita' esistente tra un accesso a banda larga realizzato da una rete fissa ed un accesso a banda larga realizzato da una rete mobile. 87. In Italia, gli utenti di servizi di telefonia mobile di terza generazione risultano essere al l° ottobre 2004 1.621.000, ma la percentuale di essi che fa uso delle possibilita' di connettivita' ad internet in banda larga offerte da questa tecnologia di tipo mobile e' marginale. Difatti, nel caso in cui la connessione avviene attraverso un terminale mobile, lo schermo ridotto del terminale non consente l'accesso a tutti i contenuti e servizi che sono accessibili da una postazione fissa, cosi' come la mancanza di una tastiera di dimensioni adeguate limita le possibilita' di interazione. Nel caso, invece, in cui la connessione avviene tramite computer (utilizzando una SIM card dell'operatore mobile inserita in una specifica pc card), le suddette limitazioni appaiono meno significative. Tuttavia, tale modalita' di connessione risulta ancora poco diffusa in quanto allo stato attuale i gestori di reti mobili di terza generazione pubblicizzano principalmente i propri servizi di fonia e videofonia, pertanto l'uso da parte dei consumatori delle reti 3G per accesso ad Internet risulta ancora limitato. 88. In aggiunta, qualunque sia il terminale utilizzato, l'accesso da una rete mobile garantisce velocita' di trasmissione sensibilmente inferiori ed una minore stabilita' della connessione rispetto a quanto garantito da un accesso a banda larga da una postazione fissa. 89. Infine, come e' possibile osservare dai dati riportati nella Tabella 3 e nella Tabella 5, le connessioni tramite rete mobile sono attualmente offerte a prezzi significativamente superiori a quelli praticati per le connessioni da rete fissa. Infatti, in relazione alle tariffe a consumo in funzione del volume di dati trasmessi, le offerte correntemente praticate dai gestori di telefonia mobile prevedono un prezzo per singolo Kbyte in ricezione e/o invio variabile fra i 0,003 ed i 0,006 Euro, corrispondente ad un prezzo per Mbyte compreso fra i 3,072 ed i 6,144 Euro. Tali prezzi, quando confrontati con quelli praticati dai gestori di servizi su rete fissa, che si assestano su valori prossimi ai 0,04 Euro per Mbyte, risultano di diversi ordini di grandezza superiori. Infine, in relazione alle tariffe a consumo in funzione della durata delle connessioni, si rileva che l'unica offerta praticata dai gestori mobili, risulta essere circa 4 volte superiore alle corrispondenti offerte di tipo fisso. Tabella 3 - Prezzi di un accesso a larga banda da rete mobile rispetto a quelli di un accesso a banda larga da rete fissa (Euro - iva inclusa) ----> Vedere tabella 3 a pag. 49 del S.O. <---- 90. Pertanto, dal lato della domanda, viste le differenze funzionali e di prezzo, le due tipologie di accesso a banda larga - da rete fissa e da rete mobile - non possono essere considerate sostitutive nella generalita' dei casi ma rispondono a differenti condizioni di utilizzo, staticita' verso mobilita'. 91. Anche l'analisi di sostituibilita' dal lato dell'offerta induce a definire il mercato dell'accesso a banda larga da postazione fissa come un mercato distinto da quello dell'accesso a banda larga da rete mobile. In assenza di interventi del regolatore nel mercato all'ingrosso delle offerte di connettivita' a banda larga da postazione fissa, e' molto improbabile che, in seguito ad un incremento del prezzo relativo, gli operatori di rete mobile possano offrire servizi di accesso a banda larga da rete fissa in un arco di tempo ragionevole. Ne', d'altra parte, e' ipotizzabile la fornitura di un accesso a banda larga da rete mobile da parte di un operatore di rete fissa. La fornitura di servizi di comunicazione su reti mobili e', intatti, subordinata ad uno specifico regime autorizzatorio che, in assenza di offerte di accesso indiretto, impedisce agli operatori di rete fissa e agli ISP di poter offrire servizi di accesso ad Internet a banda larga da rete mobile. Conclusioni 92. L'analisi condotta porta a concludere che i servizi di accesso a banda larga da rete fissa e quelli da rete mobile costituiscono due mercati distinti con riferimento al periodo temporale coperto da questa analisi di mercato. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 93. La maggior parte degli operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind, ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - concorda con l'Autorita' nel ritenere l'accesso a banda larga da rete fissa e quello da rete mobile, due mercati distinti. Anzi, alcuni di essi - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - aggiungono ulteriori motivazioni a supporto di tale posizione. In particolare, questi operatori pongono l'accento sulle differenze di carattere tecnico che distinguono i servizi mobili da quelli fissi, soprattutto in termini di banda disponibile per ogni utente, la quale risulta limitata nel caso di accesso da rete mobile a causa dall'impossibilita' di aumentare indefinitamente il numero di celle sul territorio per motivi di ordine economico. 94. TI, invece, non condivide le conclusioni dell'Autorita' in quanto, a suo avviso, l'attuale copertura delle piattaforme mobili di accesso a banda larga (GPRS, EDGE e in prospettiva UMTS) e la possibilita' di utilizzo di dispositivi multi-accesso per la navigazione Internet (PC, PDA, telefonini, ecc.) stanno progressivamente accrescendo il grado di sostituibilita' tra accessi a banda larga da rete fissa e da rete mobile. 95. AIIP, infine, pur condividendo l'orientamento dell'Autorita', ritiene necessario valutare, anche per il mercato dell'accesso a banda larga da rete mobile, se vi siano operatori con significativo potere di mercato e le misure regolamentari da imporre agli operatori che dispongono di tale potere. Secondo AIIP, tali misure dovrebbero consistere nell'obbligo di pubblicazione di un'offerta wholesale di servizi di accesso a banda larga da rete mobile (sia per la raccolta che per la terminazione), nell'obbligo di separazione contabile, nell'obbligo di non discriminazione tra le proprie divisioni commerciali ed i concorrenti ed, infine, nell'obbligo di controllo dei prezzi secondo il meccanismo del retail minus. A supporto di tale richiesta, AIIP richiama le considerazioni svolte dall'Autorita' Antitrust con il procedimento di avvio della recente istruttoria - provv. n. 14045/05 - nei confronti di TIM, Vodafone e Wind, per abuso della posizione dominante detenuta individualmente sui servizi a banda larga di terminazione sulla loro rete e collettivamente sui servizi a banda larga di raccolta. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 96. L'Autorita', sebbene riconosca la significativita' del recente sviluppo di piattaforme mobili di accesso a banda larga, non ritiene che i due servizi di accesso a banda larga, da rete fissa e da rete mobile, siano sostituibili, sia dal lato dalla domanda sia dal lato dell'offerta, confermando le motivazioni illustrate nel documento di consultazione. 97. L'Autorita' ritiene che, visto l'attuale quadro tecnologico e di mercato, i servizi da postazione fissa e da postazione mobile non siano percepiti dagli utenti come sostituti e che, il quadro tecnologico e di mercato cui si faceva riferimento poco sopra, non subira' nell'arco nei prossimi 18 mesi variazioni tali da inficiare le conclusioni raggiunte. 98. In merito alla richiesta di identificazione di un mercato rilevante dell'accesso a banda larga da rete mobile, l'Autorita' concorda con le valutazioni sviluppate dalla Commissione nella Raccomandazione (al paragrafo 4.3.) che portano ad escludere il mercato dei servizi di accesso dati a banda larga da rete mobile dai mercati suscettibili di regolamentazione ex ante. L'Autorita' ritiene, infatti, che i servizi di accesso dati in banda larga da rete mobile costituiscano un mercato emergente - in quanto si tratta di servizi nuovi che fanno uso di infrastrutture completamente nuove (rete UMTS) - ove l'imposizione precoce di misure regolamentari potrebbe influire indebitamente sulle relative condizioni concorrenziali, ancora in fase di formazione. 2.1.3. I servizi di accesso a banda larga devono essere segmentati in funzione delle caratteristiche tecnico-qualitative come percepite dagli utenti? 99. Dal punto di vista dell'utente finale, la scelta di acquisto e' funzione prevalentemente di due parametri: le prestazioni tecniche del servizio ed il prezzo. Infatti l'utente finale scegliera' di acquistare la connessione che meglio soddisfa le proprie esigenze ad un prezzo compatibile con la propria disponibilita' a pagare. Poiche' alle tecnologie di tipo simmetrico sono solitamente associate prestazioni superiori e sono almeno in linea di principio destinate ad una clientela piu' esigente, mentre alle tecnologie asimmetriche sono associate prestazioni inferiori, l'analisi della segmentazione del mercato sulla base delle caratteristiche tecnico/qualitative sara' svolta con l'obiettivo di determinare se i servizi di accesso a banda larga di tipo simmetrico e quelli di tipo asimmetrico rientrano nel medesimo mercato o se costituiscono mercati differenti. 100. In conformita' a quanto indicato nelle Linee guida, L'Autorita' ha esaminato le caratteristiche delle tecnologie disponibili sul mercato, i prezzi e l'uso cui esse sono destinate, nonche' le condizioni di sostituibilita' esistenti applicando il test del monopolista ipotetico. La Tabella 4 richiama le caratteristiche e le prestazioni, illustrate nell'introduzione, delle tecnologie xDSL, della fibra ottica e delle tecnologie satellitari. Tabella 4 - Principali caratteristiche delle tecnologie a banda larga ----> Vedere tabella 4 a pag. 52 del S.O. <---- 101. Le tecnologie come l'ADSL e le tecnologie satellitari monodirezionali - essendo di tipo asimmetrico - in quanto caratterizzate da velocita' notevolmente superiori in downstream rispetto a quelle in upstream, soddisfano principalmente le esigenze dell'utenza, per lo piu' residenziale, che si connette ad Internet piu' per ricevere contenuti che per trasmetterli. Esse sono pertanto particolarmente adatte per scaricare dati dalla rete, per ricevere posta, per la ricezione di servizi video e/o audio in modalita' streaming e per la navigazione in rete, tutte attivita' per le quali solitamente gli utenti ricevono un'elevata quantita' di dati in downstream a fronte di un invio di pochi bit in upstream (relativi ai click del mouse). Queste tecnologie di accesso non consentono invece di svolgere pienamente tutte quelle attivita', quali la videoconferenza ad elevata definizione oppure il telelavoro, per le quali si manifesta la necessita' di inviare maggiori quantita' di dati. 102. Gli accessi a banda larga realizzati con la tecnologia HDSL o SDSL, in fibra ottica o anche con la tecnologia satellitare di tipo bidirezionale - essendo di tipo simmetrico - sono rivolti ad utenti con esigenze piu' evolute; essi sono acquistati prevalentemente da utenti business che utilizzano applicazioni simmetriche (videoconferenza), ovvero che hanno l'esigenza di inviare in rete elevate quantita' di dati e video oltre che di ricevere files dalla rete. Tuttavia, velocita' di connessioni simmetriche sono ormai sempre piu' richieste anche dalle piccole e medie imprese e dagli utenti residenziali: si pensi al gia' menzionato telelavoro, alle applicazioni software peer-to-peer ed alle applicazioni di videotelefonia tramite webeam. In particolare, l'accesso in fibra ottica e' attualmente acquistato anche da utenti residenziali, sebbene sino ad oggi questi ultimi ne abbiano fatto un uso soprattutto di tipo asimmetrico. A ottobre 2004, infatti, la clientela di Fastweb - il principale operatore che offre accessi a larga banda in fibra ottica - era rappresentata principalmente da utenti residenziali: gli utenti business rappresentavano solo il 15% del totale dei clienti, con una netta prevalenza di piccole imprese e SOHO (small office home office) rispetto alle medie e grandi imprese (23). 