(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                               Allegato A alla delibera n. 34/06/CONS


   IDENTIFICAZIONE  ED ANALISI DEL MERCATO DELL'ACCESSO A BANDA LARGA
ALL'INGROSSO,  VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI
MERCATO  PER  LE  IMPRESE  IVI  OPERANTI E OBBLIGHI REGOLAMENTARI CUI
VANNO  SOGGETTE  LE IMPRESE CHE DISPONGONO DI UN TALE POTERE (MERCATO
N.  12  FRA  QUELLI  IDENTIFICATI  DALLA  RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI
RILEVANTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA)



   1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

   Quadro di riferimento normativo

   1.  Il  24  aprile  2002  le Istituzioni europee hanno adottato il
nuovo  pacchetto  regolamentare  che  istituisce  un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

   2.  Il  nuovo  quadro regolamentare si compone principalmente di 5
direttive, di una Raccomandazione e delle Linee guida. In particolare
si tratta dei seguenti documenti:
    a.   direttiva   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
istituisce  un  quadro  normativo  comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" (1);
    b. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
autorizzazioni  per  le reti e i servizi di comunicazione elettronica
(2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni" (2);
    c.  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio relativa
all'accesso  e  alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate,  e  all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d.
"direttiva accesso" (3);
    d.  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi  di  comunicazione  elettronica  (2002/22/CE), c.d. direttiva
servizio universale" (4);
    e. direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio
2002  relativa  al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita   privata   nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche
(2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati" (5).

   3.  Nel  contesto  del  nuovo  quadro  regolamentare,  particolare
rilievo rivestono altri tre atti, ovvero:
    a.  la  Raccomandazione  sui mercati rilevanti dei prodotti e dei
servizi    nell'ambito   del   nuovo   quadro   regolamentare   delle
comunicazioni  elettroniche, relativamente all'applicazione di misure
ex  ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, adottata
1'11 febbraio 2003 (6) (di seguito, la Raccomandazione);
    b.  le  Linee  direttrici  della  Commissione  per  l'analisi del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione  elettronica,  adottate  dalla  Commissione il 9 luglio
2002 (7) (di seguito, le Linee direttrici o Linee guida);
    c.  la  Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e
alle  consultazioni  di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE
del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003
(8) (di seguito, la Raccomandazione sull'art. 7).

   4.  Il  nuovo quadro normativo sopra delineato ed, in particolare,
la   direttiva   quadro,   la   direttiva   accesso,   la   direttiva
autorizzazioni   e   la  direttiva  servizio  universale  sono  state
recepite,  in  Italia,  dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante
"Codice  delle  comunicazioni elettroniche" (9) (di seguito, anche il
Codice).

   5.  La  Raccomandazione ha ad oggetto i diciotto mercati rilevanti
dei   prodotti   e   dei  servizi  del  settore  delle  comunicazioni
elettroniche   le  cui  caratteristiche  sono  tali  da  giustificare
l'imposizione  degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15,
comma  3  e  l' art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che
uno  Stato  membro,  ove  ricorrano  particolari  circostanze,  possa
identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla
Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e
dall'art. 12, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

   6.  Le Linee guida della Commissione illustrano alcuni criteri cui
le  Autorita'  nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le
Autorita) devono  fare  riferimento  nell'ambito  delle  analisi  dei
mercati  di  cui  agli  artt.  14,  15  e  16 della direttiva quadro,
recepiti  rispettivamente  dagli  art.  17,  18 e 19 del Codice delle
comunicazioni  elettroniche.  L'art.  14, in particolare, attribuisce
alle  ANR  il  compito  di  svolgere le analisi sul grado di sviluppo
della  concorrenza  nei mercati individuati dalla Raccomandazione sui
mercati  rilevanti  volte  ad  accertare se le imprese che vi operano
dispongano,  singolarmente  o  congiuntamente,  di  un  significativo
potere di mercato (SPM).

   7.  Il  nuovo quadro regolamentare riconosce che la prima fase del
processo   di  liberalizzazione  dei  mercati  e'  ormai  conclusa  e
sancisce,  pertanto,  la  convergenza  tra disciplina regolamentare e
disciplina  antitrust,  stabilendo  un'analogia tra la definizione di
significativo  potere  di  mercato  e  quella di posizione dominante.
Infatti,   la  direttiva  quadro  (considerando  25) indica  che  "la
definizione  di  quota di mercato significativa di cui alla direttiva
97/33/CE   (...) si   e'   dimostrata   utile  nelle  prime  fasi  di
liberalizzazione  dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni
obblighi  ex  ante,  ma essa deve essere adattata per tenere conto di
realta'  di  mercato  piu'  complesse e dinamiche. Per tale motivo la
definizione  di  cui  alla  presente  direttiva  e'  equivalente alla
nozione  di  posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della
Corte  di  giustizia  e  del Tribunale di primo grado delle Comunita'
europee",  laddove  per posizione dominante si intende la "situazione
di  potenza  economica grazie alla quale un'impresa che la detiene e'
in  grado  di  ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva
sul   mercato  di  cui  trattasi  e  ha  la  possibilita'  di  tenere
comportamenti   alquanto   indipendenti   nei   confronti   dei  suoi
concorrenti,  dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori"
(10).  Richiamandosi  a  tale  definizione  l'art.14  della direttiva
quadro  stabilisce  che  "si  presume  che  un'impresa disponga di un
significativo  potere di mercato se, individualmente o congiuntamente
con  altri,  gode  di  una  posizione  equivalente  ad  una posizione
dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle
di   comportarsi   in   misura  notevole  in  modo  indipendente  dai
concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori".

   8.  Il  percorso  che  il  nuovo  quadro regolamentare delinea per
l'analisi  sulla  concorrenzialita'  dei  mercati,  richiede  che  le
Autorita'  procedano  dapprima  alla definizione del mercato, sia per
quanto   riguarda  i  mercati  identificati  dalla  Commissione  come
rilevanti in quanto suscettibili di regolamentazione ex ante, sia per
cio'  che  concerne  eventuali  ulteriori mercati non inclusi in tale
lista.  Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico
e geografico, si procede alla verifica della sussistenza di posizioni
dominanti,  individuali  o  collettive,  al  termine  della  quale le
Autorita'   introducono,   rimuovono   o   modificano   gli  obblighi
regolamentari.  Gli  artt.  18  e  19  del Codice delle comunicazioni
elettroniche  prevedono,  in  applicazione  degli artt. 15 e 16 della
direttiva   quadro,  che  la  definizione  dei  mercati  rilevanti  e
l'analisi  degli  stessi  debbano essere condotte tenendo nel massimo
conto  la Raccomandazione e le Linee guida. In tal senso, la quota di
mercato  sara'  uno  degli  elementi da prendere in considerazione al
fine  della  verifica  della  sussistenza di una posizione dominante,
dovendo  le  ANR  analizzare  tutta una serie di altri criteri, cosi'
come riportato nelle Linee guida.

   9. Gli obblighi regolamentari imposti in esito di ciascuna analisi
di  mercato  rimarranno  in  vigore  fino  al termine dell'analisi di
mercato  successiva (11), fatta salva la possibilita' di procedere ad
un'attivita'  di  revisione  e verifica qualora l'Autorita' lo reputi
opportuno.

   10.  Le procedure per lo svolgimento delle analisi di mercato sono
contenute   negli   artt.   6  e  7  della  direttiva  quadro,  nella
Raccomandazione  sull'art.  7,  negli  artt. 11 e 12 del Codice delle
comunicazioni  elettroniche, nonche' nelle delibere dell'Autorita' n.
335/03/CONS   (12) e  n.  453/03/CONS  (13).  In  particolare,  viene
previsto  che, qualora l'Autorita' intenda adottare provvedimenti che
abbiano  un  impatto  rilevante  sul mercato di riferimento, le parti
interessate possano presentare le proprie osservazioni sulla proposta
di  provvedimento,  cosi'  come  definito  dall'art. 1, comma 2 della
delibera  n.  453/03/CONS,  entro  i  termini stabiliti, comunque non
inferiori a trenta giorni.


   Quadro di riferimento regolamentare

   11.  L'Autorita',  sin  dalla  fine  del  1999,  ha  dedicato  una
specifica disciplina al mercato dei servizi di accesso ad Internet in
banda  larga  all'ingrosso,  configurando  tali servizi come forme di
accesso speciale alla rete.

   12.  Il  D.P.R.  318  del  1997,  che  regolava l'attuazione delle
direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni nell'ambito del
precedente  quadro  regolamentare, all'articolo 5, comma 5, disponeva
che "ogni organismo che fornisce reti e servizi di telecomunicazioni,
notificato  tra  quelli  aventi  notevole  forza  di  mercato,  aveva
l'obbligo  di  negoziare,  su  richiesta  di  un  altro  organismo di
telecomunicazioni,  accordi  in relazione ad un accesso speciale alla
sua  rete  ed  alle  condizioni  in  grado  di rispondere ad esigenze
specifiche". All'Autorita' veniva attribuito un potere di intervento,
di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  delle  parti,  al  fine di
garantire  che  le  condizioni  di  accesso  alla  rete fossero eque,
ragionevoli  e  non  discriminatorie  per  entrambe le parti e che si
producessero  benefici  per gli utenti, nonche', ove giustificato, di
apportare   modifiche   alle   disposizioni   degli   accordi.   Tali
disposizioni  normative  hanno portato all'adozione dei provvedimenti
da parte dell'Autorita' di seguito riportati.

   13.  Inizialmente,  con delibera 407/99, l'Autorita' ha rilasciato
alla  societa'  Telecom  Italia  un'autorizzazione provvisoria per la
fornitura  di  servizi  all'ingrosso  di  accesso ad Internet ad alta
velocita'    basati    sull'applicazione   della   tecnologia   ADSL.
L'autorizzazione era subordinata al rispetto degli obblighi e vincoli
previsti  dalla normativa vigente. In particolare, in ottemperanza al
principio   di   parita'   di  trattamento,  l'offerta  del  servizio
all'ingrosso  doveva  essere  trasparente e non discriminatoria - con
riferimento  alle  modalita'  ed  ai  tempi di fornitura - rispetto a
quanto   fornito   da  Telecom  Italia  alle  societa'  controllanti,
controllate,  collegate ed alle proprie divisioni operative, e doveva
essere  tale  da  consentire  agli  operatori di telecomunicazioni di
fornire  tempestivamente  sul  mercato finale un servizio di qualita'
equivalente  e  a  condizioni concorrenziali. Tale delibera disponeva
che  Telecom  Italia  dovesse  fornire all'Autorita' una contabilita'
separata   dei   servizi   ADSL   wholesale   offerti  alle  societa'
controllanti,   controllate,   collegate  e  alle  proprie  divisioni
operative,  nonche'  evidenza  dei  criteri  di  determinazione delle
relative condizioni economiche, disaggregate per componenti. Inoltre,
Telecom  Italia doveva garantire condizioni generali di Service Level
Agreement  (SLA) che  comprendessero  i  processi  e  le modalita' di
fornitura  del  servizio,  le modalita' ed i costi di risoluzione dei
casi  di  non immediata attivabilita', le procedure e tempistiche per
la  segnalazione  e  la  riparazione dei guasti. Eventuali variazioni
delle  condizioni  di fornitura di servizi all'ingrosso in tecnologia
ADSL dovevano essere comunicate da Telecom Italia all'Autorita' ed ai
soggetti  interessati  con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla
data  dell'avvio  della  loro commercializzazione. Anche in relazione
alle  offerte  ADSL  retail  era  previsto a carico della societa' un
obbligo di preventiva comunicazione nei confronti dell'Autorita', con
indicazione  e  dettagliata  descrizione  dei  relativi  costi (tra i
quali,  in particolare, i costi di commercializzazione dell'offerta e
di  gestione  del cliente). In sede di valutazione delle offerte ADSL
retail  di Telecom Italia, all'Autorita' era riconosciuta la facolta'
di   modificare   le   condizioni   relative   alla   fornitura   dei
corrispondenti servizi all'ingrosso.

   14.  Successivamente,  nel  mese  di  gennaio 2000, l'Autorita' ha
avviato  un'attivita'  di verifica dei dati forniti da Telecom Italia
in  ottemperanza  alla  delibera  407/99,  il  cui  esito  ha portato
all'introduzione - con la delibera 217/00/CONS - di alcune variazioni
alle   condizioni   economiche  ed  alle  modalita'  di  provisioning
dell'offerta  ADSL wholesale. In particolare, la delibera ha previsto
che  l'abbonamento  al  servizio telefonico di base di Telecom Italia
non  fosse  vincolante ai fini della fornitura del servizio wholesale
ADSL (art. 1, comma 2) e ha imposto che eventuali sconti praticati da
Telecom  Italia fossero applicati tenendo conto di effettive economie
di  scala  conseguibili  nell'offerta  del servizio, nel rispetto dei
principi  di  trasparenza  e  non  discriminazione  e preventivamente
comunicati  all'Autorita'  per le relative valutazioni (art. 2, comma
3).

   15.  Sempre in seguito all'attivita' di verifica delle offerte DSL
presentate da Telecom Italia, l'Autorita' ha inoltre definito, con la
delibera  2/00/CIR, alcune linee guida per la fornitura di servizi in
tecnologia  xDSL.  L'art. 5 poneva in capo a Telecom Italia l'obbligo
di  offrire  agli  operatori  un  servizio  di accesso logico di tipo
"canale virtuale permanente", definito in delibera come un "flusso di
dati  trasparente ad alta capacita' tra la sede del cliente e la rete
dell'operatore  entrante",  in tutti i casi in cui sistemi di accesso
in  tecnologia xDSL fossero utilizzati per la fornitura di servizi di
accesso  in  banda  larga  alla  clientela finale da parte di proprie
divisioni commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti,
collegate  o  consociate.  Telecom  Italia  era  tenuta  a  garantire
condizioni  concorrenziali  trasparenti  e non discriminatorie per la
fornitura   agli   operatori   di  un  servizio  di  canale  virtuale
permanente,  con  particolare  riguardo  ai  tempi,  alle  condizioni
tecniche, economiche e qualitative. Per quanto concerne le condizioni
economiche,  la  delibera  prevedeva l'applicazione del principio del
retail  minus, ovvero il prezzo del servizio intermedio doveva essere
determinato  sottraendo  dal prezzo che Telecom Italia praticava alla
clientela   finale   per  l'offerta  di  servizi  xDSL  i  costi  non
pertinenti,  quali  i  costi di commercializzazione dell'offerta (es.
marketing,  pubblicita' e rete di vendita) ed i costi di gestione del
cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti). L'obiettivo
dell'intervento  regolamentare  era quello di evitare che l'incumbent
potesse utilizzare la posizione di forza economica goduta nel mercato
dell'accesso  per  effettuare  operazioni  di pre-emption del mercato
della  banda  larga.  Era previsto inoltre un divieto di bundling tra
l'offerta  del servizio di accesso a banda larga ed altri servizi. In
particolare,  la  delibera  disponeva  che  l'offerta  di  servizi in
tecnologia  xDSL alla clientela dovesse essere effettuata da parte di
Telecom  Italia in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e
riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte
di   proprie   divisioni   commerciali,   di   societa'  controllate,
controllanti,  collegate  o  consociate. Su richiesta dell'Autorita',
inoltre,  Telecom Italia era tenuta a fornire una relazione in merito
alla  propria  offerta dei servizi in tecnologia xDSL, indicando, per
ciascuno  dei  servizi  offerti,  le  caratteristiche  tecniche  e le
modalita'  d'offerta,  i  prezzi  e le diverse tipologie di clientela
servita   (es.   clienti   residenziali,  imprese,  Internet  Service
Providers, operatori licenziatari).

   16. In seguito, nell'ambito di alcuni provvedimenti di valutazione
delle  offerte  wholesale  proposte da Telecom Italia, l'Autorita' ha
provveduto  a dettagliare i principi generali definiti dalla delibera
2/00/CIR   ed   a   introdurre   nuove   disposizioni   di  carattere
regolamentare.

   17. Con la delibera 15/00/CIR, l'Autorita', oltre a specificare le
modalita'  di  fornitura  del  servizio  e  di  realizzazione  di  un
dettagliato  Service  Level  Agreement,  ha  definito  pari al 30% la
percentuale di sconto da applicare nell'offerta all'ingrosso rispetto
alla  corrispondente  offerta al dettaglio, ai fini dell'applicazione
del principio del retail minus.

   18.  Con  la delibera 3/01/CIR, invece, l'Autorita' ha esteso agli
Internet  Service  Provider  la possibilita' di acquistare servizi di
accesso xDSL a condizioni wholesale, al fine di assicurare condizioni
non discriminatorie tra OLO ed ISP sul mercato dei servizi intermedi.

   19.  Occorre  peraltro rilevare che le dinamiche di mercato hanno,
nel  tempo,  sostanzialmente  modificato  il  ruolo ed il conseguente
approccio   regolamentare  adottato  inizialmente  dall'Autorita'  in
relazione ai servizi xDSL all'ingrosso. Da un lato, i tempi necessari
all'effettiva  implementazione  dei  servizi di accesso disaggregato,
dall'altro,  l'esigenza - anche in condizioni di piena disponibilita'
dei  servizi  di  accesso disaggregato - di assicurare agli operatori
alternativi  strumenti  flessibili  e meno onerosi per realizzare una
capillare   copertura  del  mercato,  hanno  indotto  ad  individuare
l'esistenza  di  un  rapporto  di complementarita' tra il servizio di
accesso  disaggregato alla rete locale ed i servizi DSL wholesale. Al
primo   approccio  regolamentare,  sotteso  alle  disposizioni  della
delibera  2/00/CIR,  per  cui  l'offerta  di servizi DSL all'ingrosso
costituiva  uno strumento regolamentare di transizione verso la piena
implementazione dell'accesso disaggregato, ne e' seguito un nuovo.

   20.  Da  ultimo,  nel  2003,  con  la delibera 6/03/CIR sono state
introdotte  importanti  novita' di carattere regolamentare al fine di
assicurare  il  rispetto  del  principio  di  parita'  di trattamento
interno-esterno.  In  primo  luogo, al fine di consentire a tutti gli
OLO di poter essere presenti tempestivamente sul mercato finale, sono
stati    introdotti    tempi    piu'   lunghi   per   l'avvio   della
commercializzazione   di   nuove  offerte  all'ingrosso:  il  periodo
intercorrente  tra  la  comunicazione  di una nuova offerta e l'avvio
della  commercializzazione  della  stessa e' stato definito pari a 90
giorni.  Lo  stesso termine e' stato imposto a Telecom Italia in caso
di  modifica di un'offerta gia' presente sul mercato: solo in caso di
modifiche  riguardanti  esclusivamente  le  condizioni  economiche di
offerta,   senza   variazioni   delle  caratteristiche  tecniche  del
servizio,  e'  stato ritenuto sufficiente il termine di 30 giorni. In
secondo luogo, sono stati specificati con maggior dettaglio i criteri
da  seguire  nell'applicazione  del principio del retail minus per la
determinazione  delle  condizioni  economiche dell'offerta wholesale.
L'applicazione  di  tali  criteri  - ed in particolare la valutazione
relativa  ai  costi delle ulteriori componenti di rete necessarie per
la  fornitura del servizio finale da parte degli operatori acquirenti
(tipicamente:  connettivita'  IP) e  ai  costi dei servizi aggiuntivi
forniti  gratuitamente  da  Telecom Italia ai propri clienti, nonche'
una   riconsiderazione   delle   spese  di  marketing  effettivamente
sostenute  da  Telecom  Italia - ha portato alla definizione di nuovi
valori  di  minus, pari a circa il 50% (47% per le offerte ADSL a 256
Kbit/s  e  55%  per le offerte ADSL a 640 kbit/s e 1Mbit/s). In terzo
luogo, sono state introdotte alcune novita' nelle condizioni tecniche
di  fornitura  del  servizio  (disponibilita'  di  servizi ad accesso
singolo;  possibilita'  di  gestione  e combinazione dei parametri di
qualita),  finalizzate  a  rendere  piu'  agevole  l'utilizzo di tale
offerta  da  parte  di  tutti gli operatori del mercato. Infine, sono
stati  introdotti  specifici  obblighi  in  capo  a Telecom Italia da
rispettare  nella  redazione  dei  SLA, finalizzati ad evitare che il
cambio  di  profilo  di  offerta  wholesale  da  parte dell'operatore
acquirente  si risolvesse in un disservizio nei confronti del cliente
finale.