103. Un confronto delle condizioni economiche praticate dai principali operatori nelle offerte di accesso per le diverse tecnologie rileva la presenza di numerose opzioni disponibili per ciascuna tipologia di accesso, in termini di livello di prezzo, ampiezza di banda offerta e tipologia di fatturazione, flat o semi-flat (Tabella 5). Le condizioni economiche praticate sul mercato per ciascuna tecnologia oscillano in un range piuttosto ampio. Un'offerta ADSL di profilo molto elevato risulta addirittura piu' costosa rispetto ad un'offerta HDSL di profilo basso. Analogamente, vi sono alcune offerte di accesso in fibra che competono in termini di prezzo con offerte di tipo asimmetrico - ADSL e satellitari monodirezionali - ed altre che competono con offerte di tipo simmetrico. Inoltre, e' interessante notare come Fastweb pratichi le medesime condizioni economiche per le connessioni in fibra ottica e per le connessioni ADSL che offrono velocita' fino a 4 Mbit/s in ricezione e 0,5 Mbit/s in trasmissione. Non e' possibile pertanto, allo stato attuale, determinare sulla base delle sole differenze di prezzo, se sia opportuno segmentare il mercato al dettaglio. In linea generale pero' gli utenti sono portati a considerare le tecnologie su fibra ottica come sinonimo di tecnologie simmetriche ad elevate prestazioni e ad identificare le tecnologie su rame come sinonimo di tecnologie asimmetriche di prestazioni medie. Tabella 5 - Condizioni economiche degli accessi a larga banda -giugno 2004 (Euro, iva inclusa) ----> Vedere tabella 5 da pag. 54 a pag. 55 del S.O. <---- 104. Per l'insieme delle considerazioni esposte, l'applicazione del test del monopolista ipotetico rileva l'esistenza di condizioni di sostituibilita' asimmetrica tra le due tipologie di servizi di accesso a banda larga. Gli utenti che gia' dispongono un accesso in fibra percepiscono un accesso di tipo asimmetrico come servizio non sostituibile. Di conseguenza, un aumento non temporaneo del prezzo di un accesso simmetrico di circa il 10% difficilmente determinerebbe una migrazione di utenti verso servizi DSL (soprattutto se ADSL) tale da rendere tale incremento non profittevole. Con il passaggio a tecnologie su rame (soprattutto se ADSL), infatti, gli utenti si priverebbero della possibilita' di usufruire di tutti i servizi che richiedono un'ampia banda sia in downstream sia in upstream. Viceversa un aumento del 10% dei prezzi dei servizi su rame potrebbe facilmente determinare uno spostamento della domanda di mercato verso i servizi simmetrici che, a fronte di un prezzo non necessariamente superiore, garantiscono una serie di applicazioni e servizi aggiuntivi. In particolare, nelle aree in cui e' disponibile l'accesso in fibra ottica, e' molto probabile che un aumento del 10% dei servizi ADSL provochi uno spostamento della domanda verso i servizi in fibra, tale da rendere tale incremento di prezzo non profittevole. 105. I servizi di accesso a banda larga di tipo simmetrico e quelli di tipo asimmetrico sono sostituibili anche dal punto di vista dell'offerta del mercato. Un operatore che offre accessi a banda larga di tipo simmetrico puo' facilmente offrire anche accessi di tipo asimmetrico (o viceversa, un operatore che offre accessi a banda larga di tipo asimmetrico puo' facilmente offrire anche accessi di tipo simmetrico) utilizzando la medesima infrastruttura di rete, e dunque senza incorrere in spese elevate. Conclusioni 106. La caratterizzazione del mercato retail porta ad individuare un unico mercato dei servizi di accesso a banda larga a prescindere dalle caratteristiche tecnico/qualitative, pertanto i servizi di tipo asimmetrico e quelli di tipo simmetrico rientrano nel medesimo mercato. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 107. TI ritiene che il mercato 12 comprenda tutte le tipologie di accesso a banda larga ad eccezione delle linee affittate e riscontra l'esistenza di una sostituibilita' asimmetrica, dal lato della domanda, tra i servizi di accesso "simmetrico" basati su fibra, rivolti alla clientela affari di grandi dimensioni o con esigenze particolari di accesso, e i servizi di accesso basati su rame, prevalentemente "asimmetrici", con velocita' massime inferiori e rivolti alla generalita' della clientela residenziale ed affari con esigenze non particolarmente sofisticate. Secondo TI, tale segmentazione dei mercati retail non implica necessariamente la separazione dei corrispondenti mercati wholesale, ma puo' comportare una differenziazione dei remeciies. 108. Su quest'ultimo punto, anche Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Tele 2 e Welcome Italia sono sostanzialmente d'accordo. Tali operatori, infatti, pur ritenendo in buona misura condivisibili le valutazioni svolte dall'Autorita', sottolineano la necessita' di considerare le diversita' oggettive che caratterizzano la fornitura di prodotti, sia wholesale sia retail, per il mercato residenziale e per il mercato affari. Pertanto essi, pur ritenendo che tali differenze non giustifichino la definizione di due mercati distinti, sostengono che sia importante garantire la salvaguardia delle specifiche peculiarita' attraverso, ad esempio, la definizione di obblighi appropriati in capo a TI, come la definizione di SLA differenti. 109. Questi stessi operatori, come anche Fastweb - che pure condivide l'orientamento espresso dall'Autorita' - rilevano anche l'importanza di poter coordinare e gestire ordinativi complessi, da intendersi come ordinativi multipli, anche di servizi afferenti a listini diversi relativi ad un medesimo cliente, sia monosede sia multisede. 110. Infine, tali operatori ritengono che la definizione del mercato oggetto di consultazione non possa essere assunta staticamente, ma debba invece, quanto piu' possibile, tenere conto dell'innovazione tecnologica. In particolare, tali operatori ritengono che lo sviluppo dei servizi VoIP renda discutibile l'inclusione nel mercato dell'accesso satellitare tuono-direzionale che, per ragioni intrinseche legate alle caratteristiche del canale di ritorno, non e' idoneo alla loro fornitura. Inoltre, a parere di Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e Welcome Italia - l'esclusione di tale tecnologia consentirebbe di rispecchiare meglio l'effettiva situazione concorrenziale del mercato al dettaglio, laddove il servizio di accesso satellitare monodirezionale e' percepito dalla clientela come un'opzione di second best, utilizzabile in assenza di servizi di accesso a banda larga in altre tecnologie. 111. AIIP, invece, non condivide l'orientamento proposto in quanto ritiene che vi siano tre differenti mercati di servizi di accesso a banda larga - accesso tramite tecnologia xDSL, accesso tramite fibra ottica e accesso da rete mobile - diversi per tecnologia e domanda, nei quali valutare se vi siano operatori dominanti ed individuare, quindi, le misure di regolamentazione. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 112. Come argomentato nel documento di consultazione, l'Autorita' ritiene che non sia determinante, ai fini dell'individuazione del mercato rilevante, caratterizzare due mercati al dettaglio distinti sulla base della clientela servita, residenziale o non residenziale, pur riconoscendo l'esistenza di alcune differenze fra le diverse tipologie di clienti. L'Autorita' percepisce, altresi', l'esigenza manifestata dagli operatori di garantire che nel mercato wholesale siano salvaguardate tali differenze. A tal fine l'Autorita', nell'imposizione degli obblighi regolamentari, ove possibile, applica differenti condizioni attuatine degli obblighi stessi. In particolare, nell'applicazione dell'obbligo di non discriminazione, l'Autorita' garantisce che le condizioni di fornitura che l'operatore avente significativo potere nel mercato all'ingrosso applica alla propria clientela finale, siano replicabili dagli operatori alternativi che si riforniscono dall'operatore notificato. Per quanto concerne la segmentazione del mercato sulla base della tecnologia trasmissiva, l'Autorita' rileva che un'eventuale definizione piu' restrittiva, che escludesse le tecnologie satellitare e fibra ottica, non modificherebbe ne' l'individuazione del soggetto dotato di significativo potere di mercato, ne' gli obblighi regolamentari ad esso imposti. 113. In tale ottica, e con riferimento alle criticita' illustrate da alcuni operatori in merito ai clienti multi-sede e multi-tecnologia, l'Autorita', come si vedra' con maggiore dettaglio al punto 387, garantisce agli operatori acquirenti del servizio all'ingrosso di poter coordinare in modo efficace ordinativi multipli, anche di servizi afferenti a listini diversi relativi ad un medesimo cliente, sia mono-sede sia multi-sede. 114. L'Autorita' non condivide le critiche rivolte da alcuni operatori circa l'inclusione nel mercato al dettaglio dei servizi di accesso satellitare mono-direzionale. Difatti, l'Autorita' ritiene che i servizi VoIP, in quanto non ritenuti parte del mercato dei servizi di accesso a banda larga retail, come argomentato ai punti 84 ed 85, non possano influenzare la caratterizzazione del mercato dell'accesso in banda larga al dettaglio e quindi la determinazione delle tecnologie che vi rientrano. 115. Infine, l'Autorita' non condivide le osservazioni sollevate da AIIP. Con riferimento alla sostituibilita' fra accesso a banda larga da rete fissa cd accesso a banda larga da rete mobile, si rimanda a quanto detto al punto 98; con riferimento alla sostituibilita' tra servizi di accesso in banda larga su tecnologia xDSL e servizi di accesso in banda larga su fibra. l'analisi svolta nel documento di consultazione mostra chiaramente che le caratteristiche tecniche e la destinazione d'uso dei servizi sopra menzionati, le relative condizioni economiche, nonche' le condizioni di sostituibilita' prevalenti dal lato della domanda e da quello dell'offerta portano a concludere che i servizi di accesso in banda larga su tecnologia xDSL e servizi di accesso in banda larga su fibra facciano parte del medesimo mercato rilevante. 2.1.4. Confini geografici del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio 116. 11 mercato geografico comprende un'arca in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo' essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni della concorrenza sono sostanzialmente diverse. 117. Un'analisi della diffusione sul territorio nazionale dei servizi di connettivita' a banda larga - l'Osservatorio Banda larga condotto da una societa' di consulenza in sinergia con le attivita' del Comitato Esecutivo per la Larga Banda istituito dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e dal Ministero delle Comunicazioni - consente di ripartire l'Italia in tre differenti fasce che si contraddistinguono per la numerosita' delle tecnologie disponibili e le prestazioni associate alle diverse tecnologie, nonche' per il numero di operatori presenti (Figura 2). Figura 2 - Diffusione dei servizi a banda larga in Italia, giugno 2003. ----> Vedere figura 2 a pag. 58 del S.O. <---- Fonte: Between, Osservatorio Banda larga. a. una prima fascia copre circa il 25% della popolazione e circa il 3% del territorio italiano. Tale fascia racchiude le aree in cui sono presenti le offerte in tecnologia DSL dell'operatore incumbent e degli OLO - che ricorrono sia alle offerte DSL wholesale sia all'ULL - le offerte satellitari e gli accessi in fibra ottica, ad oggi presenti solo in alcune aree metropolitane (Milano, Genova, Torino, Bologna, Napoli, Roma e Reggio Emilia). b. una seconda fascia copre circa il 53% della popolazione e circa il 39% del territorio. Tale fascia racchiude i territori dove sono presenti le offerte DSL dell'operatore incumbent e degli altri operatori che utilizzano solo le modalita' wholesale, nonche' le offerte satellitari. . una terza fascia copre circa il 22% della popolazione e circa il 58% del territorio. Tale fascia copre quella porzione del territorio servita solo dalla tecnologia satellitare. 118. L'analisi svolta evidenzia una diffusione irregolare dei servizi a banda larga sul territorio italiano: in alcune aree metropolitane sono disponibili piu' tecnologie a banda larga ed e' presente un numero consistente di operatori grazie anche alla disponibilita' del servizio di accesso disaggregato alla rete locale, mentre nelle aree piu' remote del Paese l'unica soluzione di accesso a servizi a banda larga e' costituita dal satellite. 119. Nelle aree appartenenti alla fascia verde si sta dunque sviluppando un maggior livello di competizione, incrementato dallo sviluppo di una concorrenza tra infrastrutture, grazie alla presenza della fibra ottica. oltre che di una concorrenza tra servizi. Tuttavia, l'Autorita' ritiene che l'effettivo livello di competizione di mercato presente oggi in queste aree, e che presumibilmente si sviluppera' nel periodo coperto da questa analisi di mercato, non e' ancora sostanzialmente diverso da quello presente nel resto del Paese. 120. La presenza di una sufficiente omogeneita' delle condizioni concorrenziali in tutto il territorio italiano e' confermata dalle politiche commerciali adottate dagli operatori presenti nel mercato. Sia l' incumbent sia gli operatori alternativi, infatti, adottano politiche promozionali e commerciali omogenee a livello nazionale. Telecom Italia ad esempio pratica un unico prezzo a livello nazionale per le offerte DSL, sia che il servizio venga offerto nelle aree ove e' presente solo l'offerta satellitare, sia che venga offerto nelle aree in cui e' presente anche l'offerta in fibra ottica. 121. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, ed in coerenza con il provvedimento n. A285 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' ritiene che il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio si caratterizzi come mercato nazionale. In tale contesto, ed in particolare per la presenza di un common pricing constraint a livello nazionale, non appare necessaria l'applicazione del test del monopolista ipotetico, suggerita dalle Linee guida come strumento di analisi dei confini geografici del mercato rilevante. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 122. TI sottolinea la presenza di alcune aree geografiche (i principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda larga - retail e wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale, grazie alla concentrazione delle infrastrutture di accesso alternative in fibra e della domanda di linee in unbundling utilizzate per l'accesso hroadband. Secondo TI, tale eterogeneita' del contesto competitivo dovrebbe fare scaturire una segmentazione geografica del mercato. 123. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2, Welcome Italia e Fastweb - concordano con l'analisi condotta dall'Autorita'. 124. Infine, AIIP e' d'accordo nel considerare quale unico mercato nazionale sia quello dei servizi di accesso a banda larga via xDSL, sia quello dei servizi di accesso a banda larga mediante rete mobile, mentre ritiene che l'ambito geografico dei servizi di accesso a banda larga via fibra ottica sia locale. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 125. Come sopra esposto, l'Autorita' e' consapevole che nel territorio nazionale vi siano delle aree in cui vi e' una diversa disponibilita' del servizio di accesso disaggregato alla rete locale cosi' come vi e' un diverso livello di sviluppo di infrastrutture alternative (in particolare in fibra ottica). Tuttavia, l'Autorita' ribadisce che l'effettivo livello di concorrenza presente oggi in queste aree, e che si sviluppera' nell'intervallo di tempo di riferimento della presente analisi di mercato, non e' sostanzialmente diverso da quello presente nel resto del Paese. In altri termini, la sopra evidenziata disomogenea caratterizzazione territoriale delle infrastrutture trasmissive ai fini della fornitura al pubblico di servizi a larga banda non si traduce in una segmentazione territoriale del contesto compctitivo. 126. Cio' e' testimoniato in primo luogo dall'adozione di politiche commerciali unifonnii su tutto il territorio nazionale da parte degli operatori di mercato. Sia TI che gli operatori alternativi adottano infatti politiche di prezzo che risultano essere omogenee su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal numero e dalla tipologia di infrastrutture trasmissive presenti sul territorio. 127. In tal senso, l'attuale scenario di mercato evidenzia, in secondo luogo, come le diverse tecnologie vengano utilizzate dai principali operatori in modo da risultare complementari, e non sostitute, alla definizione di un'unica offerta nazionale di servizi a larga banda omogenei in termini di tipologia, denominazione e prezzo. Di conseguenza, ed in virtu' della definizione di un unico mercato retail dell'accesso a larga banda (v. supra), non appare condivisibile la posizione espressa dall'AIIP secondo cui l'accesso a larga banda sarebbe caratterizzato da una diversa definizione del mercato geografico a seconda del portante trasmissivo utilizzato per la fornitura dei servizi al pubblico (nazionale per xDSL e rete mobile, locale per fibra ottica). 128. Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, l'Autorita' ritiene che il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio, comprensivo di tutte le tecnologie trasmissive sopra analizzate (xDSL, fibra ottica e satellite), si caratterizzi come mercato nazionale. 2.1.5. Conclusioni in merito alla caratterizzazione del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in banda larga 129. Il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio si caratterizza come l'offerta e la domanda di servizi di accesso ad Internet a velocita' superiori a quelle consentite da un accesso di tipo commutato; esso comprende sia i servizi simmetrici sia quelli asimmetrici. Il mercato e' nazionale. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 130. Le risposte fornite dagli operatori al quesito n°5 richiamano in linea di massima quanto da essi gia' rilevato in relazione ai quesiti precedenti. 131. Solo alcuni operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind, Tele 2 e Welcome Italia - in aggiunta, precisano che la definizione fornita dall'Autorita' al paragrafo 88 del documento di consultazione non sia formulata in modo appropriato e che sia incoerente con quanto sostenuto dalla stessa Autorita' nel resto del documento, in quanto parrebbe includere anche i servizi di accesso da postazione mobile. Pertanto, tali operatori ritengono che il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio debba essere definito come "l'offerta e la domanda di servizi di accesso dati in postazione fissa a velocita' superiori ai 128 Kbit/sec in entrambe le direzioni (upload e download)". VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 132. L'Autorita' riconosce che il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio, coerentemente con l'analisi svolta, debba essere caratterizzato come l'offerta e la domanda di servizi di accesso ai dati ed ai servizi correlati da postazione fissa che si contraddistinguono per una capacita' in entrata superiore a quelle consentite da un accesso commutato. Esso comprende servizi simmetrici ed asimmetrici ed ha dimensione geografica nazionale. IL MERCATO MERCEOLOGICO DELL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO 133. In questa sezione l'Autorita' definisce il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso dal punto di vista del prodotto, alla luce della descrizione fornita del corrispondente mercato al dettaglio. Come gia' anticipato, i servizi oggetto dell'analisi sono i servizi di accesso a banda larga forniti ad operatori di telecomunicazione e/o ad Internet Service Provider (ISP), che consentono a questi ultimi di fornire servizi di accesso a banda larga agli utenti finali. 134. Attualmente in Italia il servizio wholesale a flusso numerico in tecnologia xDSL rappresenta pressoche' l'unica tipologia di accesso a banda larga venduta nel mercato all'ingrosso. In tal senso sarebbe possibile individuare un mercato piu' limitato coincidente con le sole tecnologie xDSL; tuttavia una tale definizione non modificherebbe in alcun modo sia l'individuazione del soggetto dotato di significativo potere di mercato, sia la definizione degli obblighi regolamentari ad esso da applicati. Nell'ambito del quadro regolamentare ONP 'Telecom Italia e' obbligata a rendere disponibile agli OLO, e successivamente anche agli ISP, un'offerta di servizi xDSL all'ingrosso, a condizioni tecniche ed economiche regolamentate, in tutti gli ambiti geografici in cui servizi basati su tecnologie xDSL fossero offerti all'utenza finale da parte di proprie divisioni commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti, collegate o consociate. 135. Il servizio wholesale a flusso numerico (bitstream) su tecnologia xDSL consiste nella fornitura da parte dell'operatore di accesso della rete PSTN della capacita' trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o ISP che vuole offrire il servizio a banda larga all'utente finale. L'accesso a flusso numerico consente la trasmissione di dati bidirezionale - simmetrica o asimmetrica - a banda larga: l'operatore di accesso installa le apparecchiature DSL necessarie - opportunamente configurate nel permutatore -, le collega ad alta velocita' con la sede del cliente e, successivamente, rende questo collegamento disponibile ad operatori terzi per la commercializzazione agli utenti finali di servizi a banda larga. A seconda di dove si colloca il punto di presenza dell'operatore acquirente del servizio, il bitstream access puo' comprendere solo l'infrastruttura di accesso - qualora l'operatore sia interconnesso al livello di centrale locale, dove e' installato il DSLAM - oppure puo' comprendere anche il trasporto su rete ATM o IP, qualora l'operatore sia interconnesso a livelli piu' elevati della rete, ovvero su un nodo parent o distant della rete ATM o su un nodo del backbone IP (Figura 3). Se invece l'operatore di accesso fornisce anche la connettivita' Internet nazionale ed internazionale, tale servizio all'ingrosso e' tecnicamente il medesimo di quello offerto dall'operatore di accesso sul mercato finale. L'operatore/ISP acquirente del servizio all'ingrosso non avra' alcuna esigenza infrastrutturale e si limitera' ad apporre il proprio marchio sul servizio, a distribuirlo e a fatturarlo all'utente finale. Quindi tale servizio, che comprende gli elementi di rete che nella sottostante Figura 3 vanno dall'utente finale fino al punto 4, si configura come un servizio di rivendita pura che non consente alcuna possibilita' di differenziazione del servizio retail dell'operatore/ISP rispetto a quello offerto dall'operatore di accesso. Pertanto, come e' evidenziato nella Raccomandazione, il servizio di rivendita costituisce un servizio differente dal bitstream access ed, in quanto tale, non rientra nel mercato oggetto d'analisi. Figura 3 - bitstream access ----> Vedere figura 3 a pag. 62 del S.O. <---- Fonte: ERG, Common Position del 2 aprile 2004 136. In linea teorica, la rete di accesso puo' essere realizzata oltre che con le tecnologie su rame, anche con tecnologie satellitare, fibra, CDN. Difatti, nel mercato all'ingrosso, oltre alla connettivita' su tecnologia xDSL, viene venduta anche connettivita' satellitare. Netsystem, il primo operatore italiano di connettivita' a banda larga via satellite, e' attivo sia nel mercato retail sia nel mercato wholesale, con la vendita di accessi via satellite ad altri operatori di telecomunicazioni. A fine del 2002, Netsystem ha siglato un accordo commerciale per la fornitura di accessi a condizioni wholesale con Telecom Italia, che grazie a tale tecnologia puo' offrire servizi a banda larga sull'intero territorio nazionale. 