   21.  La  delibera 03/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di
riferimento  di  Telecom  Italia S.p.A. per l'anno 2004", all'art. 2,
comma  10,  ha  imposto  alla  societa'  di riformulare le condizioni
economiche  di  offerta  del  servizio  wholesale  di Canale Virtuale
Permanente,  secondo  quanto  previsto dalle delibere n. 2/00/CIR, n.
15/00/CIR e n. 6/03/CIR. Infatti, come precisato nelle premesse della
delibera,  l'orientamento  al  costo  dei  servizi  CVP  e'  ottenuto
applicando  il  criterio  di  retail minus introdotto con la delibera
n.2/00/CIR  e successivamente precisato con le delibere n.15/00/CIR e
6/03/CIR  e,  pertanto,  ogni  variazione  delle effettive condizioni
retail   di   riferimento  comporta  l'adeguamento  delle  condizioni
d'offerta  del  servizio  di  Canale Virtuale Permanente applicate da
Telecom Italia agli operatori.


   Il Procedimento

   22. L'Autorita' ha pubblicato, in data 07/03/2005 sul proprio sito
web  e  in  data 15/03/2005 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana,  la  proposta di provvedimento relativa al mercato in esame
(allegato  b  alla  delibera 117/05/CONS). Ai sensi dell'art. 3 della
delibera  453/03/CONS,  l'Autorita'  ha  convocato  in  audizione  le
imprese  che  hanno presentato apposita istanza al fine di illustrare
le  proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento. In
particolare,  l'Autorita' nei giorni 13 e 14 Aprile 2005 ha audito la
societa'   Telecom  Italia,  le  societa'  Albacom,  Tiscali  e  Wind
(congiuntamente),   la   societa'  Fastweb,  l'Associazione  Italiana
Internet  Providers  (AIIP),  le  societa'  Tele  2  e Welcome Italia
(congiuntamente).  Tutte  le  societa'  appena  elencate  hanno anche
presentato,  entro  i termini previsti dalla delibera 453/03/CONS, un
documento  contenente  le osservazioni rappresentate in audizione. Il
documento  presentato dalle societa' Albacom, Tiscali e Wind e' stato
anche sottoscritto dalle societa' Atlanet ed Eutelia.

   23.  Il presente documento integra la proposta di provvedimento di
cui  all'allegato  b della delibera 117/05/CONS (sull'identificazione
ed analisi del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, sulla
valutazione  del  significativo  potere  di  mercato e sugli obblighi
regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale
potere) con  la  sintesi delle osservazioni formulate dagli operatori
in   sede   di  consultazione  pubblica  e  le  relative  valutazioni
dell'Autorita'.


   OSSERVAZIONI  DI  CARATTERE GENERALE DEGLI OPERATORI ALLA PROPOSTA
DI PROVVEDIMENTO

   24.  In  questa  sezione si espongono le osservazioni di carattere
generale  alla  proposta  di  provvedimento (allegato b alla delibera
117/05/CONS) formulate   dagli   operatori  durante  le  audizioni  e
riportate  nei  documenti di risposta alla consultazione pubblica. Le
risposte  ai singoli quesiti contenuti nel documento di consultazione
sono riportate nelle sezioni successive.

   25.  Telecom  Italia  (di seguito "TI") evidenzia, in primo luogo,
alcune   supposte  incongruenze  procedurali  e  metodologiche  della
delibera  117/05/CONS. TI, infatti, ritiene che l'Autorita' non possa
imporre alcun obbligo ex ante ad alcun operatore presente nel mercato
dell'accesso  a  banda  larga  al dettaglio, non avendo avviato alcun
procedimento  e non avendo effettuato alcuna analisi di tale mercato.
In   secondo   luogo,   TI   sottolinea   che   l'analisi  effettuata
dall'Autorita'  e'  basata  su  dati  aggiornati  al  2003 senza fare
previsioni sugli sviluppi futuri del mercato, ovvero senza seguire un
approccio  forward  looking.  Infine,  TI  ritiene che la proposta di
provvedimento  includa  alcuni remedies non proporzionati rispetto al
problema  concorrenziale  da  risolvere,  come  l'imposizione  di una
modalita' di accesso wholesale al DSLAM, l'obbligo di orientamento al
costo   per   la  definizione  del  prezzo  del  bitstream  access  e
l'imposizione,  in  capo  a  TI,  di  un'asimmetria  nel  processo di
migrazione  del cliente finale dell'accesso broadband da un operatore
all'altro,  a  seconda  che  l'operatore  "cedente" sia TI o un altro
operatore.

   26. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb -
in  primo luogo, auspicano l'introduzione nel provvedimento finale di
un'apposita  sezione  recante  una  chiara ed articolata declinazione
degli  obblighi  imposti  a TI. In questa prospettiva, tali operatori
chiedono  un  doppio  livello  giuridico  di intervento: un primo - a
livello  macro  -  degli  obblighi,  il  cui mantenimento deve essere
garantito  fino alla successiva analisi di mercato, ed un secondo - a
livello  micro  -  dei  rimedi  (o condizioni attuative) che, invece,
potrebbero   variare  tra  una  data  analisi  di  mercato  e  quella
successiva. Tale approccio, a parere degli operatori, avrebbe il fine
di  evitare  l'emergere di continui contenziosi nella fase successiva
al completamento delle analisi di mercato e, dunque, di salvaguardare
l'ordinaria   attivita'  regolamentare  dell'Autorita'  che  potrebbe
essere  vincolata  dalla  impossibilita'  di  modificare gli obblighi
imposti senza la previa realizzazione di nuove analisi di mercato.

   27.  In secondo luogo, Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind -
ed  anche  Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - richiedono l'inclusione
del  mercato  al  dettaglio dei servizi di accesso dati a banda larga
tra i mercati rilevanti suscettibili di una regolamentazione ex ante,
per  due  motivazioni  principali.  Essi ritengono, innanzitutto, che
tale   mercato  al  dettaglio  soddisfi  esattamente  i  tre  criteri
evidenziati    dalla    Raccomandazione    (cd.    test   triplo) per
l'individuazione   dei   mercati   rilevanti  e  che,  pertanto,  sia
necessario  condurre  un'analisi del mercato al fine di verificare la
presenza o meno di operatori in posizione di dominanza. Inoltre, tali
operatori  evidenziano  che nel precedente quadro regolamentare TI e'
stata  assoggettata ad alcuni obblighi anche sul mercato dell'accesso
a  banda  larga  al dettaglio. Pertanto, essi ritengono che l'analisi
del  mercato  al  dettaglio  costituisca  un  atto  dovuto,  previsto
direttamente  dal  nuovo  quadro regolamentare, ove si prevede che le
Autorita'  Nazionali  di Regolamentazione devono decidere, sulla base
dei  risultati  delle  analisi di mercato, se mantenere, modificare o
revocare gli obblighi esistenti.

   28.  Pertanto  alla  luce  delle  motivazioni illustrate, Albacom,
Atlanet,  Eutelia,  Tiscali  e  Wind confidano che l'Autorita' voglia
considerare  la  loro  richiesta  e  che, nel caso rimanga di diverso
avviso,  confermi - esplicitamente nel provvedimento definitivo - gli
obblighi  attualmente  vigenti,  fino  allo  svolgimento di una nuova
analisi di mercato.

   29.  AIIP, invece, evidenzia che l'analisi svolta nel documento di
consultazione   prescinde   da   alcune   considerazioni  essenziali,
strettamente  connesse  all'esistenza,  nei  servizi di comunicazione
elettronica  a  banda  larga,  di notevoli "effetti rete" che possono
spingere   il   mercato   non  a  diventare  piu'  competitivo  ma  a
concentrarsi  sulla  rete  dell'operatore  con  il  maggior numero di
clienti.  In  particolare,  AIIP  ritiene  che il bitstream non possa
ridursi  alla  sola  connettivita'  finalizzata  a portare il cliente
raggiunto  dal doppino in rame sulla rete del nuovo entrante, ma deve
anche  garantire  che  tale  connettivita' abbia la medesima qualita'
anche  nelle  comunicazioni any to any e nei servizi embedded in essa
(quali ad esempio videochiamate, etc.). Secondo AIIP, quindi, occorre
rafforzare  l'analisi  sul  tema  dell'interconnessione  tra  reti  e
servizi    di    connettivita'    a    banda   larga   e   sul   tema
dell'interoperabilita'  dei  servizi  embedded  in tale connettivita'
(cd. "VAS", quali ad esempio, la videochiamata).


   VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

   30.  L'Autorita'  ritiene  che,  al  momento,  non  sussistano  le
condizioni  per  aprire un procedimento sul mercato della banda larga
al  dettaglio  in  quanto,  coerentemente  con  quanto espresso dalla
raccomandazione  in tema di linee affittate, ritiene che "deve sempre
valere  la  supposizione  secondo  cui  un  intervento  al livello di
mercato all'ingrosso sara' sufficiente per risolvere tutti i problemi
che   potranno   sorgere"   (14) anche   nel  mercato  al  dettaglio.
L'Autorita' ritiene che anche in tema di accesso a banda larga questa
previsione sia verificata e che quindi adeguati interventi al livello
di  mercato all'ingrosso possano garantire la concorrenza effettiva e
l'interesse pubblico.

   31.  Con  riferimento  alla  necessita'  di  analizzare  in chiave
prospettica  la  concorrenzialita' del mercato rilevante, l'Autorita'
ha  integrato  le valutazioni sul significativo potere di mercato con
dati  piu'  recenti  nell'ambito  della  sezione  tre, che come sara'
evidenziato in seguito, non mutano, e anzi confermano, la sostanza di
quanto gia' argomentato con delibera 117/05/CONS.

   32.  L'Autorita'  ritiene  che  le  misure regolamentari proposte,
coerentemente   con  quanto  raccomandato  dalla  Commissione,  siano
strettamente  adeguate  e necessarie al conseguimento degli obiettivi
della  regolamentazione  ai  sensi dell'art. 8 della Direttiva quadro
recepiti   all'art.   13  del  Codice,  ovvero  la  promozione  della
concorrenza,  lo  sviluppo  del mercato interno e la promozione degli
interessi dei cittadini dell'Unione Europea.

   33.  L'Autorita'  riconosce  la  necessita'  di  non  vincolare la
variazione  delle  modalita' attuative degli obblighi imposti a valle
delle  analisi  di  mercato  fino alle successive analisi di mercato,
riconoscendo  che  in  tal  caso  verrebbe  introdotto un elemento di
rigidita'  nell'attivita'  regolamentare.  A  tal  fine,  l'Autorita'
specifichera'  nel  testo  della  delibera,  nei  casi  e  secondo le
modalita'   che   riterra'  opportune,  le  condizioni  attuative  di
dettaglio  che  saranno  suscettibili di modifica anche in assenza di
un'esplicita analisi di mercato.

   34.  L'Autorita',  infine,  ritiene  che  gli  effetti di feedback
positivo indotti dalle economie di rete nel mercato oggetto d'analisi
non  siano  di  rilevanza  tale  da spingere il mercato verso livelli
crescenti  di  concentrazione.  Tali  effetti  assumono una rilevanza
significativa  in  mancanza di interconnessione fra le reti (nel qual
caso  il  valore  attribuito  dagli  utenti  alle  reti  dei  singoli
operatori  dipendera'  dal  numero  di  utenti  serviti  da  ciascuna
rete) o,  in  presenza  di  interconnessione,  nel  caso  in  cui gli
operatori  ricorrano  a strategie di discriminazione dei prezzi sulla
base  della  rete  di  terminazione. Il mercato oggetto d'analisi non
presenta  le caratteristiche appena descritte in quanto e' un mercato
di  servizi  di  interconnessione  ed  accesso nel quale, al momento,
eventuali  pratiche  di  discriminazione  del prezzo sulla base delle
reti  coinvolte  nella comunicazione non sono praticate. L'Autorita',
come  si vedra' nel seguito, ritiene che l'imposizione di obblighi di
accesso  e  di  non  discriminazione  sia  sufficiente  a scongiurare
fenomeni  discriminatori  basati  sulla  qualita'  dei servizi e/o su
meccanismi di standardizzazione.



   2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE


   Introduzione

   35.    Secondo    quanto   previsto   dal   quadro   regolamentare
precedentemente in vigore (il c.d. quadro normativo ONP- open network
provision  -  del  1998) non  tutti  i  segmenti dell'industria delle
telecomunicazioni  soggetti  a regolamentazione ex ante rappresentano
"mercati"  ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza. Il
nuovo  quadro  regolamentare  si  fonda,  invece, sul principio che i
mercati   da   assoggettare   a   regolamentazione   siano   definiti
conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza.

   36.  In  sintesi,  nell'ambito  della  pratica  del  diritto della
concorrenza,  la definizione del mercato e' quel processo il cui fine
ultimo  e'  di  individuare  un  insieme  di  prodotti/servizi e loro
fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi
per   la   soddisfazione   di  un  determinato  bisogno  economico  -
delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento.

   37.   Nell'applicare  tale  approccio,  l'Autorita'  riconosce  la
particolare  importanza della valutazione del contesto competitivo in
termini  prospettici  e tiene in debito conto il prevedibile sviluppo
dell'innovazione,   rispettando,   al   contempo,   il  principio  di
neutralita'  tecnologica. Tale orientamento appare fondamentale anche
alla  luce  della crescente convergenza tecnologica che aumentera' il
livello  di  sostituibilita'  tra  i diversi servizi di comunicazioni
elettroniche.

   38. Il punto di partenza per la definizione e l'individuazione dei
mercati,  e'  l'utilizzo  del c.d. test del monopolista ipotetico (di
seguito,  TMI),  volto  a  valutare la sostituibilita' dal lato della
domanda e dell' offerta (15).

   39.  Il  test  viene  applicato  per  stabilire se un contenuto ma
significativo  incremento  non  transitorio  del  prezzo  (small  but
significant  non transitory increase in price, SSNIP) all'interno del
mercato  -  partendo  dalla  sua definizione piu' restrittiva sia dal
punto  merceologico  che  geografico  possa spingere i consumatori ad
optare  per  altri  prodotti/servizi sostitutivi ovvero indurre altre
imprese  a fornirli in un lasso di tempo molto breve. Se questo e' il
caso,  i  prodotti/servizi/fornitori  alternativi vengono considerati
appartenenti  allo  stesso mercato. Il test viene poi ripetuto fino a
trovare quell'ambito merceologico e geografico tale che l'aumento del
prezzo  sia effettivamente sostenibile e profittevole per l'ipotetico
monopolista.

   40.  Salvo  casi  eccezionali,  l'Autorita'  applica  il  test del
monopolista ipotetico assumendo che la variazione del prezzo sia pari
al  5-10%  e  il  corrispondente periodo nel quale tale variazione si
realizza  sia  pari  18  mesi  (cioe',  la periodicita' che il Codice
impone per le analisi di mercato).

   41.  Nell'analisi  del mercato dal lato dell'offerta, l'Autorita',
coerentemente  con  quanto  indicato  nelle  Linee  guida,  considera
altresi'  la concorrenza potenziale. La differenza tra la concorrenza
potenziale  e  la sostituibilita' dal lato dell'offerta e' che mentre
quest'ultima  -  non  richiedendo costi addizionali d'entrata produce
una  risposta  immediata alla variazione del prezzo, alla concorrenza
potenziale  sono  associati  costi  irrecuperabili  di  ingresso  sul
mercato.

   42.  Una  volta  identificato  il  perimetro del mercato nella sua
dimensione   merceologica,   il  passo  successivo  nel  processo  di
definizione  dei  mercati  e'  la  valutazione  della loro dimensione
geografica.  Secondo  la  disciplina  della  concorrenza,  il mercato
geografico  rilevante  consiste  in  un'area  in  cui  le  condizioni
concorrenziali (caratteristiche della domanda dei prodotti/servizi in
questione    e    delle    imprese    attive/potenzialmente    attive
nell'offerta) sono  simili  o sufficientemente omogenee da permettere
di  distinguerla  da  aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti
della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

   43.   Per  giungere  alla  definizione  di  tale  area  geografica
l'Autorita',  oltre  che  ad utilizzare la medesima metodologia prima
discussa circa l'analisi della sostituibilita' dal lato della domanda
e  dell'offerta  in risposta ad una variazione di prezzo, tiene conto
di:  a) l'area  coperta  dalle  reti  di  comunicazione in questione;
b) l'esistenza  di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro
genere.

   44. L'Autorita' segue l'approccio descritto per giungere, in primo
luogo,  ad  una definizione puntuale e dettagliata dei mercati che la
Commissione  ha incluso nella lista della Raccomandazione sui mercati
rilevanti   suscettibili  di  regolamentazione  ex  ante,  in  quanto
caratterizzati  da:  i) forti  ostacoli  non  transitori all'accesso,
ii) assenza  di forze che spingano - nel periodo di tempo considerato
-  verso  condizioni  di  concorrenza effettiva, e iii) insufficienza
dell'applicazione   della   disciplina  antitrust  ad  assicurare  un
corretto  funzionamento  del  mercato.  In secondo luogo, l'Autorita'
analizza  i  dati  disponibili per valutare se esistano altri mercati
delle  comunicazioni - definiti nel rispetto dei principi del diritto
della  concorrenza  - per i quali la presenza delle tre condizioni di
cui sopra implichi la necessita' di un intervento regolamentare.

   45. Infine, nel definire il mercato, l'Autorita' tiene conto degli
orientamenti  antitrust comunitari e nazionali, considerando comunque
che la definizione del mercato al fine della regolamentazione ex ante
non  e'  necessariamente coincidente con quella a cui si arriva - pur
applicando  i  medesimi  metodi di analisi ed ispirandosi agli stessi
principi - nell'ambito della tutela ex post della concorrenza.


   Il   mercato   dell'accesso   a  banda  larga  all'ingrosso  nella
definizione della Commissione

   46.  L'allegato  alla  Raccomandazione  della  Commissione europea
relativa  ai  mercati  rilevanti  suscettibili di regolamentazione ex
ante,  per  quanto  riguarda  l'accesso  a  banda larga all'ingrosso,
identifica il seguente mercato rilevante:


   Servizi all 'ingrosso

   (12) Accesso a banda larga all'ingrosso
   [...]

   Questo    mercato    copre    l'accesso    a    flusso    numerico
("bit-stream') che  consente  la trasmissione di dati bidirezionale a
banda  larga  ed  altri tipi di accesso all'ingrosso forniti mediante
altre  infrastrutture,  ove  queste  comportino  elementi equivalenti
all'accesso a flusso numerico. Questo mercato comprende "accesso alla
refe  e  accesso  speciale alla rete", di cui all'allegalo I, punto 2
della  direttiva  quadro,  ma  non comprende ne' il mercato di cui al
punto 11 supra, ne' quello di cui al punto 18.

   47. Secondo quanto indicato nella Raccomandazione, dal momento che
la  domanda  di  servizi  all'ingrosso  e' una domanda derivata dalla
domanda  di  servizi  finali,  la  caratterizzazione  dei  mercati al
dettaglio  e'  logicamente  antecedente  alla definizione dei mercati
all'ingrosso.  Pertanto,  il  punto  di partenza per la definizione e
l'individuazione  del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso
e'  la  caratterizzazione del corrispondente mercato al dettaglio nel
medesimo  arco  di  tempo.  Una  volta  caratterizzato  il mercato al
dettaglio, e' possibile definire il mercato rilevante all'ingrosso al
fine  di  verificare  la  corrispondenza  del  contesto italiano alla
definizione della Commissione.