137. In relazione agli accessi in fibra ottica, invece, gli operatori che hanno steso la fibra fino a casa degli utenti si limitano ad alimentare le proprie divisioni commerciali per la vendita del servizio nel mercato retail e non offrono, attualmente, alcun servizio nel mercato all'ingrosso ad altri operatori/ISP. 138. In relazione all'uso di circuiti diretti numerici (segmenti terminali) per la tratta di accesso di servizi all'ingrosso di accesso ad Internet in banda larga, deve essere specificato che essi sono sottoposti ad una particolare regolamentazione a prescindere dall'uso che ne viene effettuato e in aggiunta costituiscono un mercato separato (individuato dalla raccomandazione - mercato n° 13). Pertanto l'Autorita' non ritiene opportuno occuparsene in questa sede. 139. I servizi a banda larga possono essere forniti agli utenti finali anche ricorrendo all'accesso disaggregato all'ingrosso alla rete locale. Al fine di definire il mercato wholesale dal punto di vista del prodotto, l'Autorita' ha ritenuto quindi opportuno valutare in primo luogo le condizioni di sostituibilita' esistenti tra il servizio di accesso disaggregato alla rete locale ed il servizio bitstream, allo scopo di convalidare per il mercato italiano quanto detto dalla Commissione europea nella Raccomandazione. Sebbene il servizio bitstream e l'accesso disaggregato alla rete locale rappresentino due modalita' alternative a disposizione degli operatori per fornire servizi a banda larga agli utenti finali, la Commissione ritiene che le imprese non valutino tali modalita' di approvvigionamento del canale di trasmissione come sostituibili e pertanto costituiscono due mercati distinti: "un operatore che si serve delle reti locali disaggregate di norma non considerera' un'altra forma di servizio di accesso a banda larga all'ingrosso quale possibile sostituto" (24) Successivamente, l'Autorita' ha analizzato il grado di sostituibilita' esistente tra il servizio bitstream ed i servizi all'ingrosso in fibra e satellitari al fine di verificare se costituiscono un unico mercato o mercati distinti. 2.2.1 Servizi di accesso disaggregato alla rete locale vs servizi di accesso bitstream 140. In termini di caratteristiche tecniche, il servizio bitstream differisce sostanzialmente dai servizi di accesso disaggregato alla rete locale. 141. Come e' stato illustrato in precedenza, con l'acquisto del bitstream access un operatore ottiene una capacita' trasmissiva (che puo' essere asimmetrica) fra un utente finale ed un punto di interconnessione messo a disposizione dell'operatore stesso. In particolare, il proprietario della rete installa le prescelte apparecchiature x-DSL opportunamente configurate nel permutatore - e le collega ad alta velocita' con la sede del cliente, rendendo questo collegamento disponibile a operatori terzi per la commercializzazione agli utenti finali di servizi a banda larga. L'accesso a flusso numerico - bitstream - consente la trasmissione di dati bidirezionale a banda larga. 142. L'accesso completamente disaggregato alla rete locale (full ull) e l'accesso completamente disaggregato alla sotto rete locale (sub-loop ull) sono forme di accesso fisico che autorizzano l'operatore acquirente all'uso esclusivo di tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica. Il servizio di accesso condiviso alla rete metallica (shared access) autorizza invece l'uso della parte superiore dello spettro frequenziale. Le diverse soluzioni di accesso disaggregato, opportunamente potenziate con elementi x-DSL, rappresentano uno dei modi per assicurare alle imprese un adeguato canale per la trasmissione dei dati. 143. La principale caratteristica dirimente per la caratterizzazione del servizio bitstream, da un lato, e dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, dall'altro, e' il grado di controllo della capacita' trasmissiva a disposizione dell'operatore che acquista il servizio all'ingrosso. Nel caso del bitstream access e' il fornitore del servizio ad avere il controllo del collegamento con l'utente finale; nel caso dell'accesso disaggregato, tale controllo e' dell'operatore acquirente. Di conseguenza, per un operatore che voglia offrire servizi a banda larga ad utenti finali, l'acquisto dell'ULL garantisce maggiori discrezionalita' nella qualificazione della linea acquistata e quindi maggiori autonomia dall'operatore proprietario della rete di accesso nella fornitura dei propri servizi retail. 144. Inoltre, con riferimento alla copertura geografica di tali servizi, nel mercato italiano i servizi disaggregati sono offerti su un sottoinsieme delle aree coperte dal bitstream: infatti, i servizi bitstream sono usualmente offerti anche nei siti predisposti per l'accesso disaggregato, oltre che in tutti i siti dove l'operatore storico fornisce servizi xDSL agli utenti finali. L'accesso disaggregato alla rete locale e' attivo su 572 siti che coprono circa il 25% della popolazione ed il 29% delle imprese; i servizi bitstream, a meta' del 2003, erano presenti nei comuni dove sono ubicati il 65% delle famiglie italiane e il 67% delle imprese (incluse le amministrazioni pubbliche). Inoltre, Telecom Italia pianificava di estendere la fornitura del servizio ad altri 500 comuni entro la fine del 2003, incrementando la copertura della popolazione e delle imprese, rispettivamente, al 72% e al 75%. 145. E' utile notare come la diversita' nell'operatore che controlla la capacita' trasmissiva e la differente copertura geografica contraddistinguano e caratterizzino anche quei servizi, lo shared access da un lato e l'accesso bitstream wholesale dall'altro, che appaiono, in termini di funzionalita', piu' contigui (entrambi abilitano esclusivamente la parte dello spettro elettromagnetico dedicata alla trasmissione dati). 146. Al fine di valutare il grado di sostituibilita' tra i servizi di accesso disaggregato alla rete metallica e i servizi bitstream, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha analizzato le condizioni economiche di offerta, riscontrando difformita' nei prezzi dei servizi. L'Autorita' ritiene che tali differenze nei prezzi riflettano le differenze nei servizi: l'accesso disaggregato alla rete locale e' uno degli input che, combinato con altri elementi di rete e con attivita' di gestione di un certo rilievo, genera il bene dell'accesso a servizi voce e dati, che poi viene venduto agli utenti finali. Il bitstream e' invece un prodotto disponibile a livello wholesale che richiede minori attivita' e combinazioni con altri input per essere venduto all'utente finale. 147. La struttura tariffaria dei servizi in esame si articola in contributi di attivazione una tantum (contributi di impianto) e in canoni mensili. La Tabella 6 riporta i contributi di attivazione relativi ad alcune offerte x-DSL wholesale. E' importante notare che i contributi per la configurazione e la predisposizione tecnica della linea ADSL wholesale non sono dovuti da lungo tempo a seguito della scelta di Telecom Italia di offrire l'attivazione della linea in promozione gratuita ai suoi utenti finali. I contributi di impianto relativi alla fornitura di coppie in rame, i contributi aggiuntivi una tantum e quelli dovuti per le disattivazioni, nonche' i costi dovuti all'eliminazione delle interferenze in ambiente cavo, sono riportati nella Tabella 7. Tabella 6 - Contributi di attivazione e/o variazione relativi alla fornitura di una linea ADSL wholesale ----> Vedere tabelle 6 e 7 a pag. 65 del S.O. <---- 148. I canoni mensili delle linee ADSL wholesale e il noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame sono riportati, rispettivamente, nella tabella Tabella 8 e nella Tabella 9. Mentre il noleggio mensile del doppino ha un'unica voce di costo, il prezzo di acquisizione della linea ADSL wholesale dipende da un canone mensile (importo fisso per l'accesso) e da una quota variabile legata al traffico, misurato in Mbyte, o all'ampiezza della banda ATM prescelta nell'area di raccolta. Tabella 8 - Canoni mensili relativi alla fornitura di una linea ADSL wholesale ----> Vedere tabella 8 a pag. 66 del S.O. <---- Tabella 9 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in rame 149. Dall'analisi dei prezzi, condotta prima di procedere all'analisi della sostituibilita' tra i servizi, l'Autorita' rileva che i servizi di unbundling e di accesso bitstream sono caratterizzati da diverse strutture tariffarie e il livello dei prezzi, come era lecito attendersi dall'analisi delle componenti tecniche acquisite nella fornitura di ciascun servizio, e' sensibilmente differente. 150. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato della domanda, l'accesso broadband wholesale e l'accesso broadband mediante unbundling si caratterizzano per aspetti tecnici ben distinti. Le motivazioni che presiedono alla domanda dei due beni sono difformi: nel primo caso, gli operatori acquirenti domandano un prodotto immediatamente disponibile per la commercializzazione di servizi a banda larga, mentre nel secondo caso ricercano un input che consenta loro di offrire servizi integrati voce-dati. 151. In considerazione delle differenze di prezzo esistenti tra i due servizi e gli alti investimenti necessari per l'acquisizione e il potenziamento della linea acquisita in unbundling, e' improbabile che un operatore che dispone di accessi bitstream, risponda ad un aumento del 10% nei prezzi dei servizi bitstream incrementando la domanda di linee in accesso disaggregato. Allo stesso tempo, l'operatore attivo nell'accesso disaggregato alla rete locale difficilmente rispondera' all'aumento del 10% del prezzo delle linee in unbundling ricorrendo significativamente al bitstream, a causa degli ingenti investimenti fissi effettuati nella predisposizione dei siti di co-locazione. 152. Sulla base delle analisi tecnica ed economica e' lecito ritenere i due servizi non sostituibili dal lato della domanda. 153. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta, l'operatore storico e' l'unica impresa proprietaria di una rete metallica di accesso e, quindi, e' al momento il solo in grado di offrire accesso (a banda larga bitstream o in unbundling) su rete metallica. Vi e' piena sostituibilita' dal lato dell'offerta tra i due differenti servizi di accesso in esame: l'operatore storico non incorre in significativi ostacoli per offrire entrambi i servizi agli operatori alternativi che avanzano richiesta. 