   48. Nel descrivere i mercati al dettaglio per l'accesso ai servizi
dati   generici,  il  memorandum  esplicativo  della  Raccomandazione
individua  tre  forme  di  accesso  ad  Internet  da postazione fissa
comunemente  disponibili: i) accesso commutato (dial-up); ii) accesso
ad  ampiezza  di  banda  superiore  che  utilizza  tecnologie  DSL (o
equivalenti) o modem cavo; iii) accesso dedicato.

   49.  La  Commissione  considera  "servizi di accesso ad Internet a
banda  larga"  i  servizi  di  accesso ad Internet che consentono una
capacita'  digitale  in entrata per gli utenti finali superiore a 128
Kbit/s.   L'ampiezza  di  banda  del  servizio  fornito  puo'  essere
asimmetrica o simmetrica. In generale, l'accesso dedicato comporta la
fornitura di un'ampiezza di banda simmetrica.


   Descrizione del servizio nel contesto nazionale italiano

   50.  I  servizi  oggetto  dell'analisi sono i servizi di accesso a
banda larga forniti ad operatori di telecomunicazione e/o ad Internet
Service  Provider  (ISP),  che  consentono a questi ultimi di offrire
servizi  di  accesso a banda larga agli utenti finali, residenziali e
non residenziali.

   51.  Come  evidenziato  nella Raccomandazione, per garantire ad un
utente  finale un accesso a banda larga ai servizi dati ed agli altri
servizi   correlati   da   una   postazione   fissa   e'  necessario,
indipendentemente  dalla tecnologia utilizzata, disporre di un canale
di  trasmissione in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni
alle  velocita'  adeguate al servizio richiesto. Pertanto, le imprese
che  offrono  tali  servizi  agli  utenti  finali devono possedere, o
acquistare  all'ingrosso,  i  canali di trasmissione che le collegano
alle postazioni degli utenti finali. Inoltre, come sottolineato dalla
stessa  Commissione,  "per  garantire  l'arrivo  a  destinazione  dei
pacchetti  di  dati  inviati  dagli  utenti finali e la ricezione del
traffico  in  entrata,  le  imprese  devono  concludere  gli  accordi
necessari  per consentire la connettivita' con tutti gli altri utenti
finali di Internet o per lo meno con le reti di cui si servono".

   52.  La  rete di accesso per la fornitura di servizi di accesso ad
Internet  a  banda larga e' costituita dall'insieme delle connessioni
che collegano le postazioni degli utenti finali con i nodi di accesso
della  rete  di  trasporto  dati.  La  rete  di  accesso  puo' essere
realizzata  utilizzando il doppino in rame con le tecnologie xDSL, la
fibra  ottica,  il cable modem, la tecnologia satellitare, i circuiti
diretti  numerici,  le tecnologie wireless fisse e quella delle Power
Line Communication (PLC).

   53. La catena del valore e la topologia delle reti di accesso e di
trasporto  coinvolte  nella  fornitura di servizi di accesso in banda
larga  variera'  a  seconda  della soluzione tecnologica adottata. La
Figura  1  illustra i principali livelli verticali in cui si articola
la  catena  del  valore  della  fornitura di un accesso a banda larga
tramite   tecnologia   xDSL,   che   e'  la  tecnologia  predominante
attualmente  piu'  diffusa in Italia.(16) In ogni modo, il modello di
relazioni  di  mercato  illustrato  in  Figura  1  e' in grandi linee
applicabile  a  tutte  le  tecnologie  di  accesso in banda larga che
verranno brevemente descritte nei punti successivi.



  Figura 1. Catena del valore dei servizi di accesso a banda larga


          ---->   Vedere figura 1 a pag. 39 del S.O.  <----



54.  Le  tecnologie xDSL consentono la trasmissione di traffico voce,
dati  e  video  ad alta velocita' utilizzando il tradizionale doppino
telefonico   come   portante   trasmissivo.  Le  tecnologie  xDSL  si
differenziano  tra  loro  per  le  prestazioni  che  sono in grado di
offrire  all'utente,  in  termini  di  velocita'  di  connessione, di
    affidabilita' del servizio e di requisiti di interattivita':
    a.  ADSL.  La  tecnologia  piu'  diffusa  e' l'Asymmetric Digital
Subscriber  Line  (ADSL).  Questa  tecnologia  necessita  di  un solo
doppino    in    rame,    sul    quale   e'   possibile   trasmettere
contemporaneamente voce e dati, ed e' caratterizzata da un'asimmetria
tra  la  velocita'  di  ricezione  dei dati dalla rete verso l'utente
(downstream) e  la  velocita'  di invio dei dati dall'utente verso la
rete  (upstream),  con la prima sensibilmente superiore alla seconda.
La massima velocita' teoricamente raggiungibile e' pari a 8 Mbit/s in
downstream  ed  1  Mbit/s  in  upstream. Tuttavia, la reale velocita'
raggiungibile  e'  inferiore:  essa dipende dalle caratteristiche del
doppino  di  utente  e  dalla  lunghezza  dello stesso, dal numero di
utenti  contemporaneamente  connessi  al  DSLAM  di centrale, nonche'
dalla tipologia di contratto sottoscritto.
    b.   VDSL.   La   tecnologia  VDSL  (Very-high-bit  Rate  Digital
Subscriber  Line) e'  sostanzialmente  un'evoluzione della tecnologia
ADSL  e garantisce una capacita' fino a circa 52 Mbit/s in downstream
e  fino  a  circa  3  Mbit/s  in  upstream  su  un singolo doppino di
lunghezza  non  superiore  ai  300  metri;  su  doppini  piu' lunghi,
comunque  non  piu'  di  1.5-2 chilometri, la tecnica VDSL garantisce
bande inferiori.
    c.  HDSL.  La  tecnologia  HDSL (High bit rate Digital Subscriber
Line) e' una tecnica trasmissiva simmetrica in grado di assicurare su
due  doppini  telefonici  una  capacita'  fino  a  2  Mbit/s  sia  in
downstream  sia  in  upstream. Su tali doppini non e' pero' possibile
trasmettere  contemporaneamente  voce  e dati; per potere trasmettere
anche  fonia  e'  necessaria  quindi  l'installazione  di  un doppino
ulteriore (17).
    d.  SDSL.  La  tecnologia  SDSL  (Symmetrical  Digital Subscriber
Line) rappresenta  l'evoluzione  della  tecnologia  HDSL e garantisce
servizi  simmetrici  con  una  velocita' di trasmissione fino a 1.5-2
Mbit/s  su  un  solo  doppino,  consentendo  peraltro la trasmissione
contemporanea di voce e dati.
    e. ADSL2 Una versione avanzata della tecnologia ADSL che permette
di raggiungere velocita' superiori.

   55.  La  tecnologia  su cavo coassiale consente la trasmissione di
traffico  voce,  dati  e  video  ad  alta  velocita'  sfruttando come
portante   trasmissivo   le   linee  di  accesso  utilizzate  per  la
televisione  via cavo. In Italia un solo operatore, Stream, aveva una
rete televisiva via cavo con circa 40.000 utenti; tale rete pero' non
e'  mai  stata  potenziata  per  fornire  servizi di accesso in banda
larga.  Inoltre,  dalla  fine  del  2002,  in seguito all'acquisto di
Telepiu'  ed  al passaggio alla piattaforma Sky Italia, Stream non ha
piu' fornito servizi televisivi via cavo.

   56.   La   fibra  ottica  consente  di  raggiungere  velocita'  di
connessione  fino  ad  oltre 150 Mbit/s, velocita' significativamente
superiori  rispetto  a  quelle ottenibili con le tecnologie DSL e con
quelle  su cavo coassiale. I cavi in fibra ottica possono raggiungere
differenti  punti  all'interno  della  rete  di  accesso: se la fibra
raggiunge  la  sede del singolo utente, si parla di Fiber To The Home
(FTTH);  se  la  fibra  raggiunge  l'edificio dell'utente si parla di
Fiber  To  The  Building (FTTB); infine, se il cablaggio arriva nelle
vicinanze  dell'edificio  si  parla  di  Fiber To The Curb (FTTC). In
Italia,  Fastweb  e'  il  principale operatore attivo nell'offerta di
servizi  in  banda  larga  con  rete di accesso in fibra ottica; tali
servizi sono commercializzati in diverse citta' italiane fra le quali
Milano, Genova, Torino, Bologna, Napoli, Roma e Reggio Emilia.

   57.   La   tecnologia   satellitare,  (18) utilizzata  in  passato
prevalentemente  in  campo  telefonico,  televisivo e militare, viene
impiegata  da  qualche anno anche per la trasmissione di dati a banda
larga.  Esistono  due  tipologie  di  connessioni  a  banda larga via
satellite:   le   connessioni   monodirezionali   e   le  connessioni
bidirezionali. Le prime utilizzano il satellite solo per la ricezione
dei  dati  dalla  rete  verso  l'utente  ed utilizzano la rete PSTN -
attraverso una connessione dial up - come canale upstream, ovvero per
inviare  i dati verso la rete; le velocita' raggiungibili variano fra
i  400  e gli 800 Kbit/s in downstream ed i 56 Kbit/s in upstream. Le
connessioni  di  tipo  bidirezionale, invece, utilizzano il satellite
sia  per  la  ricezione  sia  per  la trasmissione dati; le velocita'
raggiungibili  sono  di  qualche  centinaio di Kbit/s in downstream e
possono raggiungere i 150 Kbit/s in upstream.

   58.   I   circuiti   diretti  numerici  consentono  di  realizzare
connessioni  che  forniscono agli utenti finali capacita' trasmissiva
trasparente, garantita, permanente, in cui:
    a. la capacita' trasmissiva e' messa a disposizione senza vincoli
in termini di protocolli di rete utilizzati dall'utente;
    b.  le  prestazioni  sono  elevate e garantite, sia in termini di
caratteristiche  trasmissive  (tempi  di  ritardo  di  trasmissione e
jitter  massimo  accettato),  sia  in  termini di livelli di servizio
(Service Level Agreement in termini di provisioning e assurance);
    c.  la  banda  nominale  e' sempre a disposizione dell'utente, in
maniera simmetrica e non condivisa con altri utenti.

   Le  prestazioni  elevate  che  contraddistinguono  le  connessioni
realizzate   mediante   circuiti   diretti  numerici  sono  garantite
esclusivamente   nella  rete  di  accesso.  Infatti,  nella  rete  di
trasporto  tali  prestazioni  non  possono  essere  assicurate  con i
medesimi livelli di garanzia.

   59.   Le   tecnologie   wireless   fisse   (quali   WLL,  WI-FI  e
WI-MAX) utilizzano  le  frequenze  radio  per trasmettere agli utenti
dati   e  fonia  con  connessioni  a  larga  banda.  Tali  tecnologie
rappresentano quindi delle alternative alla rete di accesso in rame o
in  fibra  per  offrire  larga banda nell'ultimo miglio, con evidenti
risparmi  nei  costi di installazione e di manutenzione della rete di
accesso.

   60.  Le Powerline Communication (PLC) rappresentano una delle piu'
recenti  tecnologie di trasmissione dati in banda larga da postazione
fissa.  Esse  utilizzano, quale infrastruttura di accesso, la rete di
distribuzione   dell'energia   elettrica,  offrendo  agli  utenti  la
possibilita'  di trasmettere dati ed accedere ad Internet utilizzando
una  comune  presa  di corrente elettrica. La capillarita' della rete
elettrica  esistente,  permettendo il raggiungimento di un'ampia base
di  clienti  con  limitata  necessita'  di  cablaggio,  rende  le PLC
un'interessante  alternativa  alle  tecnologie  di banda larga che si
servono della tradizionale rete telefonica. In Italia, tuttavia, tale
tecnologia e' ancora allo stadio di sperimentazione.

   61.  In  Italia la tecnologia su cavo coassiale non e' sviluppata,
le  reti locali senza fili non sono ancora sufficientemente diffuse e
le  Powerline  Communication  sono  ancora  in  fase sperimentale. Le
tecnologie  utilizzate  nelle  reti  di  accesso  per la fornitura di
servizi  a  banda larga da postazione fissa sono quasi esclusivamente
quelle  xDSL,  la  fibra  ottica e quella satellitare (Tabella 1). Le
prime,  ad  ottobre  2004,  fornivano  oltre  il 90% del totale delle
connessioni  a  banda larga da postazione fissa; la fibra ottica e la
tecnologia  satellitare  costituivano rispettivamente circa il 4,5% e
il 2,7% del totale.

   Tabella 1 - Tecnologie utilizzate per le connessioni a banda larga
da postazione fissa in Italia al 1° ottobre 2004


=====================================================================
        Tecnologia         |     Numero di linee     |       %
=====================================================================
            DSL            |        3.613.064        |     92,6%
       Fibra ottica        |         177.477         |     4,5%
         Satellite         |         106.116         |     2,7%
     Altre tecnologie      |          5.558          |     0,2%
          Totale           |        3.902.195        |     100%

   Fonte: dati AGCOM

   62.  La  maggiore  diffusione  delle  tecnologie DSL rispetto alle
altre   dipende  fondamentalmente  dall'evoluzione  del  contesto  di
mercato  italiano.  Infatti,  l'ubiquita' e la qualita' della rete di
distribuzione   in   rame,   nonche'   l'assenza   di  infrastrutture
alternative  ad  essa, quali quelle della televisione via cavo, hanno
facilmente  decretato  il successo delle tecnologie DSL rispetto alle
altre.


   2.1  Caratterizzazione  del  mercato dell'accesso a banda larga al
dettaglio

   63.  Una  corretta  caratterizzazione  del  mercato  al  dettaglio
dell'accesso  a  banda  larga  deve individuare e, quindi, analizzare
esclusivamente  quegli  elementi  di differenziazione nel servizio di
accesso   ad  Internet  offerto  all'utenza  finale  suscettibili  di
influenzare  la  definizione  del  corrispondente  mercato wholesale.
L'Autorita'  ritiene  che  gli  elementi in grado di differenziare le
diverse tipologie di connessione ad Internet attualmente offerte agli
utenti  finali  e  che,  al  contempo, possano essere suscettibili di
influenzare  la  definizione  del  mercato dell'accesso a banda larga
all'ingrosso dovrebbero essere i seguenti:
    a. Il tipo di connettivita': banda stretta o banda larga;
    b. la rete di accesso: rete fissa o rete mobile;
    c.  e,  nell'ambito  delle reti di accesso fisse il loro tipo: in
rame, fibra ottica o satellite. (19)

   64.   Gli   elementi   individuati  appaiono  tutti  in  grado  di
influenzare  la  definizione  del  mercato dell'accesso a banda larga
all'ingrosso  in  quanto  le  tipologie di connessione corrispondenti
richiedono  input  differenti,  per la cui produzione sono necessarie
infrastrutture   specializzate   e   non  riconvertibili  da  un  uso
all'altro.     Ulteriori     elementi,     quali     la     modalita'
simmetrica/asimmetrica  della  connessione,  la  categoria  di utenti
finali   (residenziale/non   residenziale) e   la   velocita'   della
connessione,  per  quanto  di  per  se'  suscettibili di identificare
mercati  al dettaglio distinti, dovrebbero influenzare la definizione
del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso in misura minore.

   65.  D'altra  parte una caratterizzazione del mercato al dettaglio
non  puo'  ignorare  la  maniera  attraverso la quale l'utente finale
percepisce  il  servizio  e,  conseguentemente,  lo valuta. Pertanto,
sebbene  sia  certamente vero che e' la rete di accesso a determinare
gli  input  necessari a fornire il servizio finale, e' anche vero che
l'utente   valuta   il  servizio  sulla  base  delle  caratteristiche
tecnico/qualitative     offerte,    principalmente,    velocita'    e
simmetria/asimmetria  della  trasmissione.  Dal  momento  che  le tre
tecnologie di accesso - rame, fibra ottica, satellite - sono tutte in
grado  di offrire l'intera gamma di prestazioni comunemente richieste
dall'utenza   finale,  quest'ultima  e'  indifferente  rispetto  alla
tecnologia,  a  meno  che - nella percezione del consumatore - ad una
determinata  tecnologia  o  portante  trasmissivo non siano associate
particolari prestazioni.

   66. Alla luce di tali considerazioni, e nel rispetto del principio
di  neutralita' tecnologica, l'Autorita' ritiene opportuno verificare
se:
    a.  I  servizi  di accesso a banda larga e quelli a banda stretta
sono nello stesso mercato o costituiscono mercati differenti?
    b.  I  servizi di accesso a banda larga da rete fissa e quelli da
rete  mobile  sono  nello  stesso  mercato  o  costituiscono  mercati
differenti?
    c. I servizi di accesso a banda larga devono essere segmentati in
funzione  delle  caratteristiche  tecnico-qualitative  come percepite
dagli utenti?

   67. Per fornire una risposta alle suddette domande, l'Autorita' ha
analizzato  le  caratteristiche  tecniche e la destinazione d'uso dei
servizi  sopra menzionati, le relative condizioni economiche, nonche'
le  condizioni di sostituibilita' prevalenti dal lato della domanda e
da quello dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico.

   68.  Coerentemente  a  quanto  indicato  dalla  Commissione, nelle
analisi  dei  mercati al dettaglio ed all'ingrosso l'Autorita' assume
che  vi  sia  assenza di regolamentazione a livello wholesale. In tal
modo,  infatti,  si evita che la valutazione del grado di concorrenza
esistente  a  livello  wholesale dipenda da una caratterizzazione del
mercato  retail, influenzata dalla presenza di obblighi regolamentari
a livello wholesale.


   2.1.1.  Servizi  di  accesso a banda larga vs servizi di accesso a
banda stretta

   69.  L'Autorita'  ritiene, in accordo con quanto evidenziato dalla
Commissione  nella  Raccomandazione,  che per accesso a banda stretta
debba  intendersi  un  "accesso commutato tramite linee telefoniche e
modem analogici o tramite ISDN".

   70.  L'Autorita'  ritiene, in accordo con quanto evidenziato dalla
Commissione,  che  l'accesso  a banda larga debba distinguersi per il
fatto di "consentire una capacita' digitale in entrata per gli utenti
finali superiore a 128 Kbit/s".

   71.  Un  accesso a banda larga, quindi, differisce sostanzialmente
da  un accesso a banda stretta in termini di caratteristiche tecniche
e di applicazioni che e' in grado di offrire all'utente finale.

   72.   Un  accesso  a  banda  stretta  consente  una  velocita'  di
connessione  pari  a 56 Kbit/s per le linee analogiche, 64 Kbit/s per
il  singolo canale B ISDN e 128 Kbit/s nel caso di utilizzo congiunto
dei  due  canali  B della linea ISDN. Inoltre, i collegamenti dial up
richiedono  una  fase di instaurazione della chiamata, l'assegnazione
di  uno  o  piu'  canali  di  trasmissione a 64 kbit/s ed un rilascio
esplicito  della  connessione  al  termine  della  stessa.  Una nuova
procedura  di  instaurazione  e'  necessaria  per  attivare una nuova
connessione.

   73.  Dal punto di vista tecnico, un accesso a banda larga supporta
i  medesimi  servizi  e  contenuti  fruibili  con  un accesso a banda
stretta  ma  con una maggiore velocita', nonche' consente di accedere
ad  alcuni  servizi  e  contenuti di tipo video ed audio che, sebbene
teoricamente   accessibili   anche  mediante  tecnologie  di  accesso
commutato   (dial-up),   risulterebbero  talmente  penalizzati  dalla
limitatezza   di  banda  da  risultare  inutilizzabili.  Inoltre,  le
tecnologie  di accesso in banda larga consentono notevoli risparmi di
tempo,  sia  nella fase di attivazione della connessione, che risulta
essere  pressoche'  immediata,  sia durante la trasmissione dei dati,
per  la  maggiore  velocita'  raggiungibile. Infine, ad esclusione di
alcuni casi, quali quello della trasmissione satellitare e dell'HDSL,
le tecnologie in banda larga consentono la trasmissione contemporanea
di  voce  e  dati ad alta velocita' sul medesimo portante trasmissivo
(20).

   74.  Entrambe le tipologie di accesso possono essere tariffate sia
a  consumo  sia  con modalita' flat. La struttura delle tariffe, alla
luce  delle  definizioni  adottate,  non  puo'  essere considerata un
elemento  caratterizzante  dell'una o dell'altra tecnologia. Infatti,
le  differenze  tecniche e funzionali tra le due tipologie di accesso
ad Internet non dipendono dal tipo di tariffazione praticata.

   75.  Come evidenziato dalla Commissione, gli esiti dell'analisi di
sostituibilita'  tra i servizi in esame dipendono dall'ordine con cui
si  confrontano  le  due  alternative.  Infatti, per la maggior parte
degli  utenti  di  servizi  a banda stretta, un accesso a banda larga
rappresenta  un  servizio di qualita' superiore che soddisfa esigenze
di  connessione piu' evolute. D'altro canto, gli utenti dei servizi a
banda  larga  hanno esigenze che non potrebbero essere soddisfatte da
un  accesso a banda stretta. Dal punto di vista delle funzioni d'uso,
quindi,  tra  le  due  modalita'  di accesso sussistono condizioni di
sostituibilita'  asimmetrica:  una  connessione  a  banda larga e' un
sostituto  accettabile  di una connessione a banda stretta mentre una
connessione  a banda stretta non e' un sostituto di una connessione a
banda larga.

   76.  Dal  punto di vista degli utenti di servizi a banda larga, un
aumento  non  temporaneo  del  prezzo  degli  accessi  a  banda larga
difficilmente  provocherebbe  una  migrazione  verso  servizi a banda
stretta  di  entita'  tale  da  rendere  l'incremento  di  prezzo non
profittevole per un monopolista ipotetico.

   77.  Dal  punto  di vista degli utenti di servizi a banda stretta,
l'effettivo  grado di sostituibilita' esistente con i servizi a banda
larga  dipende dal differenziale tra i relativi prezzi: quanto minore
sara' tale differenziale, tanto maggiore sara' la sostituibilita'. Il
confronto  effettuato  in  Italia  tra  i prezzi praticati per le due
tipologie  di accesso evidenzia un differenziale di prezzi rilevante,
con  i  prezzi  dei  servizi  a banda larga pari a circa al doppio di
quelli dei servizi a banda stretta.


   Tabella  2 - Prezzi in Italia di un accesso a larga banda rispetto
a quelli di un accesso a banda stretta (Euro - iva inclusa)




         ---->   Vedere tabella 2 a pag. 45 del S.O.  <----

   Fonte: elaborazioni su dati OECD e Teligen (21)

   Dati  gli  attuali  livelli  di  prezzo  (Tabella  2), il test del
monopolista   ipotetico   evidenzia   che   un   aumento  del  prezzo
dell'accesso  a  banda  stretta  (dell'ordine  del  10%) non  ha, nel
periodo  di  riferimento  di  questa  analisi  di mercato, un impatto
rilevante  sulla  migrazione  della  domanda  verso i servizi a banda
larga.  Si  conclude  dunque che, dal punto di vista della domanda, i
servizi  di  accesso  a banda stretta ed i servizi di accesso a banda
larga costituiscono mercati distinti.

   78.  Per  fornire  connettivita'  a  banda  larga  nel  mercato al
dettaglio,  un fornitore di accessi a banda stretta dovrebbe disporre
di  un canale di trasmissione in grado di trasferire dati a velocita'
elevate  alla postazione dell'utente finale. In assenza di interventi
regolamentari, e' improbabile che gli operatori che dispongono di una
propria  rete  a banda larga forniscano connettivita' all'ingrosso ad
altri   operatori.   Gli   ingenti   investimenti  necessari  per  la
realizzazione  di  una  rete  proprietaria  di accesso in banda larga
rendono  improbabile  l'entrata  nel  mercato,  in  un  arco di tempo
ragionevole,  di  fornitori di accesso ad Internet a banda stretta in
seguito  ad un incremento del prezzo relativo. Dal lato dell'offerta,
quindi  le  considerazioni  appena  svolte  confermano le conclusioni
raggiunte analizzando le condizioni di sostituibilita' dal lato della
domanda.


   Conclusioni

   79.  L'analisi  svolta dall'Autorita' porta a risultati analoghi a
quelli  raggiunti  dalla  Commissione  europea  ed  evidenziati nella
Raccomandazione  sui  mercati  rilevanti:  con riferimento al periodo
temporale  coperto da questa analisi di mercato, in Italia il mercato
dell'accesso a banda larga e' distinto da quello dell'accesso a banda
stretta.


   OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

   80.  Tutti  gli  operatori  che  hanno risposto alla consultazione
pubblica condividono sostanzialmente le conclusioni dell'Autorita' in
merito  alla  distinzione  del  mercato dell'accesso a banda larga da
quello  dell'accesso a banda stretta, ai fini della caratterizzazione
del  mercato  al  dettaglio.  Tuttavia,  alcuni  operatori aggiungono
alcune considerazioni.

   81.  TI,  pur  condividendo le conclusioni dell'Autorita' riguardo
l'individuazione  di  mercati  retail  distinti per l'accesso a banda
larga  e  l'accesso  a banda stretta, ritiene che gli approfondimenti
sulle  caratteristiche  del  mercato  dell'accesso  a  banda larga al
dettaglio  non  siano  funzionali  all'oggetto e agli obiettivi della
delibera 117/05/CONS.

   82.  Albacom,  Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind ribadiscono quanto
espresso  in  risposta  alla consultazione pubblica sui mercati 1 e 2
della  Raccomandazione,  ovvero  che questi ultimi mercati dovrebbero
includere  tutti  i  servizi  di  accesso  alla  rete  telefonica  da
postazione   fissa  indipendentemente  dalla  tecnologia  utilizzata,
quindi  anche i servizi di accesso voce forniti attraverso l'utilizzo
di  tecnologie  in  banda  larga  (VoIP). Tali operatori sottolineano
inoltre   che,   qualora   l'Autorita'  decidesse  di  non  includere
all'interno  dei  mercati  1 e 2 i servizi di accesso voce forniti su
tecnologie  a  banda  larga,  tali  servizi  andrebbero a loro avviso
ricompresi  all'interno  del  mercato  al  dettaglio  dei  servizi di
accesso  dati  a banda larga, che comprenderebbe quindi sia i servizi
di accesso dati che voce.


   VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

   83.  L'Autorita' ribadisce quanto gia' detto al punto 47 di questo
documento   circa   la   necessita'  di  procedere  previamente  alla
caratterizzazione  del mercato della banda larga al dettaglio al fine
di   poter   compiutamente   individuare   il   mercato  all'ingrosso
corrispondente.

   84.  L'Autorita'  ritiene  che i servizi di accesso vocale offerti
tramite  tecnologie  VoIP  non  rientrino nel mercato dell'accesso in
banda   larga   al  dettaglio,  cosi'  come  caratterizzato  ai  fini
dell'individuazione del corrispondente mercato all'ingrosso. Difatti,
il  servizio di accesso ai dati ed ai servizi correlati in postazioni
fisse  a  banda larga ed i servizi di accesso voce forniti attraverso
l'utilizzo    di    tecnologie   VoIP   non   sono   sostituibili   o
sufficientemente  intercambiabili,  in quanto non sono utilizzati dai
consumatori per gli stessi fini: i servizi di accesso ai dati a banda
larga  permettono  la  trasmissione  bidirezionale  di  dati  ad alta
velocita'  indipendentemente  dal  tipo  di  informazioni  che  viene
codificato  attraverso  il  protocollo IP; differentemente, i servizi
vocali forniti attraverso l'utilizzo di tecnologie VoIP costituiscono
uno  solo dei tipi di informazioni che possono essere, dopo opportuna
codifica,  veicolati  attraverso  i canali trasmissivi a banda larga.
Pertanto,   questi   ultimi   possono  tuttalpiu'  configurarsi  come
addizionali, e quindi complementari, e non come sostituibili rispetto
ai servizi di puro accesso in banda larga.

   85.  L'Autorita'  e'  conscia  del  fatto che in alcuni casi anche
servizi  che  non  sono  tra  loro sostituibili possono rientrare nel
medesimo  mercato  rilevante  andando  a  formare  quelli che vengono
definiti cluster markets. Vi sono motivate ragioni economiche per dar
luogo   ad   un   cluster  market  quando  le  economie  di  varieta'
conseguibili al livello di produzione congiunta, di distribuzione e/o
di  consumo,  sono  tali  da  spingere  le imprese a competere non su
singoli  servizi,  ma  sul  loro  insieme. Affermare, pertanto, che i
servizi  di  accesso  a  banda  larga  ed  i  servizi VoIP formano un
cluster, equivarrebbe ad affermare che un'impresa che producesse solo
uno  dei  due  servizi  non  sarebbe  capace di competere con una che
producesse  entrambi  i  servizi,  o  perche'  i  costi di produzione
congiunta  dei due servizi sono sostanzialmente inferiori ai costi di
produzione  disgiunta o perche' i consumatori che acquistassero i due
servizi   disgiuntamente   incorrerebbero   in   costi   addizionali.
L'Autorita'  non ritiene che, con riferimento al periodo di validita'
della  presente  analisi,  le  economie  di  produzione  o di consumo
congiunto  siano  tali  da  rendere  necessaria  l'inclusione dei due
servizi  di accesso a banda larga e di follia vocale VoIP in un unico
cluster   market.  A  riprova  di  cio'  l'Autorita'  adduce  il  non
trascurabile  numero  di  operatori che forniscono esclusivamente uno
dei  due  servizi  in  questione.  L'Autorita',  comunque,  adotta le
opportune  misure  regolamentari  volte  a  garantire  la  parita' di
trattamento  fra le divisioni commerciali dell'operatore notificato e
gli operatori che acquistano i servizi all'ingrosso da quest'ultimo.


   2.1.2.  Accesso  a  banda  larga  da rete fissa vs accesso a banda
larga da rete mobile

   86.   La   Raccomandazione   sui   mercati   rilevanti   definisce
esplicitamente il mercato oggetto della presente analisi come mercato
dell'accesso  a  banda a larga ai dati ed ai servizi correlati da una
postazione  fissa.  Pertanto,  la  Commissione  non  include  in tale
mercato  rilevante  l'accesso  ai  dati  da una postazione mobile. In
considerazione  del  progressivo  sviluppo delle tecnologie mobili di
terza  generazione, l'Autorita' ritiene tuttavia opportuno verificare
il  grado  di  sostituibilita' esistente tra un accesso a banda larga
realizzato  da  una rete fissa ed un accesso a banda larga realizzato
da una rete mobile.

   87.  In Italia, gli utenti di servizi di telefonia mobile di terza
generazione  risultano  essere  al  l°  ottobre 2004 1.621.000, ma la
percentuale di essi che fa uso delle possibilita' di connettivita' ad
internet  in  banda larga offerte da questa tecnologia di tipo mobile
e'  marginale.  Difatti,  nel  caso  in  cui  la  connessione avviene
attraverso  un terminale mobile, lo schermo ridotto del terminale non
consente l'accesso a tutti i contenuti e servizi che sono accessibili
da  una  postazione  fissa, cosi' come la mancanza di una tastiera di
dimensioni  adeguate limita le possibilita' di interazione. Nel caso,
invece,  in  cui la connessione avviene tramite computer (utilizzando
una  SIM  card  dell'operatore  mobile  inserita  in una specifica pc
card), le suddette limitazioni appaiono meno significative. Tuttavia,
tale  modalita'  di connessione risulta ancora poco diffusa in quanto
allo  stato  attuale  i  gestori  di reti mobili di terza generazione
pubblicizzano  principalmente i propri servizi di fonia e videofonia,
pertanto  l'uso da parte dei consumatori delle reti 3G per accesso ad
Internet risulta ancora limitato.

   88.  In aggiunta, qualunque sia il terminale utilizzato, l'accesso
da una rete mobile garantisce velocita' di trasmissione sensibilmente
inferiori  ed  una  minore  stabilita'  della  connessione rispetto a
quanto garantito da un accesso a banda larga da una postazione fissa.

   89.  Infine,  come e' possibile osservare dai dati riportati nella
Tabella  3 e nella Tabella 5, le connessioni tramite rete mobile sono
attualmente  offerte  a  prezzi significativamente superiori a quelli
praticati  per  le  connessioni  da rete fissa. Infatti, in relazione
alle  tariffe  a consumo in funzione del volume di dati trasmessi, le
offerte  correntemente  praticate  dai  gestori  di  telefonia mobile
prevedono  un  prezzo  per  singolo  Kbyte  in  ricezione  e/o  invio
variabile  fra  i  0,003 ed i 0,006 Euro, corrispondente ad un prezzo
per  Mbyte  compreso fra i 3,072 ed i 6,144 Euro. Tali prezzi, quando
confrontati  con  quelli  praticati  dai  gestori  di servizi su rete
fissa,  che  si  assestano su valori prossimi ai 0,04 Euro per Mbyte,
risultano  di  diversi  ordini  di  grandezza  superiori.  Infine, in
relazione  alle  tariffe  a  consumo  in  funzione della durata delle
connessioni,  si  rileva  che  l'unica  offerta praticata dai gestori
mobili,  risulta  essere  circa 4 volte superiore alle corrispondenti
offerte di tipo fisso.

   Tabella  3  -  Prezzi  di  un accesso a larga banda da rete mobile
rispetto  a  quelli di un accesso a banda larga da rete fissa (Euro -
iva inclusa)


         ---->   Vedere tabella 3 a pag. 49 del S.O.  <----


   90.   Pertanto,  dal  lato  della  domanda,  viste  le  differenze
funzionali  e  di prezzo, le due tipologie di accesso a banda larga -
da  rete  fissa  e  da  rete  mobile - non possono essere considerate
sostitutive  nella  generalita'  dei  casi ma rispondono a differenti
condizioni di utilizzo, staticita' verso mobilita'.

   91.  Anche  l'analisi  di  sostituibilita'  dal  lato dell'offerta
induce a definire il mercato dell'accesso a banda larga da postazione
fissa  come  un mercato distinto da quello dell'accesso a banda larga
da  rete  mobile. In assenza di interventi del regolatore nel mercato
all'ingrosso   delle  offerte  di  connettivita'  a  banda  larga  da
postazione  fissa,  e'  molto  improbabile  che,  in  seguito  ad  un
incremento  del prezzo relativo, gli operatori di rete mobile possano
offrire  servizi di accesso a banda larga da rete fissa in un arco di
tempo  ragionevole.  Ne', d'altra parte, e' ipotizzabile la fornitura
di  un  accesso a banda larga da rete mobile da parte di un operatore
di  rete  fissa.  La  fornitura  di  servizi di comunicazione su reti
mobili   e',   intatti,   subordinata   ad   uno   specifico   regime
autorizzatorio  che,  in  assenza  di  offerte  di accesso indiretto,
impedisce  agli  operatori  di rete fissa e agli ISP di poter offrire
servizi di accesso ad Internet a banda larga da rete mobile.


   Conclusioni

   92. L'analisi condotta porta a concludere che i servizi di accesso
a banda larga da rete fissa e quelli da rete mobile costituiscono due
mercati  distinti  con  riferimento  al  periodo temporale coperto da
questa analisi di mercato.


   OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

   93.  La maggior parte degli operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia,
Tiscali  e Wind, ed anche Fastweb, Tele 2 e Welcome Italia - concorda
con  l'Autorita' nel ritenere l'accesso a banda larga da rete fissa e
quello  da  rete mobile, due mercati distinti. Anzi, alcuni di essi -
Albacom,  Atlanet,  Eutelia,  Tiscali  e  Wind - aggiungono ulteriori
motivazioni  a  supporto  di  tale  posizione. In particolare, questi
operatori pongono l'accento sulle differenze di carattere tecnico che
distinguono  i servizi mobili da quelli fissi, soprattutto in termini
di  banda  disponibile per ogni utente, la quale risulta limitata nel
caso  di  accesso  da  rete  mobile  a  causa  dall'impossibilita' di
aumentare  indefinitamente  il  numero  di  celle  sul territorio per
motivi di ordine economico.

   94.  TI,  invece,  non  condivide le conclusioni dell'Autorita' in
quanto, a suo avviso, l'attuale copertura delle piattaforme mobili di
accesso  a  banda  larga  (GPRS,  EDGE  e  in  prospettiva UMTS) e la
possibilita'   di   utilizzo  di  dispositivi  multi-accesso  per  la
navigazione    Internet    (PC,    PDA,    telefonini,   ecc.) stanno
progressivamente  accrescendo il grado di sostituibilita' tra accessi
a banda larga da rete fissa e da rete mobile.

   95.  AIIP, infine, pur condividendo l'orientamento dell'Autorita',
ritiene  necessario  valutare,  anche  per  il mercato dell'accesso a
banda  larga  da rete mobile, se vi siano operatori con significativo
potere di mercato e le misure regolamentari da imporre agli operatori
che  dispongono  di tale potere. Secondo AIIP, tali misure dovrebbero
consistere  nell'obbligo  di pubblicazione di un'offerta wholesale di
servizi  di accesso a banda larga da rete mobile (sia per la raccolta
che  per  la  terminazione),  nell'obbligo  di separazione contabile,
nell'obbligo   di   non  discriminazione  tra  le  proprie  divisioni
commerciali  ed  i  concorrenti ed, infine, nell'obbligo di controllo
dei prezzi secondo il meccanismo del retail minus. A supporto di tale
richiesta,  AIIP  richiama  le  considerazioni  svolte dall'Autorita'
Antitrust  con  il  procedimento di avvio della recente istruttoria -
provv. n. 14045/05 - nei confronti di TIM, Vodafone e Wind, per abuso
della  posizione  dominante  detenuta  individualmente  sui servizi a
banda  larga  di  terminazione  sulla loro rete e collettivamente sui
servizi a banda larga di raccolta.


   VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

   96. L'Autorita', sebbene riconosca la significativita' del recente
sviluppo  di piattaforme mobili di accesso a banda larga, non ritiene
che  i  due servizi di accesso a banda larga, da rete fissa e da rete
mobile,  siano  sostituibili, sia dal lato dalla domanda sia dal lato
dell'offerta,  confermando le motivazioni illustrate nel documento di
consultazione.

   97.  L'Autorita' ritiene che, visto l'attuale quadro tecnologico e
di  mercato, i servizi da postazione fissa e da postazione mobile non
siano  percepiti  dagli  utenti  come  sostituti  e  che,  il  quadro
tecnologico  e  di  mercato cui si faceva riferimento poco sopra, non
subira'  nell'arco  nei prossimi 18 mesi variazioni tali da inficiare
le conclusioni raggiunte.

   98.  In  merito  alla  richiesta  di identificazione di un mercato
rilevante  dell'accesso  a  banda  larga  da rete mobile, l'Autorita'
concorda  con  le  valutazioni  sviluppate  dalla  Commissione  nella
Raccomandazione  (al  paragrafo  4.3.) che  portano  ad  escludere il
mercato  dei servizi di accesso dati a banda larga da rete mobile dai
mercati   suscettibili   di  regolamentazione  ex  ante.  L'Autorita'
ritiene,  infatti,  che  i  servizi di accesso dati in banda larga da
rete  mobile costituiscano un mercato emergente - in quanto si tratta
di  servizi nuovi che fanno uso di infrastrutture completamente nuove
(rete  UMTS) -  ove  l'imposizione  precoce  di  misure regolamentari
potrebbe    influire    indebitamente   sulle   relative   condizioni
concorrenziali, ancora in fase di formazione.