154. Piuttosto, e' utile verificare se sussistono i margini per l'entrata di altri fornitori nei mercati in esame, ovvero per l'installazione di un secondo circuito fisico che colleghi il punto terminale della rete presso l'abbonato al ripartitore principale. Le Autorita' di regolamentazione nazionali e sopranazionali, gli operatori e i tecnici concordano nel ritenere che nel futuro non sia economicamente ipotizzabile la duplicazione della rete metallica. La costruzione di una nuova rete metallica di accesso e' da escludere, anche a fronte di un significativo e non temporaneo aumento dei servizi di accesso disaggregato e dei servizi, per via degli onerosi costi fissi iniziali. Non sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale dell'operatore esistente (25). 155. Semmai, gli operatori meno infrastrutturati potrebbero essere interessati nella costruzione di una nuova rete di accesso in fibra ottica. Condizione essenziale per recuperare gli ingenti investimenti e' l'esistenza di una numerosa clientela potenziale. In tal caso, l'incidenza degli investimenti sui costi unitari potrebbe essere ragionevolmente contenuta non solo grazie alle economie di scala conseguibili nella fornitura del servizio vocale, ma anche grazie allo sfruttamento delle economie di gamma derivanti dall'offerta congiunta di servizi voce, dati e video. Tale ragionamento e' attuale nelle principali aree urbane italiane, sebbene le recenti innovazioni nella trasmissione dei video su ADSL abbiano reso piu' incerta la redditivita' degli investimenti in fibra ottica. Conclusioni 156. In sintesi, considerazioni tecniche, economiche supportano la tesi secondo cui i due servizi non devono essere inclusi nello stesso mercato rilevante, in linea con le indicazioni della Commissione europea. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 157. Tutti gli operatori condividono sostanzialmente le conclusioni raggiunte dall'Autorita' in merito all'analisi di sostituibilita' tra i servizi di accesso disaggregato alla rete locale ed i servizi di accesso bitstream. Tuttavia, essi aggiungono alcune considerazioni. 158. TI evidenzia che, poiche' gli accessi a banda larga venduti alla clientela finale tramite unbundling del local loop (ULL) e accesso condiviso (SA) producono effetti nel mercato rilevante oggetto della consultazione, le linee in ULL e in SA utilizzate per fornire l'accesso a Internet a banda larga alla clientela finale possono essere assimilate ad una forma di "autoproduzione" degli OLO e vanno, pertanto, conteggiate ai fini della valutazione del mercato rilevante. 159. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - e Tele 2 e Welcome Italia - evidenziano, invece, la necessita' che i valori economici stabiliti per il servizio di accesso bitstream siano mantenuti coerenti con quelli stabiliti per i servizi di accesso disaggregato e di shared access, al fine di evitare che TI, in quanto unico fornitore di entrambi i servizi, possa agire sui prezzi praticati per disincentivare lo sviluppo di infrastrutture alternative e lo sviluppo di servizi basati sull'accesso disaggregato. Inoltre, tali operatori evidenziano che - proprio per il ruolo complementare, sia dal punto di vista temporale che geografico, che ricoprono i servizi di bitstream access rispetto ai servizi di accesso disaggregato - e' importante per un operatore poter riuscire a fornire sostanzialmente le medesime tipologie di servizi, sia in aree coperte ricorrendo alle offerte di accesso disaggregato sia in quelle coperte ricorrendo alle offerte di accesso a banda larga all'ingrosso. Pertanto, essi ribadiscono l'importanza per un operatore che acquisisce il servizio bitstream di poter controllare quanto piu' possibile la banda fornita ai propri utenti e la qualita' complessiva del servizio. 160. Anche Fastweb concorda con l'orientamento espresso dall'Autorita' circa la non sostituibilita' tra i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso ed i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso, in considerazione delle differenze che caratterizzano le due tipologie di servizi, in termini di investimenti richiesti e di indipendenza dall'operatore incumbent nella fornitura dei servizi ai clienti finali. Tuttavia, Fastweb non condivide quanto affermato dall'Autorita' nel paragrafo 250 del documento di consultazione ove si afferma l'opportunita' di aggiungere, rispetto ai servizi attualmente oggetto di regolamentazione, l'interconnessione al DSLAM, anche per far fronte alle carenze di spazi di co-locazione. Fastweb ritiene, infatti, che i servizi di accesso disaggregato e di accesso a banda larga non possono essere considerati come due modalita' alternative ai fini della fornitura di servizi a larga banda agli utenti finali. In particolare, Fastweb ritiene che nell'ipotesi in cui fosse introdotto il nuovo servizio bitstream (a livello di DSLAM), quest'ultimo non dovrebbe in alcun modo essere posto in relazione ai diversi servizi di accesso disaggregato, ne' essere presentato quale possibile soluzione delle criticita' riscontrate nei servizi di accesso disaggregato. Al riguardo, Fastweb sostiene che le carenze negli spazi di co-locazione, e qualunque altra ragione di indisponibilita', seppur temporanea, dei servizi di accesso disaggregato e accessori, debbano essere affrontate e risolte nell'ambito della regolamentazione dello specifico mercato, introducendo nuovi obblighi o specificando/rafforzando quelli esistenti e confermati dalle analisi relative al mercato 11. 161. Inoltre, con riferimento al paragrafo 101 del documento di consultazione, Fastweb esprime alcune perplessita' in merito all'affermazione, ivi contenuta, in base alla quale i servizi di shared access e bitstream wholesale "abilitano esclusivamente alla trasmissione dati", laddove la stessa possa essere interpretata come la fissazione di un limite ai servizi che l'operatore alternativo e' titolato ad offrire alla clientela mediante i servizi intermedi succitati. Fastweb ribadisce, al riguardo, l'importanza che sia tutelata la piena liberta' dell'operatore che si avvale dei servizi wholesale, in merito alla tipologia di servizi che possono essere forniti agli utenti mediante i suddetti servizi wholesale, fatte ovviamente salve eventuali comprovate incompatibilita' tecniche. In particolare, Fastweb ribadisce che la fornitura del servizio voce non e' propria dei soli servizi di accesso disaggregato, essendo possibile fornire servizi vocali (VoIP) anche sulla banda piu' alta dello spettro interessata dai servizi bitstream e che, quindi, la definizione di bitstream non deve prevedere alcuna limitazione, potendo includere la fornitura di qualsiasi servizio. 162. Riguardo quest'ultimo punto, anche AIIP sottolinea che i servizi integrati voce-dati, grazie alle tecnologie VoIP, possono essere offerti sia con il bitstream sia con lo shared access, oltre che con 1'ULL e che, in ragione della convergenza tecnologica voce-dati, tali servizi integrati debbono poter essere offerti con tutte le tre modalita' di accesso a banda larga: ULL, shared access e bitstream. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 163. L'Autorita' ribadisce quanto affermato al punto 151 del documento di consultazione in cui si precisa che "l'unbundling [...] puo' essere assimilato[...] ad una forma di autoproduzione degli inputs necessari alla fornitura di collegamenti DSL alla clientela finale. Di conseguenza, appare coerente con la visione appena suggerita ampliare la dimensione del mercato in esame includendo, non solo le vendite intercorse fra differenti operatori, ma anche le forme di autoproduzione attualmente utilizzate dagli operatori attivi nel mercato dei collegamenti DSL retail." 164. L'Autorita' concorda pienamente con gli operatori in merito alla necessita' di salvaguardare la coerenza tra prezzi del bitstream, da un lato, ed i prezzi dell'ULL e dello SA, dall'altro, ed in merito alla necessita' di stimolare gli investimenti in infrastrutture alternative. Proprio in tale direzione si colloca la proposta di passare da un meccanismo di controllo dei prezzi del servizio bitstream basato sul criterio del retail minus ad un meccanismo di orientamento al costo, che riflette maggiormente i costi sottostanti alla fornitura del servizio. Pertanto, i prezzi dei servizi bitstream, che da un punto di vista tecnico possono essere considerati servizi di "ampiezza maggiore" rispetto a quelli di full unbundling, in quanto comprensivi di elementi di rete addizionali rispetto a questi ultimi, necessariamente incorporeranno dei margini sufficienti a garantire un'adeguata remunerazione a questi elementi addizionali. 165. Tuttavia, con riferimento alle tipologie di servizi fornibili attraverso le diverse soluzioni wholesale - bitstream, ULL e SA - l'Autorita' rimanda a quanto gia' scritto nel documento di consultazione in merito alle caratteristiche dirimenti di tali servizi che conducono all'individuazione di due mercati separati ed in particolare in merito al differente grado di controllo della capacita' trasmissiva a disposizione dell'operatore che acquista i diversi servizi all'ingrosso. Pertanto, pur garantendo il massimo rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, l'Autorita' ritiene che continueranno ad esserci delle differenze tra i servizi, in termini di capacita' di differenziazione dei servizi finali rispetto a quelli offerti dall'operatore incumbent che, tra l'altro, forniscono adeguati incentivi agli operatori alternativi ad effettuare un'ulteriore infrastrutturazione, sia ricorrendo all'ULL sia ricorrendo ad infrastrutture proprietarie. 166. L'Autorita' concorda con l'operatore Fastweb sul principio in base al quale non e' corretto presentare l'interconnessione al DSLAM quale eventuale soluzione al problema della carenza di posizioni aggiuntive ai permutatori, criticita' propria del mercato dei servizi di unbudling del local loop. L'Autorita' ha imposto un obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete al livello 1 (DSLAM) in quanto ritiene tale obbligo proporzionato alla natura dei problemi competitivi identificati. L'Autorita', infatti, ritiene che gli obblighi attualmente vigenti, che non prevedono 1' interconnessione a tale livello di rete, non siano sufficienti a garantire condizioni di competitivita' nel mercato in oggetto ed in quello a valle. 167. L'Autorita' intende precisare che l'esclusione dal mercato rilevante dei servizi di accesso voce forniti attraverso le tecnologie VoIP, e quindi la loro esclusione nel calcolo del valore complessivo del mercato e delle singole quote possedute dagli operatori, non pregiudica la possibilita' per gli operatori di offrire tali servizi sulle medesime infrastrutture che vengono utilizzate per la fornitura del servizio di trasmissione dati a banda larga. Pertanto, come verra' precisato meglio nella sezione relativa alla definizione degli obblighi per le imprese che dispongono di un significativo potere nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, l'Autorita' intende precisare che l'imposizione degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete e di non discriminazione, deve garantire la piena liberta' degli operatori di offrire tutti i servizi che siano tecnicamente offribili. 