   2.1.3. I servizi di accesso a banda larga devono essere segmentati
in  funzione delle caratteristiche tecnico-qualitative come percepite
dagli utenti?

   99.  Dal  punto di vista dell'utente finale, la scelta di acquisto
e' funzione prevalentemente di due parametri: le prestazioni tecniche
del  servizio  ed  il  prezzo.  Infatti l'utente finale scegliera' di
acquistare  la connessione che meglio soddisfa le proprie esigenze ad
un prezzo compatibile con la propria disponibilita' a pagare. Poiche'
alle   tecnologie  di  tipo  simmetrico  sono  solitamente  associate
prestazioni  superiori  e sono almeno in linea di principio destinate
ad  una  clientela piu' esigente, mentre alle tecnologie asimmetriche
sono  associate  prestazioni inferiori, l'analisi della segmentazione
del  mercato  sulla  base  delle  caratteristiche tecnico/qualitative
sara' svolta con l'obiettivo di determinare se i servizi di accesso a
banda larga di tipo simmetrico e quelli di tipo asimmetrico rientrano
nel medesimo mercato o se costituiscono mercati differenti.

   100.   In   conformita'  a  quanto  indicato  nelle  Linee  guida,
L'Autorita'   ha   esaminato   le  caratteristiche  delle  tecnologie
disponibili  sul  mercato,  i prezzi e l'uso cui esse sono destinate,
nonche' le condizioni di sostituibilita' esistenti applicando il test
del monopolista ipotetico. La Tabella 4 richiama le caratteristiche e
le  prestazioni, illustrate nell'introduzione, delle tecnologie xDSL,
della fibra ottica e delle tecnologie satellitari.

   Tabella  4  -  Principali caratteristiche delle tecnologie a banda
larga


         ---->   Vedere tabella 4 a pag. 52 del S.O.  <----


   101.  Le  tecnologie  come  l'ADSL  e  le  tecnologie  satellitari
monodirezionali   -   essendo   di   tipo  asimmetrico  -  in  quanto
caratterizzate  da  velocita'  notevolmente  superiori  in downstream
rispetto  a quelle in upstream, soddisfano principalmente le esigenze
dell'utenza,  per  lo  piu' residenziale, che si connette ad Internet
piu'  per ricevere contenuti che per trasmetterli. Esse sono pertanto
particolarmente  adatte  per  scaricare dati dalla rete, per ricevere
posta,  per  la  ricezione  di  servizi  video e/o audio in modalita'
streaming  e per la navigazione in rete, tutte attivita' per le quali
solitamente  gli  utenti  ricevono  un'elevata  quantita'  di dati in
downstream a fronte di un invio di pochi bit in upstream (relativi ai
click  del mouse). Queste tecnologie di accesso non consentono invece
di   svolgere   pienamente   tutte   quelle   attivita',   quali   la
videoconferenza  ad  elevata definizione oppure il telelavoro, per le
quali  si  manifesta  la  necessita' di inviare maggiori quantita' di
dati.

   102. Gli accessi a banda larga realizzati con la tecnologia HDSL o
SDSL,  in  fibra ottica o anche con la tecnologia satellitare di tipo
bidirezionale  -  essendo di tipo simmetrico - sono rivolti ad utenti
con  esigenze  piu'  evolute; essi sono acquistati prevalentemente da
utenti    business    che    utilizzano    applicazioni   simmetriche
(videoconferenza),  ovvero  che  hanno  l'esigenza di inviare in rete
elevate  quantita'  di dati e video oltre che di ricevere files dalla
rete.  Tuttavia,  velocita'  di  connessioni  simmetriche  sono ormai
sempre  piu'  richieste  anche  dalle piccole e medie imprese e dagli
utenti  residenziali:  si  pensi  al gia' menzionato telelavoro, alle
applicazioni   software   peer-to-peer   ed   alle   applicazioni  di
videotelefonia  tramite  webeam.  In  particolare, l'accesso in fibra
ottica  e'  attualmente  acquistato  anche  da  utenti  residenziali,
sebbene   sino  ad  oggi  questi  ultimi  ne  abbiano  fatto  un  uso
soprattutto   di  tipo  asimmetrico.  A  ottobre  2004,  infatti,  la
clientela  di  Fastweb  - il principale operatore che offre accessi a
larga  banda  in  fibra  ottica - era rappresentata principalmente da
utenti  residenziali: gli utenti business rappresentavano solo il 15%
del totale dei clienti, con una netta prevalenza di piccole imprese e
SOHO  (small office home office) rispetto alle medie e grandi imprese
(23).

   103.  Un  confronto  delle  condizioni  economiche  praticate  dai
principali   operatori  nelle  offerte  di  accesso  per  le  diverse
tecnologie  rileva  la  presenza  di numerose opzioni disponibili per
ciascuna  tipologia  di  accesso,  in  termini  di livello di prezzo,
ampiezza  di  banda  offerta  e  tipologia  di  fatturazione,  flat o
semi-flat (Tabella 5). Le condizioni economiche praticate sul mercato
per  ciascuna  tecnologia  oscillano  in  un  range  piuttosto ampio.
Un'offerta  ADSL  di  profilo  molto elevato risulta addirittura piu'
costosa  rispetto  ad un'offerta HDSL di profilo basso. Analogamente,
vi  sono  alcune offerte di accesso in fibra che competono in termini
di  prezzo  con  offerte  di  tipo  asimmetrico  - ADSL e satellitari
monodirezionali  -  ed  altre  che  competono  con  offerte  di  tipo
simmetrico.  Inoltre, e' interessante notare come Fastweb pratichi le
medesime  condizioni  economiche per le connessioni in fibra ottica e
per  le  connessioni  ADSL  che  offrono velocita' fino a 4 Mbit/s in
ricezione  e  0,5  Mbit/s in trasmissione. Non e' possibile pertanto,
allo  stato  attuale, determinare sulla base delle sole differenze di
prezzo, se sia opportuno segmentare il mercato al dettaglio. In linea
generale pero' gli utenti sono portati a considerare le tecnologie su
fibra  ottica  come  sinonimo  di  tecnologie  simmetriche ad elevate
prestazioni  e ad identificare le tecnologie su rame come sinonimo di
tecnologie asimmetriche di prestazioni medie.


   Tabella  5  -  Condizioni  economiche  degli accessi a larga banda
-giugno 2004 (Euro, iva inclusa)


    ---->   Vedere tabella 5 da pag. 54 a pag. 55 del S.O.  <----


   104.  Per  l'insieme  delle considerazioni esposte, l'applicazione
del  test  del monopolista ipotetico rileva l'esistenza di condizioni
di  sostituibilita'  asimmetrica  tra  le due tipologie di servizi di
accesso  a  banda larga. Gli utenti che gia' dispongono un accesso in
fibra  percepiscono  un accesso di tipo asimmetrico come servizio non
sostituibile. Di conseguenza, un aumento non temporaneo del prezzo di
un  accesso  simmetrico  di circa il 10% difficilmente determinerebbe
una migrazione di utenti verso servizi DSL (soprattutto se ADSL) tale
da  rendere  tale  incremento  non  profittevole.  Con il passaggio a
tecnologie  su  rame  (soprattutto  se  ADSL), infatti, gli utenti si
priverebbero  della  possibilita' di usufruire di tutti i servizi che
richiedono   un'ampia  banda  sia  in  downstream  sia  in  upstream.
Viceversa  un aumento del 10% dei prezzi dei servizi su rame potrebbe
facilmente determinare uno spostamento della domanda di mercato verso
i  servizi  simmetrici che, a fronte di un prezzo non necessariamente
superiore,   garantiscono   una   serie  di  applicazioni  e  servizi
aggiuntivi.   In  particolare,  nelle  aree  in  cui  e'  disponibile
l'accesso  in fibra ottica, e' molto probabile che un aumento del 10%
dei  servizi  ADSL  provochi  uno  spostamento  della domanda verso i
servizi  in  fibra,  tale  da  rendere  tale incremento di prezzo non
profittevole.

   105.  I  servizi  di  accesso  a  banda larga di tipo simmetrico e
quelli di tipo asimmetrico sono sostituibili anche dal punto di vista
dell'offerta  del  mercato.  Un  operatore  che offre accessi a banda
larga  di  tipo  simmetrico  puo' facilmente offrire anche accessi di
tipo asimmetrico (o viceversa, un operatore che offre accessi a banda
larga  di  tipo  asimmetrico puo' facilmente offrire anche accessi di
tipo  simmetrico) utilizzando  la  medesima infrastruttura di rete, e
dunque senza incorrere in spese elevate.


   Conclusioni

   106.  La caratterizzazione del mercato retail porta ad individuare
un  unico  mercato dei servizi di accesso a banda larga a prescindere
dalle caratteristiche tecnico/qualitative, pertanto i servizi di tipo
asimmetrico  e  quelli  di  tipo  simmetrico  rientrano  nel medesimo
mercato.


   OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

   107.  TI ritiene che il mercato 12 comprenda tutte le tipologie di
accesso  a banda larga ad eccezione delle linee affittate e riscontra
l'esistenza  di  una  sostituibilita'  asimmetrica,  dal  lato  della
domanda,  tra  i  servizi  di  accesso  "simmetrico" basati su fibra,
rivolti  alla  clientela  affari  di grandi dimensioni o con esigenze
particolari  di  accesso,  e  i  servizi  di  accesso basati su rame,
prevalentemente  "asimmetrici",  con  velocita'  massime  inferiori e
rivolti  alla  generalita' della clientela residenziale ed affari con
esigenze   non   particolarmente   sofisticate.   Secondo   TI,  tale
segmentazione  dei  mercati  retail  non  implica  necessariamente la
separazione  dei corrispondenti mercati wholesale, ma puo' comportare
una differenziazione dei remeciies.

   108.  Su  quest'ultimo  punto,  anche  Albacom,  Atlanet, Eutelia,
Tiscali,   Wind,   Tele  2  e  Welcome  Italia  sono  sostanzialmente
d'accordo.  Tali  operatori,  infatti,  pur ritenendo in buona misura
condivisibili  le  valutazioni svolte dall'Autorita', sottolineano la
necessita'  di considerare le diversita' oggettive che caratterizzano
la  fornitura  di  prodotti, sia wholesale sia retail, per il mercato
residenziale  e  per  il mercato affari. Pertanto essi, pur ritenendo
che  tali  differenze non giustifichino la definizione di due mercati
distinti,  sostengono  che  sia  importante garantire la salvaguardia
delle  specifiche peculiarita' attraverso, ad esempio, la definizione
di  obblighi  appropriati  in  capo  a TI, come la definizione di SLA
differenti.

   109.  Questi  stessi  operatori,  come  anche  Fastweb  - che pure
condivide  l'orientamento  espresso  dall'Autorita'  - rilevano anche
l'importanza  di  poter coordinare e gestire ordinativi complessi, da
intendersi  come  ordinativi  multipli,  anche di servizi afferenti a
listini  diversi  relativi  ad  un medesimo cliente, sia monosede sia
multisede.

   110.  Infine,  tali  operatori  ritengono  che  la definizione del
mercato   oggetto   di   consultazione   non   possa  essere  assunta
staticamente,  ma  debba  invece, quanto piu' possibile, tenere conto
dell'innovazione   tecnologica.   In   particolare,   tali  operatori
ritengono   che  lo  sviluppo  dei  servizi  VoIP  renda  discutibile
l'inclusione  nel  mercato dell'accesso satellitare tuono-direzionale
che,  per  ragioni intrinseche legate alle caratteristiche del canale
di  ritorno,  non e' idoneo alla loro fornitura. Inoltre, a parere di
Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2 e Welcome
Italia   -   l'esclusione   di   tale   tecnologia  consentirebbe  di
rispecchiare meglio l'effettiva situazione concorrenziale del mercato
al   dettaglio,   laddove   il   servizio   di   accesso  satellitare
monodirezionale  e'  percepito  dalla  clientela  come  un'opzione di
second  best,  utilizzabile  in assenza di servizi di accesso a banda
larga in altre tecnologie.

   111. AIIP, invece, non condivide l'orientamento proposto in quanto
ritiene  che  vi siano tre differenti mercati di servizi di accesso a
banda  larga - accesso tramite tecnologia xDSL, accesso tramite fibra
ottica  e  accesso da rete mobile - diversi per tecnologia e domanda,
nei  quali  valutare  se vi siano operatori dominanti ed individuare,
quindi, le misure di regolamentazione.


   VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

   112.  Come argomentato nel documento di consultazione, l'Autorita'
ritiene  che  non  sia  determinante, ai fini dell'individuazione del
mercato  rilevante,  caratterizzare due mercati al dettaglio distinti
sulla  base della clientela servita, residenziale o non residenziale,
pur  riconoscendo  l'esistenza  di  alcune  differenze fra le diverse
tipologie  di  clienti.  L'Autorita' percepisce, altresi', l'esigenza
manifestata  dagli  operatori  di garantire che nel mercato wholesale
siano   salvaguardate   tali  differenze.  A  tal  fine  l'Autorita',
nell'imposizione degli obblighi regolamentari, ove possibile, applica
differenti   condizioni   attuatine   degli   obblighi   stessi.   In
particolare,  nell'applicazione  dell'obbligo di non discriminazione,
l'Autorita' garantisce che le condizioni di fornitura che l'operatore
avente  significativo  potere  nel  mercato all'ingrosso applica alla
propria   clientela   finale,   siano   replicabili  dagli  operatori
alternativi che si riforniscono dall'operatore notificato. Per quanto
concerne  la  segmentazione  del  mercato sulla base della tecnologia
trasmissiva,  l'Autorita'  rileva  che  un'eventuale definizione piu'
restrittiva, che escludesse le tecnologie satellitare e fibra ottica,
non  modificherebbe  ne'  l'individuazione  del  soggetto  dotato  di
significativo  potere  di  mercato, ne' gli obblighi regolamentari ad
esso imposti.

   113.  In tale ottica, e con riferimento alle criticita' illustrate
da   alcuni   operatori   in   merito   ai   clienti   multi-sede   e
multi-tecnologia,  l'Autorita', come si vedra' con maggiore dettaglio
al  punto  387,  garantisce  agli  operatori  acquirenti del servizio
all'ingrosso   di   poter  coordinare  in  modo  efficace  ordinativi
multipli, anche di servizi afferenti a listini diversi relativi ad un
medesimo cliente, sia mono-sede sia multi-sede.

   114.  L'Autorita'  non  condivide  le  critiche  rivolte da alcuni
operatori  circa l'inclusione nel mercato al dettaglio dei servizi di
accesso  satellitare  mono-direzionale.  Difatti, l'Autorita' ritiene
che  i  servizi  VoIP,  in  quanto non ritenuti parte del mercato dei
servizi di accesso a banda larga retail, come argomentato ai punti 84
ed  85,  non  possano  influenzare  la  caratterizzazione del mercato
dell'accesso  in  banda larga al dettaglio e quindi la determinazione
delle tecnologie che vi rientrano.

   115.  Infine,  l'Autorita' non condivide le osservazioni sollevate
da  AIIP.  Con  riferimento  alla sostituibilita' fra accesso a banda
larga  da  rete  fissa  cd  accesso  a banda larga da rete mobile, si
rimanda   a   quanto   detto   al  punto  98;  con  riferimento  alla
sostituibilita'  tra  servizi di accesso in banda larga su tecnologia
xDSL  e  servizi di accesso in banda larga su fibra. l'analisi svolta
nel   documento   di   consultazione   mostra   chiaramente   che  le
caratteristiche  tecniche  e  la destinazione d'uso dei servizi sopra
menzionati,  le relative condizioni economiche, nonche' le condizioni
di  sostituibilita'  prevalenti  dal  lato  della domanda e da quello
dell'offerta  portano  a concludere che i servizi di accesso in banda
larga su tecnologia xDSL e servizi di accesso in banda larga su fibra
facciano parte del medesimo mercato rilevante.


   2.1.4.  Confini  geografici del mercato dell'accesso a banda larga
al dettaglio

   116.  11 mercato geografico comprende un'arca in cui le condizioni
della  concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo'
essere  distinta  dalle  aree  adiacenti,  in cui le condizioni della
concorrenza sono sostanzialmente diverse.

   117.  Un'analisi  della  diffusione  sul  territorio nazionale dei
servizi  di  connettivita' a banda larga - l'Osservatorio Banda larga
condotto  da  una societa' di consulenza in sinergia con le attivita'
del  Comitato Esecutivo per la Larga Banda istituito dal Ministro per
l'Innovazione  e  le Tecnologie e dal Ministero delle Comunicazioni -
consente  di  ripartire  l'Italia  in  tre  differenti  fasce  che si
contraddistinguono  per la numerosita' delle tecnologie disponibili e
le  prestazioni  associate  alle  diverse  tecnologie, nonche' per il
numero di operatori presenti (Figura 2).


   Figura  2 - Diffusione dei servizi a banda larga in Italia, giugno
2003.


          ---->   Vedere figura 2 a pag. 58 del S.O.  <----


   Fonte: Between, Osservatorio Banda larga.

    a.  una prima fascia copre circa il 25% della popolazione e circa
il  3%  del territorio italiano. Tale fascia racchiude le aree in cui
sono presenti le offerte in tecnologia DSL dell'operatore incumbent e
degli  OLO - che ricorrono sia alle offerte DSL wholesale sia all'ULL
-  le  offerte  satellitari  e  gli  accessi in fibra ottica, ad oggi
presenti  solo  in alcune aree metropolitane (Milano, Genova, Torino,
Bologna, Napoli, Roma e Reggio Emilia).
    b.  una  seconda  fascia  copre  circa il 53% della popolazione e
circa  il  39% del territorio. Tale fascia racchiude i territori dove
sono  presenti  le offerte DSL dell'operatore incumbent e degli altri
operatori  che  utilizzano  solo  le  modalita' wholesale, nonche' le
offerte satellitari.
    .  una  terza fascia copre circa il 22% della popolazione e circa
il  58%  del  territorio.  Tale  fascia  copre  quella  porzione  del
territorio servita solo dalla tecnologia satellitare.

   118.  L'analisi  svolta  evidenzia  una  diffusione irregolare dei
servizi  a  banda  larga  sul  territorio  italiano:  in  alcune aree
metropolitane  sono  disponibili  piu' tecnologie a banda larga ed e'
presente  un  numero  consistente  di  operatori  grazie  anche  alla
disponibilita' del servizio di accesso disaggregato alla rete locale,
mentre  nelle aree piu' remote del Paese l'unica soluzione di accesso
a servizi a banda larga e' costituita dal satellite.

   119.  Nelle  aree  appartenenti  alla  fascia  verde si sta dunque
sviluppando  un  maggior  livello di competizione, incrementato dallo
sviluppo  di una concorrenza tra infrastrutture, grazie alla presenza
della  fibra  ottica.  oltre  che  di  una  concorrenza  tra servizi.
Tuttavia, l'Autorita' ritiene che l'effettivo livello di competizione
di  mercato  presente  oggi  in queste aree, e che presumibilmente si
sviluppera'  nel periodo coperto da questa analisi di mercato, non e'
ancora  sostanzialmente  diverso  da  quello  presente  nel resto del
Paese.

   120.  La  presenza di una sufficiente omogeneita' delle condizioni
concorrenziali  in  tutto  il territorio italiano e' confermata dalle
politiche  commerciali adottate dagli operatori presenti nel mercato.
Sia  l'  incumbent  sia  gli operatori alternativi, infatti, adottano
politiche  promozionali  e  commerciali omogenee a livello nazionale.
Telecom Italia ad esempio pratica un unico prezzo a livello nazionale
per  le offerte DSL, sia che il servizio venga offerto nelle aree ove
e'  presente  solo l'offerta satellitare, sia che venga offerto nelle
aree in cui e' presente anche l'offerta in fibra ottica.

   121.  Per l'insieme delle condizioni sopra esposte, ed in coerenza
con il provvedimento n. A285 dell'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato,  l'Autorita'  ritiene  che il mercato dell'accesso a
banda  larga  al dettaglio si caratterizzi come mercato nazionale. In
tale contesto, ed in particolare per la presenza di un common pricing
constraint  a livello nazionale, non appare necessaria l'applicazione
del  test del monopolista ipotetico, suggerita dalle Linee guida come
strumento di analisi dei confini geografici del mercato rilevante.


   OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

   122.  TI  sottolinea  la  presenza  di  alcune aree geografiche (i
principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli,
Roma e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda
larga  - retail e wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale,
grazie   alla   concentrazione   delle   infrastrutture   di  accesso
alternative   in  fibra  e  della  domanda  di  linee  in  unbundling
utilizzate  per  l'accesso  hroadband. Secondo TI, tale eterogeneita'
del  contesto  competitivo  dovrebbe fare scaturire una segmentazione
geografica del mercato.

   123.  Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Tele 2,
Welcome   Italia  e  Fastweb  -  concordano  con  l'analisi  condotta
dall'Autorita'.

   124. Infine, AIIP e' d'accordo nel considerare quale unico mercato
nazionale  sia  quello dei servizi di accesso a banda larga via xDSL,
sia quello dei servizi di accesso a banda larga mediante rete mobile,
mentre ritiene che l'ambito geografico dei servizi di accesso a banda
larga via fibra ottica sia locale.


   VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

   125.  Come  sopra  esposto,  l'Autorita'  e'  consapevole  che nel
territorio  nazionale  vi  siano  delle aree in cui vi e' una diversa
disponibilita'  del servizio di accesso disaggregato alla rete locale
cosi'  come  vi  e'  un diverso livello di sviluppo di infrastrutture
alternative  (in  particolare in fibra ottica). Tuttavia, l'Autorita'
ribadisce  che  l'effettivo  livello  di concorrenza presente oggi in
queste  aree,  e  che  si  sviluppera'  nell'intervallo  di  tempo di
riferimento della presente analisi di mercato, non e' sostanzialmente
diverso  da quello presente nel resto del Paese. In altri termini, la
sopra  evidenziata  disomogenea  caratterizzazione territoriale delle
infrastrutture  trasmissive  ai  fini  della fornitura al pubblico di
servizi   a   larga   banda  non  si  traduce  in  una  segmentazione
territoriale del contesto compctitivo.

   126.   Cio'  e'  testimoniato  in  primo  luogo  dall'adozione  di
politiche  commerciali  unifonnii su tutto il territorio nazionale da
parte   degli   operatori  di  mercato.  Sia  TI  che  gli  operatori
alternativi adottano infatti politiche di prezzo che risultano essere
omogenee su tutto il territorio nazionale, a prescindere dal numero e
dalla   tipologia   di   infrastrutture   trasmissive   presenti  sul
territorio.

   127.  In  tal  senso,  l'attuale scenario di mercato evidenzia, in
secondo  luogo,  come  le  diverse  tecnologie vengano utilizzate dai
principali  operatori  in  modo  da  risultare  complementari,  e non
sostitute,  alla definizione di un'unica offerta nazionale di servizi
a  larga  banda  omogenei  in  termini  di tipologia, denominazione e
prezzo.  Di  conseguenza,  ed in virtu' della definizione di un unico
mercato  retail  dell'accesso  a  larga  banda (v. supra), non appare
condivisibile la posizione espressa dall'AIIP secondo cui l'accesso a
larga  banda  sarebbe  caratterizzato  da una diversa definizione del
mercato  geografico a seconda del portante trasmissivo utilizzato per
la  fornitura  dei  servizi  al  pubblico  (nazionale per xDSL e rete
mobile, locale per fibra ottica).

   128.  Per  l'insieme  delle  condizioni sopra esposte, l'Autorita'
ritiene  che  il  mercato  dell'accesso  a  banda larga al dettaglio,
comprensivo  di  tutte  le  tecnologie  trasmissive  sopra analizzate
(xDSL,  fibra  ottica  e  satellite),  si  caratterizzi  come mercato
nazionale.


   2.1.5. Conclusioni in merito alla caratterizzazione del mercato al
dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in banda larga

   129.  Il  mercato  dell'accesso  a  banda  larga  al  dettaglio si
caratterizza  come  l'offerta  e  la domanda di servizi di accesso ad
Internet  a  velocita' superiori a quelle consentite da un accesso di
tipo  commutato;  esso  comprende sia i servizi simmetrici sia quelli
asimmetrici. Il mercato e' nazionale.


   OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

   130. Le risposte fornite dagli operatori al quesito n°5 richiamano
in  linea  di  massima  quanto  da essi gia' rilevato in relazione ai
quesiti precedenti.

   131.  Solo alcuni operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e
Wind,  Tele  2  e  Welcome  Italia  -  in  aggiunta, precisano che la
definizione  fornita  dall'Autorita' al paragrafo 88 del documento di
consultazione  non  sia  formulata  in  modo  appropriato  e  che sia
incoerente  con quanto sostenuto dalla stessa Autorita' nel resto del
documento, in quanto parrebbe includere anche i servizi di accesso da
postazione  mobile. Pertanto, tali operatori ritengono che il mercato
dell'accesso  a  banda  larga al dettaglio debba essere definito come
"l'offerta  e  la  domanda  di  servizi di accesso dati in postazione
fissa  a velocita' superiori ai 128 Kbit/sec in entrambe le direzioni
(upload e download)".


   VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

   132.  L'Autorita'  riconosce  che  il mercato dell'accesso a banda
larga  al dettaglio, coerentemente con l'analisi svolta, debba essere
caratterizzato  come  l'offerta e la domanda di servizi di accesso ai
dati   ed   ai   servizi   correlati   da  postazione  fissa  che  si
contraddistinguono  per  una  capacita' in entrata superiore a quelle
consentite da un accesso commutato. Esso comprende servizi simmetrici
ed asimmetrici ed ha dimensione geografica nazionale.


   IL MERCATO MERCEOLOGICO DELL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO

   133.   In   questa   sezione   l'Autorita'  definisce  il  mercato
dell'accesso  a  banda  larga  all'ingrosso  dal  punto  di vista del
prodotto,  alla  luce  della  descrizione  fornita del corrispondente
mercato  al  dettaglio.  Come  gia'  anticipato,  i  servizi  oggetto
dell'analisi  sono  i  servizi  di  accesso  a banda larga forniti ad
operatori  di  telecomunicazione  e/o  ad  Internet  Service Provider
(ISP), che consentono a questi ultimi di fornire servizi di accesso a
banda larga agli utenti finali.

   134. Attualmente in Italia il servizio wholesale a flusso numerico
in  tecnologia  xDSL  rappresenta  pressoche'  l'unica  tipologia  di
accesso  a banda larga venduta nel mercato all'ingrosso. In tal senso
sarebbe  possibile  individuare  un mercato piu' limitato coincidente
con  le  sole  tecnologie  xDSL;  tuttavia  una  tale definizione non
modificherebbe in alcun modo sia l'individuazione del soggetto dotato
di significativo potere di mercato, sia la definizione degli obblighi
regolamentari   ad   esso   da   applicati.  Nell'ambito  del  quadro
regolamentare  ONP 'Telecom Italia e' obbligata a rendere disponibile
agli  OLO,  e  successivamente  anche agli ISP, un'offerta di servizi
xDSL all'ingrosso, a condizioni tecniche ed economiche regolamentate,
in  tutti  gli  ambiti geografici in cui servizi basati su tecnologie
xDSL  fossero offerti all'utenza finale da parte di proprie divisioni
commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti, collegate
o consociate.

   135.  Il  servizio  wholesale  a  flusso  numerico  (bitstream) su
tecnologia  xDSL  consiste nella fornitura da parte dell'operatore di
accesso della rete PSTN della capacita' trasmissiva tra la postazione
di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o ISP che
vuole  offrire il servizio a banda larga all'utente finale. L'accesso
a  flusso  numerico  consente la trasmissione di dati bidirezionale -
simmetrica  o  asimmetrica  -  a  banda larga: l'operatore di accesso
installa   le   apparecchiature   DSL   necessarie  -  opportunamente
configurate  nel  permutatore  -, le collega ad alta velocita' con la
sede  del  cliente  e,  successivamente,  rende  questo  collegamento
disponibile ad operatori terzi per la commercializzazione agli utenti
finali  di  servizi  a  banda  larga. A seconda di dove si colloca il
punto   di   presenza  dell'operatore  acquirente  del  servizio,  il
bitstream  access puo' comprendere solo l'infrastruttura di accesso -
qualora  l'operatore sia interconnesso al livello di centrale locale,
dove  e'  installato  il  DSLAM  -  oppure  puo' comprendere anche il
trasporto  su  rete ATM o IP, qualora l'operatore sia interconnesso a
livelli  piu'  elevati della rete, ovvero su un nodo parent o distant
della  rete  ATM  o  su un nodo del backbone IP (Figura 3). Se invece
l'operatore  di  accesso  fornisce  anche  la  connettivita' Internet
nazionale   ed   internazionale,   tale   servizio   all'ingrosso  e'
tecnicamente  il medesimo di quello offerto dall'operatore di accesso
sul   mercato   finale.   L'operatore/ISP   acquirente  del  servizio
all'ingrosso   non   avra'  alcuna  esigenza  infrastrutturale  e  si
limitera'  ad apporre il proprio marchio sul servizio, a distribuirlo
e a fatturarlo all'utente finale. Quindi tale servizio, che comprende
gli elementi di rete che nella sottostante Figura 3 vanno dall'utente
finale  fino  al  punto 4, si configura come un servizio di rivendita
pura  che  non  consente  alcuna possibilita' di differenziazione del
servizio   retail   dell'operatore/ISP   rispetto  a  quello  offerto
dall'operatore  di  accesso.  Pertanto,  come  e'  evidenziato  nella
Raccomandazione,  il  servizio  di  rivendita costituisce un servizio
differente  dal  bitstream access ed, in quanto tale, non rientra nel
mercato oggetto d'analisi.

   Figura 3 - bitstream access


          ---->   Vedere figura 3 a pag. 62 del S.O.  <----


   Fonte: ERG, Common Position del 2 aprile 2004

   136.  In  linea teorica, la rete di accesso puo' essere realizzata
oltre   che   con   le  tecnologie  su  rame,  anche  con  tecnologie
satellitare,  fibra,  CDN.  Difatti,  nel mercato all'ingrosso, oltre
alla   connettivita'   su   tecnologia   xDSL,  viene  venduta  anche
connettivita'  satellitare. Netsystem, il primo operatore italiano di
connettivita'  a banda larga via satellite, e' attivo sia nel mercato
retail  sia  nel  mercato  wholesale,  con  la vendita di accessi via
satellite  ad  altri operatori di telecomunicazioni. A fine del 2002,
Netsystem  ha  siglato  un  accordo  commerciale  per la fornitura di
accessi  a condizioni wholesale con Telecom Italia, che grazie a tale
tecnologia  puo' offrire servizi a banda larga sull'intero territorio
nazionale.

   137.  In  relazione  agli  accessi  in  fibra  ottica, invece, gli
operatori  che  hanno  steso  la  fibra  fino  a casa degli utenti si
limitano  ad  alimentare  le  proprie  divisioni  commerciali  per la
vendita  del  servizio nel mercato retail e non offrono, attualmente,
alcun servizio nel mercato all'ingrosso ad altri operatori/ISP.

   138.  In  relazione all'uso di circuiti diretti numerici (segmenti
terminali) per  la  tratta  di  accesso  di  servizi  all'ingrosso di
accesso  ad Internet in banda larga, deve essere specificato che essi
sono  sottoposti  ad  una  particolare regolamentazione a prescindere
dall'uso  che  ne  viene  effettuato  e  in aggiunta costituiscono un
mercato separato (individuato dalla raccomandazione - mercato n° 13).
Pertanto  l'Autorita'  non  ritiene  opportuno  occuparsene in questa
sede.

   139.  I  servizi  a banda larga possono essere forniti agli utenti
finali  anche  ricorrendo  all'accesso disaggregato all'ingrosso alla
rete  locale.  Al  fine di definire il mercato wholesale dal punto di
vista del prodotto, l'Autorita' ha ritenuto quindi opportuno valutare
in  primo  luogo  le  condizioni  di sostituibilita' esistenti tra il
servizio  di  accesso  disaggregato  alla  rete locale ed il servizio
bitstream,  allo  scopo di convalidare per il mercato italiano quanto
detto  dalla  Commissione  europea  nella Raccomandazione. Sebbene il
servizio   bitstream   e  l'accesso  disaggregato  alla  rete  locale
rappresentino   due   modalita'   alternative  a  disposizione  degli
operatori  per  fornire  servizi a banda larga agli utenti finali, la
Commissione  ritiene  che  le  imprese non valutino tali modalita' di
approvvigionamento  del  canale  di  trasmissione come sostituibili e
pertanto  costituiscono  due  mercati  distinti: "un operatore che si
serve  delle  reti  locali  disaggregate  di  norma  non considerera'
un'altra  forma  di  servizio  di  accesso a banda larga all'ingrosso
quale   possibile  sostituto"  (24) Successivamente,  l'Autorita'  ha
analizzato  il  grado  di  sostituibilita'  esistente tra il servizio
bitstream ed i servizi all'ingrosso in fibra e satellitari al fine di
verificare se costituiscono un unico mercato o mercati distinti.

   2.2.1  Servizi di accesso disaggregato alla rete locale vs servizi
di accesso bitstream

   140. In termini di caratteristiche tecniche, il servizio bitstream
differisce  sostanzialmente  dai servizi di accesso disaggregato alla
rete locale.

   141.  Come  e'  stato illustrato in precedenza, con l'acquisto del
bitstream  access un operatore ottiene una capacita' trasmissiva (che
puo'  essere  asimmetrica) fra  un  utente  finale  ed  un  punto  di
interconnessione  messo  a  disposizione  dell'operatore  stesso.  In
particolare,   il  proprietario  della  rete  installa  le  prescelte
apparecchiature  x-DSL opportunamente configurate nel permutatore - e
le collega ad alta velocita' con la sede del cliente, rendendo questo
collegamento disponibile a operatori terzi per la commercializzazione
agli  utenti  finali  di  servizi  a  banda larga. L'accesso a flusso
numerico - bitstream - consente la trasmissione di dati bidirezionale
a banda larga.

   142.  L'accesso  completamente disaggregato alla rete locale (full
ull) e  l'accesso  completamente  disaggregato alla sotto rete locale
(sub-loop   ull) sono   forme   di  accesso  fisico  che  autorizzano
l'operatore  acquirente  all'uso  esclusivo  di  tutto  lo spettro di
frequenze  disponibile sulla coppia elicoidale metallica. Il servizio
di  accesso  condiviso  alla rete metallica (shared access) autorizza
invece  l'uso  della  parte  superiore dello spettro frequenziale. Le
diverse  soluzioni di accesso disaggregato, opportunamente potenziate
con  elementi  x-DSL,  rappresentano uno dei modi per assicurare alle
imprese un adeguato canale per la trasmissione dei dati.

   143.    La    principale    caratteristica    dirimente   per   la
caratterizzazione  del  servizio bitstream, da un lato, e dei servizi
di  accesso disaggregato alla rete locale, dall'altro, e' il grado di
controllo  della  capacita' trasmissiva a disposizione dell'operatore
che  acquista il servizio all'ingrosso. Nel caso del bitstream access
e'  il  fornitore del servizio ad avere il controllo del collegamento
con   l'utente  finale;  nel  caso  dell'accesso  disaggregato,  tale
controllo  e'  dell'operatore  acquirente.  Di  conseguenza,  per  un
operatore  che voglia offrire servizi a banda larga ad utenti finali,
l'acquisto   dell'ULL   garantisce  maggiori  discrezionalita'  nella
qualificazione  della  linea  acquistata  e quindi maggiori autonomia
dall'operatore proprietario della rete di accesso nella fornitura dei
propri servizi retail.

   144.  Inoltre,  con  riferimento alla copertura geografica di tali
servizi,  nel mercato italiano i servizi disaggregati sono offerti su
un  sottoinsieme delle aree coperte dal bitstream: infatti, i servizi
bitstream  sono  usualmente  offerti  anche  nei siti predisposti per
l'accesso  disaggregato,  oltre  che in tutti i siti dove l'operatore
storico   fornisce   servizi   xDSL  agli  utenti  finali.  L'accesso
disaggregato alla rete locale e' attivo su 572 siti che coprono circa
il  25%  della  popolazione  ed  il  29%  delle  imprese;  i  servizi
bitstream,  a  meta'  del  2003,  erano presenti nei comuni dove sono
ubicati  il  65%  delle  famiglie  italiane  e  il  67% delle imprese
(incluse  le  amministrazioni  pubbliche).  Inoltre,  Telecom  Italia
pianificava  di  estendere  la  fornitura  del  servizio ad altri 500
comuni  entro  la  fine  del  2003,  incrementando la copertura della
popolazione e delle imprese, rispettivamente, al 72% e al 75%.

   145.  E'  utile  notare  come  la  diversita'  nell'operatore  che
controlla   la   capacita'  trasmissiva  e  la  differente  copertura
geografica contraddistinguano e caratterizzino anche quei servizi, lo
shared  access da un lato e l'accesso bitstream wholesale dall'altro,
che  appaiono,  in  termini di funzionalita', piu' contigui (entrambi
abilitano  esclusivamente  la  parte  dello  spettro elettromagnetico
dedicata alla trasmissione dati).

   146. Al fine di valutare il grado di sostituibilita' tra i servizi
di  accesso  disaggregato  alla rete metallica e i servizi bitstream,
l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ha analizzato le
condizioni economiche di offerta, riscontrando difformita' nei prezzi
dei  servizi.  L'Autorita'  ritiene  che  tali  differenze nei prezzi
riflettano  le  differenze  nei  servizi: l'accesso disaggregato alla
rete  locale  e' uno degli input che, combinato con altri elementi di
rete  e con attivita' di gestione di un certo rilievo, genera il bene
dell'accesso a servizi voce e dati, che poi viene venduto agli utenti
finali.  Il  bitstream  e'  invece  un prodotto disponibile a livello
wholesale  che  richiede  minori  attivita'  e combinazioni con altri
input per essere venduto all'utente finale.

   147.  La  struttura tariffaria dei servizi in esame si articola in
contributi  di  attivazione  una tantum (contributi di impianto) e in
canoni  mensili.  La  Tabella  6  riporta i contributi di attivazione
relativi  ad alcune offerte x-DSL wholesale. E' importante notare che
i contributi per la configurazione e la predisposizione tecnica della
linea  ADSL  wholesale non sono dovuti da lungo tempo a seguito della
scelta  di  Telecom  Italia  di  offrire l'attivazione della linea in
promozione  gratuita  ai suoi utenti finali. I contributi di impianto
relativi  alla  fornitura  di coppie in rame, i contributi aggiuntivi
una  tantum  e  quelli  dovuti per le disattivazioni, nonche' i costi
dovuti  all'eliminazione  delle  interferenze  in ambiente cavo, sono
riportati nella Tabella 7.


   Tabella 6 - Contributi di attivazione e/o variazione relativi alla
fornitura di una linea ADSL wholesale


       ---->   Vedere tabelle 6 e 7  a pag. 65 del S.O.  <----


   148.  I  canoni  mensili  delle linee ADSL wholesale e il noleggio
mensile  relativo  alla  fornitura  di coppie in rame sono riportati,
rispettivamente, nella tabella Tabella 8 e nella Tabella 9. Mentre il
noleggio  mensile del doppino ha un'unica voce di costo, il prezzo di
acquisizione  della linea ADSL wholesale dipende da un canone mensile
(importo  fisso  per  l'accesso) e  da  una quota variabile legata al
traffico, misurato in Mbyte, o all'ampiezza della banda ATM prescelta
nell'area di raccolta.