2.2.2. Servizi bitstream vs servizi wholesale su fibra e su satellite 168. Come si e' ripetuto piu' volte, al momento non esistono nel mercato wholesale offerte di connettivita' in fibra ottica. Gli operatori che posseggono un'infrastruttura in fibra ottica si limitano a rifornire le proprie divisioni commerciali che vendono i servizi di accesso a banda larga nel mercato retail. Anche relativamente alla connettivita' in tecnologia satellitare, sebbene alcuni accessi vengano venduti nel mercato all'ingrosso ad operatori che offrono connettivita' satellitare nel mercato finale (si veda il citato accordo tra Netsystem e Telecom Italia), una quota consistente degli accessi wholesale viene fornita in regime di "autoproduzione". D'altronde, in assenza di regolamentazione, e' piuttosto improbabile che un operatore proprietario di rete renda disponibile la propria infrastruttura nel mercato wholesale ad altri operatori che sono diretti concorrenti nel mercato retail. 169. L'Autorita' ritiene opportuno far rientrare nel mercato rilevante dell'accesso a banda larga all'ingrosso - oltre al servizio bitstream su rame - gli accessi in fibra ottica e gli accessi satellitari, sia che siano venduti ad altri operatori (ovvero nel mercato all'ingrosso) sia che siano forniti come "autoproduzione" (ovvero alle rispettive divisioni commerciali). 170. La domanda di connettivita' all'ingrosso e' una domanda derivata dalla domanda di connettivita' presente nel mercato retail, nel quale rientrano - oltre ai servizi di accesso in tecnologia xDSL - anche i servizi di accesso in fibra ottica e i servizi su tecnologia satellitare, in quanto servizi sostituibili. Tale sostituibilita' esistente a livello retail determina di fatto un vincolo ai comportamenti competitivi degli operatori del mercato wholesale ed in particolare ad eventuali incrementi del prezzo della connettivita' wholesale. Un eventuale aumento di prezzo di circa il 10% dei servizi DSL a livello wholesale si rifletterebbe infatti in un incremento dei prezzi dei servizi DSL retail di una percentuale di almeno il 5%, in quanto il costo della componente wholesale in esame rappresenta circa il 50% del prezzo del servizio retail (26). Tale incremento del prezzo del servizio DSL retail determina con molta probabilita' uno spostamento di una parte della domanda del mercato finale verso servizi sostituibili, in fibra ottica o su tecnologia satellitare. L'Autorita' valuta l'entita' di tale spostamento della domanda retail verso servizi sostituibili sufficiente da rendere l'incremento del prezzo wholesale non profittevole, in quanto comporta un aumento della capacita' wholesale in fibra o satellitare (fornita sottoforma di autoproduzione o venduta sul mercato) ed una corrispondente diminuzione nella vendita all'ingrosso di connettivita' DSL. 171. L'analisi appena esposta e' inoltre supportata da considerazioni di natura tecnica ed economica relative alla effettiva praticabilita' per un operatore in fibra o satellitare ad offrire un servizio wholesale equivalente. A tale proposito, una prima considerazione da fare e' che i servizi a banda larga in fibra non sono disponibili in tutte le aree dove e' presente la tecnologia xDSL: pertanto, il vincolo - seppure indiretto - alle variazioni di prezzo della connettivita' DSL esercitato dalle offerte in fibra ottica disponibili sul mercato retail potrebbe risultare piu' labile. Tuttavia, come si e' visto al punto 120, la presenza di politiche promozionali e commerciali omogenee a livello nazionale, sia dell'incumbent sia degli operatori alternativi, dimostra l'esistenza di un common pricing constraint a livello nazionale. Inoltre, la presenza della tecnologia satellitare su pressoche' tutto il territorio nazionale rende i servizi a banda larga satellitari complementari dal punto di vista geografico, oltre che sostituti dal punto di vista tecnico-economico, ed i numerosi accordi che si stanno siglando sul mercato ne sono una conferma: oltre all'accordo con Netsystem, Telecom Italia ha recentemente avviato una partnership tecnologica con Telespazio e Hughes Network Systems per fornire servizi a banda larga via satellite alle aziende italiane; analogamente Tiscali ha siglato un accordo con Eutelsat, e Noicom con Skylogic (societa' partecipata al 100% da Eutelsat) per sviluppare ulteriormente su piattaforma satellitare i propri servizi di connettivita' a banda larga, soprattutto dal punto di vista geografico. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 172. TI ritiene che la sostituibilita' asimmetrica esistente tra i servizi bitstream ed i servizi wholesale offerti mediante la fibra ottica e la tecnologia satellitare - che pure giustifica l'individuazione di un unico mercato rilevante - non debba comportare in alcun modo un'omogeneita' di obblighi regolamentari per le diverse tecnologie, in considerazione dell'eterogeneita' delle caratteristiche tecniche, della diffusione geografica, della domanda e dell'offerta di mercato. In particolare, TI sostiene che poiche' la fibra ottica - che costituisce, esplicitamente o implicitamente, un input per la realizzazione del bitstreaming - non e' stata sottoposta ad obblighi nell'ambito del mercato n, 11 (accesso disaggregato), lo stesso approccio deve essere adottato anche per i servizi di accesso a banda larga wholesale realizzati su fibra. Pertanto, TI auspica che questi ultimi servizi non siano soggetti ad obblighi di "accesso e uso" e "orientamento al costo". 173. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - e anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorita' sulla sostituibilita' tra i servizi bitstream e i servizi wholesale su fibra, mentre manifestano delle perplessita' relativamente alla sostituibilita' di questi con i servizi di accesso via satellite monodirezionale. 174. AIIP condivide solo in parte le conclusioni raggiunte sul punto dall'Autorita', in quanto, pur condividendo l'esistenza di relazioni di sostituibilita' tra servizi bitstream su ADSL e su satellite, non condivide, invece, l'esistenza di rapporti di sostituibilita' tra servizi bitstream su xDSL e servizi wholesale a banda larga su fibra ottica. Ad avviso di AIIP occorre individuare i seguenti mercati dei servizi di accesso a banda larga wholesale, diversi per tecnologia e domanda, su cui occorrera' valutare se vi siano operatori (individualmente o collettivamente) dominanti ed individuare, quindi le eventuali misure di regolamentazione: i) accesso in rame tramite tecnologie xDSL; ii) accesso in Fibra Ottica (FTII e FTB); iii) accesso da rete mobile. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 175. L'Autorita' ha individuato un unico mercato dei servizi di accesso ai dati a banda larga all'ingrosso comprendente le tecnologie su rame, fibra ottica e satellite in virtu' dell'esistenza di stretti vincoli competitivi fra i prezzi dei servizi forniti ricorrendo alle suddette tecnologie. In tale contesto, l'Autorita' ritiene che l'applicazione di differenti obblighi regolamentari ai servizi forniti attraverso tecnologie differenti, o la rimozione degli stessi in relazione ai servizi offerti ricorrendo ad alcune tecnologie, comporterebbe il rischio di arbitraggio regolamentare. 176. In relazione alle perplessita' manifestate da alcuni operatori relativamente alla sostituibilita' fra servizi di accesso a banda larga all'ingrosso tramite tecnologie in rame e fibra da un lato e tramite tecnologie satellitari monodirezionali dall'altro, l'Autorita' ribadisce i risultati della propria analisi di sostituibilita' riportata al paragrafo 2.1.3 del documento di consultazione e quanto detto ai punti 84 ed 85 del presente documento. In ogni caso, come sopra esposto, una diversa e piu' restrittiva definizione del mercato non altererebbe ne' l'individuazione del soggetto dotato di significativo potere di mercato, ne' i rimedi regolamentari ad esso applicati. 177. In fine, in relazione alle osservazioni di AIIP, l'Autorita' ribadisce tutte le valutazioni che la hanno portata a sostenere la sostituibilita' fra tecnologie in fibra e rame ed a non individuare l'accesso da rete mobile come mercato suscettibile di regolamentazione ex-ante. 2.3 Il mercato geografico dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso 178. L'analisi del mercato al dettaglio dell'accesso ad Internet a banda larga ha evidenziato l'esistenza di una sufficiente omogeneita' nelle condizioni concorrenziali a livello nazionale (cfr. punti 116 - 129). Infatti, nonostante si stia assistendo allo sviluppo di una maggiore concorrenza nelle aree del paese ove - oltre alle offerte a banda larga di TI e degli OLO che ricorrono alle offerte bitstream - sono presenti offerte di operatori facilito based concorrenti di Telecom Italia c di operatori che hanno acquistato linee in unbundling, l'Autorita' ritiene che l'effettivo livello di competizione sviluppatosi nel mercato sia ancora sufficientemente omogeneo nel territorio nazionale. 179. L'analisi del corrispondente mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga, rileva una maggiore omogeneita' geografica delle condizioni concorrenziali. Infatti Telecom Italia, al momento, e' pressoche' l'unico operatore che offre servizi di accesso a banda larga all'ingrosso in tecnologia DSL a condizioni regolamentate, non discriminatorie e omogenee a livello nazionale. Come si vedra' con maggior dettaglio nel capitolo relativo alla valutazione del significativo potere di mercato, ad eccezione delle offerte all'ingrosso di connettivita' satellitare di Netsystem, l'offerta wholesale di collegamenti a banda larga da parte di operatori alternativi a Telecom Italia risulta un fenomeno ancora del tutto residuale e rappresenta, sostanzialmente, la cessione a terzi di contratti wholesale acquistati originariamente da Telecom Italia. Gli operatori che hanno acquistato linee in ULL e gli altri operatori facility based diversi da Telecom Italia (come Fastweb) non offrono servizi a larga banda wholesale, ma si limitano a rifornire le proprie divisioni commerciali. Pertanto, nel mercato all'ingrosso, le condizioni concorrenziali appaiono piuttosto uniformi anche cori riferimento alle aree in cui a livello retail si sta assistendo allo sviluppo di una maggiore competizione (evidenziate in verde nella Figura 2). 180. L'Autorita' ritiene quindi che la dimensione geografica del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso sia corrispondente al territorio nazionale. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 181. La maggior parte degli operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb. Tele 2 e Welcome Italia - condivide l'orientamento dell'Autorita' di individuare un unico mercato nazionale dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso. 182. Invece, TI riprende le medesime argomentazioni utilizzate nella risposta al quesito 4 della consultazione pubblica, relativo alla dimensione geografica del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio. Pur condividendo l'orientamento dell'Autorita' in merito all'estensione nazionale del mercato dell'accesso a banda larga, infatti, TI sottolinea la presenza di alcune aree geografiche (i principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda larga wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale. Pertanto, TI auspica che nella delibera conclusiva sul mercato 12 l'Autorita' consideri la presenza delle suddette condizioni competitive differenziate geograficamente e ne derivi, di conseguenza, una differenziazione dei rimedi regolamentari, come ad esempio la possibilita' di non notificare TI come operatore SPM nelle aree (principali 6 distretti) a maggiore pressione competitiva. 183. Infine, AIIP e' d'accordo nel considerare come aventi estensione nazionale sia il mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso via xDSL sia quello dei servizi di accesso a banda larga mobile all'ingrosso. AIIP ritiene, invece, che l'ambito geografico dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso via fibra ottica sia locale, con estensione geografica comunale, in ragione della necessita' di ottenere specifiche autorizzazioni comunali per gli scavi necessari alla installazione dei cavidotti e alla posa della fibra ottica. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 184. L'Autorita' ribadisce in primo luogo quanto illustrato nel mercato retail secondo cui, allo stato attuale, l'accesso a banda larga presenta, in termini di contesto concorrenziale, caratteristiche di omogeneita' territoriale. Le riscontrate diversita' in alcune aree del Paese, nella presenza delle diverse infrastrutture trasmissive, non si traducono in una definizione piu' ristretta del mercato geografico in quanto le condizioni competitive sono risultate sufficientemente omogenee su tutto il territorio nazionale. 185. Tali considerazioni valgono a fortiori, nel mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga. Infatti nel caso del mercato wholesale le caratteristiche della domanda non presentano differenziazioni di tipo territoriale. La gran parte degli operatori richiede, infatti, servizi all'ingrosso di accesso a larga banda per fornire servizi retail su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l'attuale marginalita' (se non assenza) di offerta di servizi wholesale in fibra ottica rende le caratteristiche dell'offerta ancora piu' omogenee rispetto a quelle del mercato al dettaglio. 186. In virtu' di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che le osservazioni formulate da TI e da AIIP non possano essere accolte e che il mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga, comprensivo delle sopra menzionate tecnologie trasmissive (xDSL, fibra ottica e satellite), si caratterizzi come mercato nazionale. 2.4. Conclusioni sulla definizione dei mercati 187. Il mercato all'ingrosso di connettivita' a banda larga definito dall'Autorita' comprende la domanda e l'offerta di connettivita' su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su tecnologia satellitare; il mercato identificato ha dimensione nazionale. OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 188. TI ritiene che esista una sostituibilita' asimmetrica tra le tecnologie xDSL e la fibra ottica, evidenziando che le tecnologie in rame sono utilizzate per la fornitura di servizi base, mentre quelle in fibra ottica sono utilizzate per la fornitura di servizi avanzati e innovativi. Pertanto, TI richiede che i servizi bitstream offerti su fibra non siano sottoposti a regolamentazione ex ante, coerentemente con quanto stabilito dall'Autorita' nell'analisi del mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (mercato 11 della Raccomandazione). Inoltre, riguardo la dimensione geografica del mercato, TI ritiene che, pur essendo un mercato nazionale, sia necessario considerare che in alcune aree geografiche (i principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino) la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda larga wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale. 189. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - concordano sostanzialmente con le conclusioni raggiunte dall'Autorita' sulla definizione del mercato dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso, fatto salvo quanto precisato nelle risposte alle domande 6, 7 e 8. Inoltre, tali operatori aggiungono un'osservazione relativa alle tecnologie di accesso wireless fisse (Wi-Fi e Wi-Max). Essi ritengono che - sebbene sia probabile che tali tecnologie continueranno a giocare un ruolo complementare rispetto alle altre tecnologie di accesso per fornire la banda larga ad utilizzatori nomadi (aeroporti, alberghi, ecc.) - sia necessario che la regolamentazione di settore impedisca per questi servizi la precostituzione di posizioni di monopolio o, comunque, limitazioni alla concorrenza effettuate da parte di TI tramite l'esclusione di altri operatori. 190. AIIP, invece, non condivide completamente tale analisi poiche' ritiene, innanzitutto, che il servizio Internet includa non solo l'accesso alla rete, ma molte altre componenti di servizio, come i servizi di posta elettronica, di calendaring, di hosting, di dies, di VoIP. Pertanto, AIIP sostiene che, essendo possibile una differenziazione del servizio sulla base dei servizi complementari, la "rivendita" - servizio che va dall'utente fino al punto 4 della figura 3 del documento di consultazione - non si prefigura come "pura rivendita" e quindi deve fare parte del mercato oggetto d'analisi. Inoltre, AIIP evidenzia che Fastweb ha accordi di fornitura dell'accesso in fibra nel mercato all'ingrosso. ad esempio con IBM e Tsystems. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 191. In tema di sostituibilita' fra tecnologie in rame e tecnologie in fibra, l'Autorita' ribadisce le argomentazioni sviluppate nel documento di consultazione e rinnova i timori di arbitraggio regolamentare, che potrebbe sorgere qualora le due differenti tecnologie fossero sottoposte a differente regolamentazione, richiamati al punto 175. 192. L'Autorita' condivide le osservazioni degli operatori Albacom. Atlanet, Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia circa l'importanza di impedire la costituzione di posizioni dominanti nella fornitura di servizi di accesso a banda larga tramite tecnologie wireless fisse (WI-FI WI-MAX) e circa il loro ruolo di complementarieta' con le altre tecnologie di accesso a banda larga. Per queste ragioni, alle suddette tecnologie, in quanto utilizzate congiuntamente ai servizi bitstream, l'Autorita' applica le misure regolamentari di cui al punto 350. 193. L'Autorita' ritiene che i servizi di posta elettronica, calendaring, hosting, dns resolution, solitamente (ma non necessariamente, almeno per alcuni di essi) forniti congiuntamente ai servizi di accesso ai dati a banda larga, configurandosi come servizi accessori rispetto al servizio principale di accesso, non caratterizzino sufficientemente il servizio finale da renderlo riconoscibilmente differente e quindi distinguibile da quello dell'operatore che fornisce il servizio. Per questa ragione, coerentemente con le prescrizioni della Raccomandazione al paragrafo 4.2.2, l'Autorita' preferisce escludere i servizi di pura rivendita (forniti al livello 4 della Figura 3). 3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO Introduzione 194. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro normativo, in relazione al processo di definizione e di valutazione del significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento della definizione di significativo potere di mercato a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice, all'articolo 17, comma 2, afferma che "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche e' contenuta nelle Linee guida dell' 11 luglio 2002 che le ANR devono tenere in massimo conto nello svolgimento delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del Codice). 195. Le linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR devono fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante. In realta' l'applicazione ex ante della nozione di significativo potere di mercato da parte delle ANR richiedera' un adeguamento delle modalita' di valutazione del potere di mercato utilizzate dalle Autorita' per la concorrenza, in virtu' della considerazione che le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi diverse da quelle assunte dalle Autorita' per la concorrenza nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le decisioni dell'Autorita' si avvarranno, inter alia, di elementi di tipo previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni del mercato disponibili al momento dell'adozione della decisione. L'orizzonte previsionale verra' calibrato sulla periodicita' che il Codice impone per le analisi di mercato, che come gia' specificato altrove, e' pari a 18 mesi. 196. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto, si misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione apprezzabile delle vendite o dei ricavi a favore di altre imprese. Tale capacita' e' sottoposta ad una serie di vincoli di tipo concorrenziale provenienti sia dai concorrenti che l'impresa fronteggia direttamente nel proprio mercato di appartenenza, sia da imprese che potrebbero decidere di entrare nel mercato a medio termine qualora si verifichi un piccolo, ma significativo e non transitorio, aumento dei prezzi. 197. La quota di mercato detenuta da un'impresa puo' essere utilizzata quale indicatore della competitivita' del mercato. Sebbene nel nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle analisi concorrenziali risulti ridimensionato rispetto al quadro precedente, le linee direttrici della Commissione, al paragrafo 75, ricordano espressamente che "le quote di mercato sono spesso usate come indicatore indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se al paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati e' preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri piu' adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione. 198. La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo 78, ricordano che le Autorita' di regolamentazione devono percio' "intraprendere un'analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza di un significativo potere di mercato". A tal proposito vengono indicati quali criteri per la misurazione del potere di mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. 199. Il riscontro di una posizione di dominanza non puo' prescindere da una valutazione della facilita' di ingresso e quindi delle barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel settore delle comunicazioni sono costituite da vincoli normativi e dalla necessita' di effettuare notevoli investimenti, non sempre recuperabili. Per quanto riguarda i primi si pensi, ad esempio, al caso in cui si e' fissato un limite al numero di imprese aventi accesso allo spettro radio per l'offerta di servizi connessi. Per quanto riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali di produzione di investimenti in capitale fisso con limitati usi alternativi al di fuori dell'industria delle comunicazioni. Tali barriere all'ingresso, pero', possono rivestire un ruolo meno importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione tecnologica, come e' il caso per determinati servizi/reti di comunicazione elettronica. 200. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformita' con l'articolo 82 del trattato CE, che "un'impresa puo' detenere un rilevante potere di mercato, ossia puo' detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o piu' imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che la Commissione ha affermato che l'assenza di concorrenza effettiva non necessariamente deve essere ricondotta all'esistenza di legami economici, nel senso di legami strutturali, o ad altri fattori che potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese. 201. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorita' nazionali di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle condizioni possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato siano tali da favorire un coordinamento tacito, e ii) se tale coordinamento sia sostenibile. Affinche' il coordinamento sia sostenibile e' necessario che non vi siano incentivi per le imprese a sottrarsi al coordinamento, nonostante le possibilita' di ritorsione degli altri componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti ed i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacita' o non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento. 202. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, e' probabile che una posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano alcune specifiche condizioni di mercato tra le quali si ricordano: un'elevata concentrazione, un parallelismo fra la struttura dei prezzi e dei costi, una crescita moderata o stagnazione della domanda, una scarsa elasticita' della domanda, una maturita' tecnologica e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la sussistenza di legami e interconnessioni anche informali fra le imprese, la mancanza di concorrenza potenziale. 3.1. L'ANALISI SUL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO 203. In questa sezione si procede alla valutazione del grado di concorrenza effettiva presente sul mercato rilevante individuato al fine di verificare l'esistenza di imprese che godano, individualmente o congiuntamente con altre, di una posizione dominante. L'Autorita' nelle proprie valutazioni terra' in massima considerazione le indicazioni fornite all'interno delle Linee guida. 204. Si ritiene che in relazione al mercato della banda larga i criteri piu' importanti per la valutazione del significativo potere di mercato siano: la dinamica del mercato e l'ampiezza delle quote di mercato, la dimensione delle barriere all'ingresso, ovvero la presenza di economie di scala e di diversificazione, di sunk costs e di switching costs, la facilita' di accesso alle risorse finanziarie, la presenza di vantaggi tecnologici ed altre caratteristiche strutturali del mercato, quali l'integrazione verticale degli operatori, e l'esistenza di un contropotere di acquisto della domanda di mercato. 205. Alcune delle informazioni e dei dati utilizzati dall'Autorita' per la valutazione del grado di concorrenza esistente nel mercato rilevante sono direttamente afferenti al mercato wholesale ed altre sono relative al corrispondente mercato retail, in quanto caratterizzanti l'analisi al livello wholesale. Ad esempio, come viene illustrato in seguito con maggior dettaglio, la stima delle quote di mercato degli operatori nel mercato wholesale si e' avvalsa anche di informazioni relative al mercato retail, cosi' come la dinamica del mercato e' stata valutata anche sulla base dei dati retail. Struttura del mercato 206. Come gia' richiamato nel capitolo relativo alla definizione del mercato del prodotto, alla fine del 2003 in Italia - ad eccezione di un limitato numero di accessi offerti via satellite - il servizio a flusso numerico in tecnologia xDSL (bitstream access) rappresentava pressoche' l'unica tipologia di accesso a banda larga venduta nel mercato all'ingrosso: a. oltre a Telecom Italia, vi era un esiguo numero di operatori che offrivano servizi DSL nel mercato; b. un unico operatore vendeva accessi satellitari. Articolazione dell'offerta di Telecom Italia 207. Telecom Italia offre diversi servizi riguardanti l'accesso a banda larga con interconnessione in ATM con la rete dell'operatore acquirente del servizio. 208. La ripartizione del territorio nazionale e' in aree di Raccolta, a cui corrisponde un nodo di raccolta. L'OLO/ISP collegandosi al nodo di raccolta puo' fornire il servizio agli utenti afferenti a alla corrispondente Area di Raccolta. Il rapporto contrattuale con i singoli utilizzatori finali viene intrattenuto direttamente da ciascun operatore, senza il coinvolgimento di Telecom Italia (27). 3.1.1. La dinamica del mercato 209. Al 30 giugno 2003, il numero di collegamenti a banda larga complessivamente attivati nel mercato retail, indipendentemente dalla modalita' tecnica di realizzazione della connessione, risulta essere di poco inferiore ad 1.700.000. La tabella seguente mostra il contributo di ciascuna tecnologia al totale dei volumi del mercato. Le prime due righe specificano, all'interno della famiglia delle tecnologie DSL, il peso relativo dell'ADSL e delle altre tecnologie DSL. Tabella 10 - Numero di collegamenti a banda larga in Italia ----> Vedere tabelle 10 a pag. 79 del S.O. <---- 210. Dalla Tabella 10 si puo' verificare il ruolo sempre piu' determinante dei collegamenti ADSL nello sviluppo del mercato della banda larga. Tuttavia, nel periodo della rilevazione si e' riscontrata la costante crescita del numero dei collegamenti realizzati in ciascuna delle tecnologie considerate, anche se con tassi di sviluppo significativamente differenti, come illustra la Tabella 11. In particolare, si puo' notare che il tasso di crescita del numero di linee ADSL si sia costantemente mantenuto ben al di sopra di quello del mercato, giustificando, in tal modo, i risultati illustrati in Tabella 10. Il numero dei collegamenti in altre tecnologie DSL, invece, seppur registrando comunque tassi di variazione positivi, si e' mantenuto su livelli decisamente inferiori a quelli registrati nel mercato complessivo per tutto il periodo della rilevazione. Il numero dei collegamenti in fibra e satellitari, infine, ha mostrato un andamento approssimativamente in linea con la dinamica del mercato complessivo. Tabella 11 - Tasso di sviluppo dei collegamenti a banda larga (dic 2001 - giugno 2003) 28 ----> Vedere tabella 11 a pag. 80 del S.O. <---- 3.1.2. L'assetto competitivo del mercato dell'accesso ad Internet a banda larga al dettaglio 211. La seguente tabella illustra le quote di mercato, calcolate in riferimento al numero dei collegamenti a banda larga complessivamente attivati nel mercato retail (indipendentemente dalla tecnologia della connessione). La prima riga della tabella illustra la quota di mercato in volumi di Telecom Italia, calcolata utilizzando come base di riferimento il numero complessivo dei collegamenti a banda larga, con qualunque tecnologia siano essi realizzati. Tabella 12 - Quote di mercato nel mercato retail ----> Vedere tabella 12 a pag. 80 del S.O. <---- 212. L'importanza della tecnologia DSL nella determinazione dell'evoluzione del mercato in esame suggerisce di focalizzare l'analisi delle quote di mercato degli operatori presenti sul mercato sulla suddetta tipologia di connessioni. La Tabella 13 mostra le quote di mercato in volumi (numero di collegamenti attivati) nel segmento di collegamenti a banda larga in tecnologia DSL. Tabella 13 - Quote di mercato sul numero di linee xDSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 13 a pag. 81 del S.O. <---- 213. Dal confronto con le quote di mercato calcolate sul numero totale dei collegamenti a banda larga complessivamente attivati (Tabella 12), si nota l'aumento decisamente significativo della quota di mercato di Telecom Italia se si restringe l'analisi ai soli collegamenti in tecnologia DSL. Tale risultato e' confermato dall'analisi delle quote di mercato in ricavi (Tabella 14). Tabella 14 - Quote di mercato sui ricavi da linee xDSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 14 a pag. 81 del S.O. <---- 214. L'analisi delle quote di mercato calcolate sui ricavi (Tabella 14) non solo conferma i risultati dell'analisi in volumi, ma ne rafforza le conclusioni. Infatti, l'aumento della quota di mercato di Telecom Italia, se calcolata sul totale dei ricavi DSL piuttosto che sul numero di collegamenti corrispondenti, dimostra la posizione di notevole forza raggiunta da quest'ultimo operatore nel segmento di mercato dei collegamenti a banda larga in tecnologia DSL. 215. Le conclusioni appena riferite conservano la loro validita' anche nel caso in cui si voglia segmentare ulteriormente il segmento dei collegamenti a banda larga in tecnologia DSL considerando, quindi, separatamente i collegamenti ADSL da quelli in altre tecnologie DSL (genericamente, xDSL). Il segmento di mercato dei collegamenti a banda larga in tecnologie DSL, al 30 giugno 2003, risulta essere costituito da circa 1.450.000 linee attive, di cui la maggior parte in tecnologia ADSL. La Tabella 15 dimostra il peso preponderante, in termini di volumi, del numero di collegamenti in tecnologia ADSL sul totale dei collegamenti in tecnologia DSL (ADSL e xDSL). In termini di ricavi, invece, i collegamenti in tecnologia xDSL mostrano una redditivita' decisamente maggiore di quella dei collegamenti ADSL. Appare evidente, comunque, che la dinamica del mercato suggerisce, nel periodo sottoposto ad esame, un riallineamento dell'incidenza dei collegamenti ADSL in termini di ricavi agli elevati valori rilevati nel caso dei volumi. Bisogna, tuttavia, precisare che la dinamica di cui si e' appena riferito discende esclusivamente dal maggior tasso di crescita del numero di collegamenti in tecnologia ADSL, rispetto a quello rilevato nel caso dei collegamenti xDSL. Tabella 15 - Incidenza dei collegamenti ADSL sul totale dei collegamenti xDSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 15 a pag. 82 del S.O. <---- 216. Le tabelle seguenti (Tabella 16 e Tabella 17) illustrano le quote di mercato, in volumi ed in ricavi, nel segmento dei collegamenti a banda larga realizzati con tecnologia ADSL. Tabella 16 - Quote di mercato sul numero dei collegamenti ADSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 16 a pag. 82 del S.O. <---- Tabella 17 - Quote di mercato sui ricavi da linee ADSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 17 a pag. 83 del S.O. <---- 217. L'analisi congiunta della Tabella 16 e della Tabella 17 conferma i valori estremamente elevati raggiunti dalla quota di mercato di Telecom Italia, sia in volumi che in ricavi, che erano stati rilevati nel calcolo delle quote di mercato sull'aggregazione dei servizi ADSL ed xDSL (cfr. Tabella 13 e Tabella 14). In particolare, comunque, si rileva che la quota di mercato di Telecom Italia e' sempre inferiore a quella rilevata nell'analisi congiunta delle due tecnologie in esame (ADSL e xDSL). Di conseguenza, non potremo che aspettarci livelli piu' elevati, nel calcolo della quota di mercato di Telecom Italia, per quanto riguarda il segmento dei collegamenti a banda larga in tecnologia xDSL. Le seguenti tabelle riportano il risultato del calcolo delle quote di mercato nel segmento xDSL. Tabella 18 - Quote di mercato sul numero di linee xDSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 18 a pag. 83 del S.O. <---- Tabella 19 - Quote di mercato sui ricavi da linee xDSL (mercato retail) ----> Vedere tabella 19 a pag. 83 del S.O. <---- 218. La Tabella 18 e la Tabella 19 mostrano, come gia' anticipato, un livello estremamente elevato della quota di mercato di Telecom Italia, sia in ricavi sia in volumi. Quanto appena affermato lascia supporre che, nel periodo sottoposto a rilevazione, il complesso delle offerte alternative, a quella proposta da Telecom Italia, fosse rivolto ad una quota residuale del mercato, soprattutto nel segmento dei collegamenti xDSL. 219. L'analisi delle quote di mercato nei segmenti individuati dalle tecnologie satellitari ed in fibra ottica risulta semplificata dalla minore diffusione delle suddette tipologie di connessione rispetto a quelle xDSL. Infatti, come illustra la Tabella 10, i collegamenti in fibra ottica e quelli in tecnologia satellitare rappresentano, al 30 giugno 2003, rispettivamente il 7,7% ed il 5,3% del mercato. Inoltre, la struttura dell'offerta nelle suddette