   Tabella  8  -  Canoni mensili relativi alla fornitura di una linea
ADSL wholesale


         ---->   Vedere tabella 8 a pag. 66 del S.O.  <----


   Tabella  9 - Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in
rame


   149.   Dall'analisi   dei  prezzi,  condotta  prima  di  procedere
all'analisi  della  sostituibilita' tra i servizi, l'Autorita' rileva
che   i   servizi   di   unbundling   e  di  accesso  bitstream  sono
caratterizzati  da  diverse  strutture  tariffarie  e  il livello dei
prezzi,  come  era  lecito  attendersi  dall'analisi delle componenti
tecniche   acquisite   nella   fornitura   di  ciascun  servizio,  e'
sensibilmente differente.

   150.  Per  quanto  riguarda  la  sostituibilita'  dal  lato  della
domanda, l'accesso broadband wholesale e l'accesso broadband mediante
unbundling  si  caratterizzano  per  aspetti tecnici ben distinti. Le
motivazioni  che  presiedono alla domanda dei due beni sono difformi:
nel  primo  caso,  gli  operatori  acquirenti  domandano  un prodotto
immediatamente  disponibile  per  la commercializzazione di servizi a
banda  larga, mentre nel secondo caso ricercano un input che consenta
loro di offrire servizi integrati voce-dati.

   151.  In considerazione delle differenze di prezzo esistenti tra i
due servizi e gli alti investimenti necessari per l'acquisizione e il
potenziamento della linea acquisita in unbundling, e' improbabile che
un operatore che dispone di accessi bitstream, risponda ad un aumento
del  10% nei prezzi dei servizi bitstream incrementando la domanda di
linee  in accesso disaggregato. Allo stesso tempo, l'operatore attivo
nell'accesso  disaggregato alla rete locale difficilmente rispondera'
all'aumento  del  10% del prezzo delle linee in unbundling ricorrendo
significativamente  al  bitstream, a causa degli ingenti investimenti
fissi effettuati nella predisposizione dei siti di co-locazione.

   152.  Sulla  base  delle  analisi  tecnica  ed economica e' lecito
ritenere i due servizi non sostituibili dal lato della domanda.

   153. Per quanto riguarda la sostituibilita' dal lato dell'offerta,
l'operatore  storico  e'  l'unica  impresa  proprietaria  di una rete
metallica  di  accesso  e,  quindi, e' al momento il solo in grado di
offrire  accesso  (a  banda  larga bitstream o in unbundling) su rete
metallica.  Vi  e'  piena sostituibilita' dal lato dell'offerta tra i
due  differenti  servizi di accesso in esame: l'operatore storico non
incorre in significativi ostacoli per offrire entrambi i servizi agli
operatori alternativi che avanzano richiesta.

   154.  Piuttosto,  e'  utile verificare se sussistono i margini per
l'entrata  di  altri  fornitori  nei  mercati  in  esame,  ovvero per
l'installazione  di  un secondo circuito fisico che colleghi il punto
terminale  della rete presso l'abbonato al ripartitore principale. Le
Autorita'   di   regolamentazione  nazionali  e  sopranazionali,  gli
operatori  e i tecnici concordano nel ritenere che nel futuro non sia
economicamente  ipotizzabile la duplicazione della rete metallica. La
costruzione  di  una nuova rete metallica di accesso e' da escludere,
anche  a  fronte  di  un  significativo  e non temporaneo aumento dei
servizi  di accesso disaggregato e dei servizi, per via degli onerosi
costi  fissi  iniziali.  Non sarebbe economicamente conveniente per i
nuovi  operatori  che  entrano sul mercato duplicare integralmente ed
entro  tempi accettabili l'infrastruttura metallica di accesso locale
dell'operatore esistente (25).

   155. Semmai, gli operatori meno infrastrutturati potrebbero essere
interessati  nella  costruzione di una nuova rete di accesso in fibra
ottica. Condizione essenziale per recuperare gli ingenti investimenti
e'  l'esistenza  di  una  numerosa clientela potenziale. In tal caso,
l'incidenza  degli  investimenti  sui  costi  unitari potrebbe essere
ragionevolmente  contenuta  non  solo  grazie  alle economie di scala
conseguibili  nella  fornitura  del  servizio vocale, ma anche grazie
allo  sfruttamento  delle  economie  di  gamma derivanti dall'offerta
congiunta di servizi voce, dati e video. Tale ragionamento e' attuale
nelle principali aree urbane italiane, sebbene le recenti innovazioni
nella  trasmissione  dei  video  su ADSL abbiano reso piu' incerta la
redditivita' degli investimenti in fibra ottica.


   Conclusioni

   156. In sintesi, considerazioni tecniche, economiche supportano la
tesi secondo cui i due servizi non devono essere inclusi nello stesso
mercato  rilevante,  in  linea  con  le indicazioni della Commissione
europea.


   OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

   157.   Tutti   gli   operatori   condividono   sostanzialmente  le
conclusioni   raggiunte   dall'Autorita'  in  merito  all'analisi  di
sostituibilita'  tra  i  servizi  di  accesso  disaggregato alla rete
locale  ed  i servizi di accesso bitstream. Tuttavia, essi aggiungono
alcune considerazioni.

   158.  TI  evidenzia che, poiche' gli accessi a banda larga venduti
alla  clientela  finale  tramite  unbundling  del  local loop (ULL) e
accesso   condiviso  (SA) producono  effetti  nel  mercato  rilevante
oggetto  della  consultazione, le linee in ULL e in SA utilizzate per
fornire  l'accesso  a  Internet  a  banda larga alla clientela finale
possono  essere assimilate ad una forma di "autoproduzione" degli OLO
e  vanno, pertanto, conteggiate ai fini della valutazione del mercato
rilevante.

   159.  Albacom,  Atlanet,  Eutelia,  Tiscali  e  Wind  - e Tele 2 e
Welcome  Italia  -  evidenziano,  invece,  la necessita' che i valori
economici  stabiliti  per  il  servizio  di  accesso  bitstream siano
mantenuti  coerenti  con  quelli  stabiliti  per i servizi di accesso
disaggregato e di shared access, al fine di evitare che TI, in quanto
unico  fornitore  di  entrambi  i  servizi,  possa  agire  sui prezzi
praticati   per   disincentivare   lo   sviluppo   di  infrastrutture
alternative   e   lo   sviluppo   di   servizi   basati  sull'accesso
disaggregato.  Inoltre,  tali operatori evidenziano che - proprio per
il  ruolo  complementare,  sia  dal  punto  di  vista  temporale  che
geografico,  che  ricoprono i servizi di bitstream access rispetto ai
servizi  di  accesso  disaggregato  -  e' importante per un operatore
poter  riuscire  a  fornire  sostanzialmente le medesime tipologie di
servizi,  sia  in  aree  coperte  ricorrendo  alle offerte di accesso
disaggregato sia in quelle coperte ricorrendo alle offerte di accesso
a  banda  larga all'ingrosso. Pertanto, essi ribadiscono l'importanza
per  un  operatore  che  acquisisce  il  servizio  bitstream di poter
controllare quanto piu' possibile la banda fornita ai propri utenti e
la qualita' complessiva del servizio.

   160.   Anche   Fastweb   concorda   con   l'orientamento  espresso
dall'Autorita'  circa la non sostituibilita' tra i servizi di accesso
a  banda  larga  all'ingrosso  ed  i  servizi di accesso disaggregato
all'ingrosso,  in  considerazione delle differenze che caratterizzano
le  due  tipologie di servizi, in termini di investimenti richiesti e
di  indipendenza dall'operatore incumbent nella fornitura dei servizi
ai  clienti  finali. Tuttavia, Fastweb non condivide quanto affermato
dall'Autorita'  nel  paragrafo 250 del documento di consultazione ove
si   afferma   l'opportunita'  di  aggiungere,  rispetto  ai  servizi
attualmente oggetto di regolamentazione, l'interconnessione al DSLAM,
anche  per  far fronte alle carenze di spazi di co-locazione. Fastweb
ritiene,  infatti, che i servizi di accesso disaggregato e di accesso
a  banda  larga  non  possono  essere  considerati come due modalita'
alternative  ai  fini  della  fornitura di servizi a larga banda agli
utenti  finali.  In  particolare, Fastweb ritiene che nell'ipotesi in
cui  fosse  introdotto  il  nuovo  servizio  bitstream  (a livello di
DSLAM),  quest'ultimo  non  dovrebbe  in  alcun  modo essere posto in
relazione  ai  diversi  servizi  di  accesso disaggregato, ne' essere
presentato quale possibile soluzione delle criticita' riscontrate nei
servizi di accesso disaggregato. Al riguardo, Fastweb sostiene che le
carenze  negli  spazi  di  co-locazione, e qualunque altra ragione di
indisponibilita',   seppur   temporanea,   dei   servizi  di  accesso
disaggregato   e  accessori,  debbano  essere  affrontate  e  risolte
nell'ambito   della   regolamentazione   dello   specifico   mercato,
introducendo   nuovi   obblighi   o  specificando/rafforzando  quelli
esistenti e confermati dalle analisi relative al mercato 11.

   161.  Inoltre,  con  riferimento al paragrafo 101 del documento di
consultazione,   Fastweb   esprime   alcune  perplessita'  in  merito
all'affermazione,  ivi  contenuta,  in  base  alla quale i servizi di
shared  access  e  bitstream wholesale "abilitano esclusivamente alla
trasmissione  dati", laddove la stessa possa essere interpretata come
la  fissazione di un limite ai servizi che l'operatore alternativo e'
titolato  ad  offrire  alla  clientela  mediante  i servizi intermedi
succitati.  Fastweb  ribadisce,  al  riguardo,  l'importanza  che sia
tutelata  la  piena liberta' dell'operatore che si avvale dei servizi
wholesale,  in  merito  alla  tipologia di servizi che possono essere
forniti  agli  utenti  mediante  i  suddetti servizi wholesale, fatte
ovviamente  salve  eventuali comprovate incompatibilita' tecniche. In
particolare, Fastweb ribadisce che la fornitura del servizio voce non
e'   propria  dei  soli  servizi  di  accesso  disaggregato,  essendo
possibile  fornire  servizi vocali (VoIP) anche sulla banda piu' alta
dello  spettro  interessata  dai  servizi bitstream e che, quindi, la
definizione  di  bitstream  non  deve  prevedere  alcuna limitazione,
potendo includere la fornitura di qualsiasi servizio.

   162.  Riguardo  quest'ultimo  punto,  anche  AIIP sottolinea che i
servizi  integrati  voce-dati,  grazie  alle tecnologie VoIP, possono
essere  offerti  sia con il bitstream sia con lo shared access, oltre
che  con  1'ULL  e  che,  in  ragione  della  convergenza tecnologica
voce-dati,  tali  servizi  integrati debbono poter essere offerti con
tutte le tre modalita' di accesso a banda larga: ULL, shared access e
bitstream.


   VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

   163.  L'Autorita'  ribadisce  quanto  affermato  al  punto 151 del
documento  di consultazione in cui si precisa che "l'unbundling [...]
puo'  essere  assimilato[...]  ad  una  forma di autoproduzione degli
inputs  necessari  alla  fornitura di collegamenti DSL alla clientela
finale.  Di  conseguenza,  appare  coerente  con  la  visione  appena
suggerita ampliare la dimensione del mercato in esame includendo, non
solo  le  vendite  intercorse  fra  differenti operatori, ma anche le
forme di autoproduzione attualmente utilizzate dagli operatori attivi
nel mercato dei collegamenti DSL retail."

   164.  L'Autorita'  concorda pienamente con gli operatori in merito
alla   necessita'   di  salvaguardare  la  coerenza  tra  prezzi  del
bitstream,  da  un lato, ed i prezzi dell'ULL e dello SA, dall'altro,
ed  in  merito  alla  necessita'  di  stimolare  gli  investimenti in
infrastrutture  alternative.  Proprio in tale direzione si colloca la
proposta  di  passare  da  un  meccanismo di controllo dei prezzi del
servizio  bitstream  basato  sul  criterio  del  retail  minus  ad un
meccanismo  di  orientamento  al  costo,  che riflette maggiormente i
costi sottostanti alla fornitura del servizio. Pertanto, i prezzi dei
servizi  bitstream,  che  da un punto di vista tecnico possono essere
considerati  servizi di "ampiezza maggiore" rispetto a quelli di full
unbundling,  in  quanto  comprensivi  di elementi di rete addizionali
rispetto  a questi ultimi, necessariamente incorporeranno dei margini
sufficienti  a  garantire un'adeguata remunerazione a questi elementi
addizionali.

   165. Tuttavia, con riferimento alle tipologie di servizi fornibili
attraverso  le  diverse  soluzioni  wholesale - bitstream, ULL e SA -
l'Autorita'   rimanda   a   quanto  gia'  scritto  nel  documento  di
consultazione  in  merito  alle  caratteristiche  dirimenti  di  tali
servizi  che  conducono all'individuazione di due mercati separati ed
in  particolare  in  merito  al  differente  grado di controllo della
capacita'  trasmissiva  a  disposizione dell'operatore che acquista i
diversi  servizi  all'ingrosso.  Pertanto,  pur garantendo il massimo
rispetto   dei   principi   di  trasparenza  e  non  discriminazione,
l'Autorita' ritiene che continueranno ad esserci delle differenze tra
i  servizi,  in  termini di capacita' di differenziazione dei servizi
finali  rispetto  a  quelli offerti dall'operatore incumbent che, tra
l'altro,  forniscono adeguati incentivi agli operatori alternativi ad
effettuare  un'ulteriore  infrastrutturazione, sia ricorrendo all'ULL
sia ricorrendo ad infrastrutture proprietarie.

   166. L'Autorita' concorda con l'operatore Fastweb sul principio in
base  al quale non e' corretto presentare l'interconnessione al DSLAM
quale  eventuale  soluzione  al  problema  della carenza di posizioni
aggiuntive ai permutatori, criticita' propria del mercato dei servizi
di  unbudling  del  local  loop. L'Autorita' ha imposto un obbligo di
accesso  e  di  uso  di  determinate  risorse  di  rete  al livello 1
(DSLAM) in  quanto ritiene tale obbligo proporzionato alla natura dei
problemi  competitivi identificati. L'Autorita', infatti, ritiene che
gli    obblighi   attualmente   vigenti,   che   non   prevedono   1'
interconnessione  a  tale  livello  di  rete, non siano sufficienti a
garantire  condizioni  di competitivita' nel mercato in oggetto ed in
quello a valle.

   167.  L'Autorita'  intende  precisare che l'esclusione dal mercato
rilevante   dei   servizi  di  accesso  voce  forniti  attraverso  le
tecnologie  VoIP,  e quindi la loro esclusione nel calcolo del valore
complessivo  del  mercato  e  delle  singole  quote  possedute  dagli
operatori,  non  pregiudica  la  possibilita'  per  gli  operatori di
offrire  tali  servizi  sulle  medesime  infrastrutture  che  vengono
utilizzate per la fornitura del servizio di trasmissione dati a banda
larga.  Pertanto, come verra' precisato meglio nella sezione relativa
alla  definizione  degli obblighi per le imprese che dispongono di un
significativo   potere   nel   mercato  dell'accesso  a  banda  larga
all'ingrosso,  l'Autorita'  intende precisare che l'imposizione degli
obblighi  in  materia  di  accesso e di uso di determinate risorse di
rete e di non discriminazione, deve garantire la piena liberta' degli
operatori   di   offrire  tutti  i  servizi  che  siano  tecnicamente
offribili.


   2.2.2.  Servizi  bitstream  vs  servizi  wholesale  su  fibra e su
satellite

   168.  Come  si e' ripetuto piu' volte, al momento non esistono nel
mercato  wholesale  offerte  di  connettivita'  in  fibra ottica. Gli
operatori   che  posseggono  un'infrastruttura  in  fibra  ottica  si
limitano  a  rifornire le proprie divisioni commerciali che vendono i
servizi   di   accesso  a  banda  larga  nel  mercato  retail.  Anche
relativamente  alla  connettivita' in tecnologia satellitare, sebbene
alcuni  accessi vengano venduti nel mercato all'ingrosso ad operatori
che  offrono connettivita' satellitare nel mercato finale (si veda il
citato accordo tra Netsystem e Telecom Italia), una quota consistente
degli  accessi wholesale viene fornita in regime di "autoproduzione".
D'altronde,  in assenza di regolamentazione, e' piuttosto improbabile
che  un  operatore  proprietario di rete renda disponibile la propria
infrastruttura  nel  mercato  wholesale  ad  altri operatori che sono
diretti concorrenti nel mercato retail.

   169.  L'Autorita'  ritiene  opportuno  far  rientrare  nel mercato
rilevante dell'accesso a banda larga all'ingrosso - oltre al servizio
bitstream  su  rame  -  gli  accessi  in  fibra  ottica e gli accessi
satellitari,  sia  che  siano  venduti ad altri operatori (ovvero nel
mercato  all'ingrosso) sia  che  siano  forniti come "autoproduzione"
(ovvero alle rispettive divisioni commerciali).

   170.  La  domanda  di  connettivita'  all'ingrosso  e' una domanda
derivata  dalla domanda di connettivita' presente nel mercato retail,
nel  quale rientrano - oltre ai servizi di accesso in tecnologia xDSL
-  anche  i  servizi  di  accesso  in  fibra  ottica  e  i servizi su
tecnologia   satellitare,   in   quanto  servizi  sostituibili.  Tale
sostituibilita'  esistente  a  livello  retail  determina di fatto un
vincolo  ai  comportamenti  competitivi  degli  operatori del mercato
wholesale  ed in particolare ad eventuali incrementi del prezzo della
connettivita'  wholesale.  Un eventuale aumento di prezzo di circa il
10%  dei  servizi DSL a livello wholesale si rifletterebbe infatti in
un incremento dei prezzi dei servizi DSL retail di una percentuale di
almeno  il 5%, in quanto il costo della componente wholesale in esame
rappresenta  circa  il  50% del prezzo del servizio retail (26). Tale
incremento  del  prezzo  del  servizio DSL retail determina con molta
probabilita'  uno  spostamento di una parte della domanda del mercato
finale  verso  servizi  sostituibili, in fibra ottica o su tecnologia
satellitare.  L'Autorita'  valuta l'entita' di tale spostamento della
domanda  retail  verso  servizi  sostituibili  sufficiente da rendere
l'incremento   del  prezzo  wholesale  non  profittevole,  in  quanto
comporta  un aumento della capacita' wholesale in fibra o satellitare
(fornita  sottoforma  di autoproduzione o venduta sul mercato) ed una
corrispondente    diminuzione    nella    vendita   all'ingrosso   di
connettivita' DSL.

   171.   L'analisi   appena   esposta   e'   inoltre  supportata  da
considerazioni di natura tecnica ed economica relative alla effettiva
praticabilita'  per un operatore in fibra o satellitare ad offrire un
servizio   wholesale   equivalente.   A  tale  proposito,  una  prima
considerazione  da  fare  e' che i servizi a banda larga in fibra non
sono  disponibili  in  tutte  le  aree dove e' presente la tecnologia
xDSL:  pertanto,  il vincolo - seppure indiretto - alle variazioni di
prezzo  della  connettivita'  DSL  esercitato  dalle offerte in fibra
ottica disponibili sul mercato retail potrebbe risultare piu' labile.
Tuttavia,  come  si  e'  visto al punto 120, la presenza di politiche
promozionali   e   commerciali  omogenee  a  livello  nazionale,  sia
dell'incumbent  sia degli operatori alternativi, dimostra l'esistenza
di  un  common  pricing  constraint  a livello nazionale. Inoltre, la
presenza   della   tecnologia  satellitare  su  pressoche'  tutto  il
territorio  nazionale  rende  i  servizi  a  banda  larga satellitari
complementari  dal punto di vista geografico, oltre che sostituti dal
punto di vista tecnico-economico, ed i numerosi accordi che si stanno
siglando  sul  mercato  ne  sono  una conferma: oltre all'accordo con
Netsystem,  Telecom  Italia  ha  recentemente avviato una partnership
tecnologica  con  Telespazio  e  Hughes  Network  Systems per fornire
servizi   a   banda   larga  via  satellite  alle  aziende  italiane;
analogamente Tiscali ha siglato un accordo con Eutelsat, e Noicom con
Skylogic  (societa'  partecipata  al 100% da Eutelsat) per sviluppare
ulteriormente   su   piattaforma  satellitare  i  propri  servizi  di
connettivita'   a   banda  larga,  soprattutto  dal  punto  di  vista
geografico.


   OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

   172. TI ritiene che la sostituibilita' asimmetrica esistente tra i
servizi  bitstream  ed  i servizi wholesale offerti mediante la fibra
ottica   e   la   tecnologia   satellitare   -  che  pure  giustifica
l'individuazione di un unico mercato rilevante - non debba comportare
in alcun modo un'omogeneita' di obblighi regolamentari per le diverse
tecnologie,     in     considerazione     dell'eterogeneita'    delle
caratteristiche  tecniche, della diffusione geografica, della domanda
e dell'offerta di mercato. In particolare, TI sostiene che poiche' la
fibra  ottica  - che costituisce, esplicitamente o implicitamente, un
input per la realizzazione del bitstreaming - non e' stata sottoposta
ad  obblighi nell'ambito del mercato n, 11 (accesso disaggregato), lo
stesso  approccio deve essere adottato anche per i servizi di accesso
a banda larga wholesale realizzati su fibra. Pertanto, TI auspica che
questi  ultimi  servizi  non siano soggetti ad obblighi di "accesso e
uso" e "orientamento al costo".

   173.  Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - e anche Fastweb,
Tele  2  e  Welcome  Italia  -  condividono  le conclusioni raggiunte
dall'Autorita'  sulla  sostituibilita'  tra  i  servizi bitstream e i
servizi  wholesale  su  fibra,  mentre manifestano delle perplessita'
relativamente alla sostituibilita' di questi con i servizi di accesso
via satellite monodirezionale.

   174.  AIIP  condivide  solo  in parte le conclusioni raggiunte sul
punto  dall'Autorita',  in  quanto,  pur  condividendo l'esistenza di
relazioni  di  sostituibilita'  tra  servizi  bitstream  su ADSL e su
satellite,   non   condivide,  invece,  l'esistenza  di  rapporti  di
sostituibilita'  tra  servizi bitstream su xDSL e servizi wholesale a
banda  larga su fibra ottica. Ad avviso di AIIP occorre individuare i
seguenti  mercati  dei  servizi  di  accesso a banda larga wholesale,
diversi  per  tecnologia  e domanda, su cui occorrera' valutare se vi
siano  operatori  (individualmente  o  collettivamente) dominanti  ed
individuare,   quindi   le   eventuali  misure  di  regolamentazione:
i) accesso  in  rame  tramite  tecnologie  xDSL; ii) accesso in Fibra
Ottica (FTII e FTB); iii) accesso da rete mobile.


   VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

   175.  L'Autorita'  ha  individuato un unico mercato dei servizi di
accesso ai dati a banda larga all'ingrosso comprendente le tecnologie
su rame, fibra ottica e satellite in virtu' dell'esistenza di stretti
vincoli  competitivi fra i prezzi dei servizi forniti ricorrendo alle
suddette  tecnologie.  In  tale  contesto,  l'Autorita'  ritiene  che
l'applicazione   di  differenti  obblighi  regolamentari  ai  servizi
forniti attraverso tecnologie differenti, o la rimozione degli stessi
in  relazione  ai  servizi  offerti  ricorrendo ad alcune tecnologie,
comporterebbe il rischio di arbitraggio regolamentare.

   176.   In   relazione  alle  perplessita'  manifestate  da  alcuni
operatori relativamente alla sostituibilita' fra servizi di accesso a
banda  larga  all'ingrosso  tramite  tecnologie in rame e fibra da un
lato  e  tramite  tecnologie  satellitari monodirezionali dall'altro,
l'Autorita'   ribadisce   i   risultati   della  propria  analisi  di
sostituibilita'   riportata  al  paragrafo  2.1.3  del  documento  di
consultazione  e  quanto  detto  ai  punti  84  ed  85  del  presente
documento.  In  ogni  caso,  come  sopra  esposto, una diversa e piu'
restrittiva    definizione    del   mercato   non   altererebbe   ne'
l'individuazione  del  soggetto  dotato  di  significativo  potere di
mercato, ne' i rimedi regolamentari ad esso applicati.

   177.  In fine, in relazione alle osservazioni di AIIP, l'Autorita'
ribadisce  tutte  le  valutazioni che la hanno portata a sostenere la
sostituibilita'  fra  tecnologie in fibra e rame ed a non individuare
l'accesso    da    rete   mobile   come   mercato   suscettibile   di
regolamentazione ex-ante.


   2.3  Il  mercato  geografico dei servizi di accesso in banda larga
all'ingrosso

   178. L'analisi del mercato al dettaglio dell'accesso ad Internet a
banda larga ha evidenziato l'esistenza di una sufficiente omogeneita'
nelle condizioni concorrenziali a livello nazionale (cfr. punti 116 -
129).  Infatti,  nonostante  si  stia assistendo allo sviluppo di una
maggiore  concorrenza nelle aree del paese ove - oltre alle offerte a
banda  larga di TI e degli OLO che ricorrono alle offerte bitstream -
sono  presenti  offerte  di  operatori  facilito based concorrenti di
Telecom   Italia  c  di  operatori  che  hanno  acquistato  linee  in
unbundling,   l'Autorita'   ritiene   che   l'effettivo   livello  di
competizione  sviluppatosi  nel  mercato  sia ancora sufficientemente
omogeneo nel territorio nazionale.

   179.    L'analisi    del   corrispondente   mercato   all'ingrosso
dell'accesso   a   banda   larga,  rileva  una  maggiore  omogeneita'
geografica  delle  condizioni concorrenziali. Infatti Telecom Italia,
al  momento,  e'  pressoche'  l'unico  operatore che offre servizi di
accesso  a  banda  larga  all'ingrosso in tecnologia DSL a condizioni
regolamentate,  non  discriminatorie  e omogenee a livello nazionale.
Come  si  vedra'  con  maggior  dettaglio  nel capitolo relativo alla
valutazione  del  significativo potere di mercato, ad eccezione delle
offerte  all'ingrosso  di  connettivita'  satellitare  di  Netsystem,
l'offerta  wholesale  di  collegamenti  a  banda  larga  da  parte di
operatori alternativi a Telecom Italia risulta un fenomeno ancora del
tutto  residuale  e rappresenta, sostanzialmente, la cessione a terzi
di  contratti wholesale acquistati originariamente da Telecom Italia.
Gli operatori che hanno acquistato linee in ULL e gli altri operatori
facility  based  diversi da Telecom Italia (come Fastweb) non offrono
servizi  a  larga  banda  wholesale,  ma  si  limitano a rifornire le
proprie divisioni commerciali. Pertanto, nel mercato all'ingrosso, le
condizioni  concorrenziali  appaiono  piuttosto  uniformi  anche cori
riferimento  alle aree in cui a livello retail si sta assistendo allo
sviluppo  di  una  maggiore  competizione (evidenziate in verde nella
Figura 2).

   180.  L'Autorita'  ritiene quindi che la dimensione geografica del
mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso sia corrispondente al
territorio nazionale.


   OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

   181. La maggior parte degli operatori - Albacom, Atlanet, Eutelia,
Tiscali  e  Wind  -  ed  anche  Fastweb.  Tele  2  e Welcome Italia -
condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  individuare  un  unico
mercato nazionale dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso.

   182.  Invece,  TI  riprende  le medesime argomentazioni utilizzate
nella  risposta  al  quesito 4 della consultazione pubblica, relativo
alla  dimensione geografica del mercato dell'accesso a banda larga al
dettaglio.  Pur  condividendo l'orientamento dell'Autorita' in merito
all'estensione  nazionale  del  mercato  dell'accesso  a banda larga,
infatti,  TI  sottolinea  la  presenza  di alcune aree geografiche (i
principali sei distretti telefonici: Bologna, Genova, Milano, Napoli,
Roma e Torino) in cui la concorrenza nei mercati dell'accesso a banda
larga  wholesale  e' piu' sviluppata della media nazionale. Pertanto,
TI  auspica  che nella delibera conclusiva sul mercato 12 l'Autorita'
consideri   la   presenza   delle   suddette  condizioni  competitive
differenziate  geograficamente  e  ne  derivi,  di  conseguenza,  una
differenziazione   dei  rimedi  regolamentari,  come  ad  esempio  la
possibilita'  di  non  notificare  TI  come  operatore SPM nelle aree
(principali 6 distretti) a maggiore pressione competitiva.

   183.  Infine,  AIIP  e'  d'accordo  nel  considerare  come  aventi
estensione  nazionale  sia  il mercato dei servizi di accesso a banda
larga all'ingrosso via xDSL sia quello dei servizi di accesso a banda
larga   mobile  all'ingrosso.  AIIP  ritiene,  invece,  che  l'ambito
geografico  dei  servizi  di  accesso  a banda larga all'ingrosso via
fibra  ottica  sia  locale,  con  estensione  geografica comunale, in
ragione   della  necessita'  di  ottenere  specifiche  autorizzazioni
comunali  per  gli scavi necessari alla installazione dei cavidotti e
alla posa della fibra ottica.


   VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

   184.  L'Autorita'  ribadisce  in primo luogo quanto illustrato nel
mercato  retail  secondo  cui,  allo stato attuale, l'accesso a banda
larga    presenta,    in    termini   di   contesto   concorrenziale,
caratteristiche   di   omogeneita'   territoriale.   Le   riscontrate
diversita'  in  alcune  aree  del Paese, nella presenza delle diverse
infrastrutture  trasmissive, non si traducono in una definizione piu'
ristretta  del mercato geografico in quanto le condizioni competitive
sono  risultate  sufficientemente  omogenee  su  tutto  il territorio
nazionale.

   185.   Tali   considerazioni   valgono  a  fortiori,  nel  mercato
all'ingrosso dell'accesso a banda larga. Infatti nel caso del mercato
wholesale   le   caratteristiche   della   domanda   non   presentano
differenziazioni  di tipo territoriale. La gran parte degli operatori
richiede,  infatti, servizi all'ingrosso di accesso a larga banda per
fornire  servizi  retail  su  tutto il territorio nazionale. Inoltre,
l'attuale   marginalita'  (se  non  assenza) di  offerta  di  servizi
wholesale  in  fibra  ottica  rende  le  caratteristiche dell'offerta
ancora piu' omogenee rispetto a quelle del mercato al dettaglio.

   186.  In virtu' di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che le
osservazioni  formulate  da TI e da AIIP non possano essere accolte e
che  il  mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga, comprensivo
delle  sopra  menzionate tecnologie trasmissive (xDSL, fibra ottica e
satellite), si caratterizzi come mercato nazionale.


   2.4. Conclusioni sulla definizione dei mercati

   187.  Il  mercato  all'ingrosso  di  connettivita'  a  banda larga
definito   dall'Autorita'   comprende   la  domanda  e  l'offerta  di
connettivita'  su  tecnologie  xDSL,  su fibra ottica e su tecnologia
satellitare; il mercato identificato ha dimensione nazionale.


   OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI

   188.  TI ritiene che esista una sostituibilita' asimmetrica tra le
tecnologie  xDSL e la fibra ottica, evidenziando che le tecnologie in
rame  sono utilizzate per la fornitura di servizi base, mentre quelle
in  fibra ottica sono utilizzate per la fornitura di servizi avanzati
e  innovativi.  Pertanto, TI richiede che i servizi bitstream offerti
su   fibra   non   siano   sottoposti  a  regolamentazione  ex  ante,
coerentemente  con  quanto  stabilito dall'Autorita' nell'analisi del
mercato  dell'accesso  disaggregato  all'ingrosso  (mercato  11 della
Raccomandazione).  Inoltre,  riguardo  la  dimensione  geografica del
mercato,  TI  ritiene  che,  pur  essendo  un  mercato nazionale, sia
necessario  considerare  che in alcune aree geografiche (i principali
sei  distretti  telefonici:  Bologna,  Genova, Milano, Napoli, Roma e
Torino) la   concorrenza  nei  mercati  dell'accesso  a  banda  larga
wholesale e' piu' sviluppata della media nazionale.

   189. Albacom, Atlanet, Eutelia, Tiscali e Wind - ed anche Fastweb,
Tele   2  e  Welcome  Italia  -  concordano  sostanzialmente  con  le
conclusioni  raggiunte  dall'Autorita'  sulla definizione del mercato
dei  servizi  di  accesso  in  banda  larga all'ingrosso, fatto salvo
quanto  precisato nelle risposte alle domande 6, 7 e 8. Inoltre, tali
operatori  aggiungono  un'osservazione  relativa  alle  tecnologie di
accesso wireless fisse (Wi-Fi e Wi-Max). Essi ritengono che - sebbene
sia  probabile  che  tali tecnologie continueranno a giocare un ruolo
complementare  rispetto  alle altre tecnologie di accesso per fornire
la  banda  larga ad utilizzatori nomadi (aeroporti, alberghi, ecc.) -
sia  necessario  che  la  regolamentazione  di  settore impedisca per
questi  servizi  la  precostituzione  di  posizioni  di  monopolio o,
comunque,  limitazioni  alla  concorrenza  effettuate  da parte di TI
tramite l'esclusione di altri operatori.

   190.  AIIP,  invece,  non  condivide  completamente  tale  analisi
poiche'  ritiene,  innanzitutto, che il servizio Internet includa non
solo l'accesso alla rete, ma molte altre componenti di servizio, come
i  servizi di posta elettronica, di calendaring, di hosting, di dies,
di   VoIP.   Pertanto,  AIIP  sostiene  che,  essendo  possibile  una
differenziazione  del  servizio sulla base dei servizi complementari,
la  "rivendita"  -  servizio che va dall'utente fino al punto 4 della
figura 3 del documento di consultazione - non si prefigura come "pura
rivendita"  e  quindi  deve fare parte del mercato oggetto d'analisi.
Inoltre,   AIIP   evidenzia  che  Fastweb  ha  accordi  di  fornitura
dell'accesso  in fibra nel mercato all'ingrosso. ad esempio con IBM e
Tsystems.


   VALUTAZIONI DELL'AUTORITA'

   191.   In  tema  di  sostituibilita'  fra  tecnologie  in  rame  e
tecnologie   in   fibra,   l'Autorita'  ribadisce  le  argomentazioni
sviluppate  nel  documento  di  consultazione  e  rinnova i timori di
arbitraggio  regolamentare,  che  potrebbe  sorgere  qualora  le  due
differenti     tecnologie    fossero    sottoposte    a    differente
regolamentazione, richiamati al punto 175.

   192.   L'Autorita'   condivide  le  osservazioni  degli  operatori
Albacom.  Atlanet,  Eutelia, Tiscali, Wind, Fastweb, Tele 2 e Welcome
Italia  circa  l'importanza  di impedire la costituzione di posizioni
dominanti nella fornitura di servizi di accesso a banda larga tramite
tecnologie  wireless  fisse  (WI-FI  WI-MAX) e circa il loro ruolo di
complementarieta'  con  le altre tecnologie di accesso a banda larga.
Per  queste  ragioni,  alle suddette tecnologie, in quanto utilizzate
congiuntamente  ai  servizi  bitstream, l'Autorita' applica le misure
regolamentari di cui al punto 350.

   193.  L'Autorita'  ritiene  che  i  servizi  di posta elettronica,
calendaring,   hosting,   dns   resolution,   solitamente   (ma   non
necessariamente, almeno per alcuni di essi) forniti congiuntamente ai
servizi di accesso ai dati a banda larga, configurandosi come servizi
accessori   rispetto   al   servizio   principale   di  accesso,  non
caratterizzino   sufficientemente  il  servizio  finale  da  renderlo
riconoscibilmente   differente   e  quindi  distinguibile  da  quello
dell'operatore   che   fornisce  il  servizio.  Per  questa  ragione,
coerentemente  con le prescrizioni della Raccomandazione al paragrafo
4.2.2,  l'Autorita'  preferisce escludere i servizi di pura rivendita
(forniti al livello 4 della Figura 3).



   3. VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO


   Introduzione

   194. Il principale elemento di novita' introdotto dal nuovo quadro
normativo,  in  relazione al processo di definizione e di valutazione
del  significativo potere di mercato, e' costituito dall'allineamento
della  definizione  di  significativo potere di mercato a quella data
dalla  Corte  di  giustizia  europea  per  la  nozione  di  posizione
dominante di cui all'articolo 82 del trattato CE. Difatti, il Codice,
all'articolo  17,  comma  2,  afferma  che "si presume che un'impresa
disponga  di un significativo potere di mercato se, individualmente o
congiuntamente  con  altri,  gode di una posizione equivalente ad una
posizione  dominante  ossia  una posizione di forza economica tale da
consentirle  di  comportarsi  in misura notevole in modo indipendente
dai  concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Una
sintesi  degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione
del    concetto   di   posizione   dominante   nell'industria   delle
comunicazioni  elettroniche  e'  contenuta nelle Linee guida dell' 11
luglio  2002  che  le  ANR  devono  tenere  in  massimo  conto  nello
svolgimento  delle loro analisi di mercato (articolo 17, comma 3, del
Codice).

   195.  Le  linee direttrici al paragrafo 70 stabiliscono che le ANR
devono  fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi
della  Commissione  ed  alla  relativa  giurisprudenza della Corte di
giustizia  e  del  Tribunale  di  primo grado in materia di posizione
dominante.  In  realta'  l'applicazione  ex  ante  della  nozione  di
significativo  potere  di  mercato  da parte delle ANR richiedera' un
adeguamento  delle  modalita'  di  valutazione  del potere di mercato
utilizzate  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza,  in  virtu' della
considerazione  che  le ANR si baseranno, necessariamente, su ipotesi
diverse   da  quelle  assunte  dalle  Autorita'  per  la  concorrenza
nell'applicazione  retrospettiva dell'articolo 82. In particolare, le
decisioni  dell'Autorita'  si  avvarranno, inter alia, di elementi di
tipo  previsionale basati su dati ed informazioni circa le condizioni
del  mercato  disponibili  al  momento dell'adozione della decisione.
L'orizzonte  previsionale  verra' calibrato sulla periodicita' che il
Codice  impone  per  le analisi di mercato, che come gia' specificato
altrove, e' pari a 18 mesi.

   196. Il potere di mercato di un'impresa si estrinseca e, pertanto,
si  misura, principalmente sulla base della capacita' dell'impresa in
questione di aumentare i prezzi senza che cio' comporti una riduzione
apprezzabile  delle  vendite  o dei ricavi a favore di altre imprese.
Tale  capacita'  e'  sottoposta  ad  una  serie  di  vincoli  di tipo
concorrenziale   provenienti   sia   dai  concorrenti  che  l'impresa
fronteggia  direttamente  nel proprio mercato di appartenenza, sia da
imprese  che  potrebbero  decidere  di  entrare  nel  mercato a medio
termine  qualora  si  verifichi  un  piccolo,  ma significativo e non
transitorio, aumento dei prezzi.

   197.  La  quota  di  mercato  detenuta  da  un'impresa puo' essere
utilizzata quale indicatore della competitivita' del mercato. Sebbene
nel  nuovo quadro regolamentare il ruolo delle quote di mercato nelle
analisi  concorrenziali  risulti  ridimensionato  rispetto  al quadro
precedente,  le  linee direttrici della Commissione, al paragrafo 75,
ricordano  espressamente  che  "le quote di mercato sono spesso usate
come  indicatore  indiretto del potere di mercato". Inoltre, anche se
al  paragrafo 76 si afferma che nel caso di prodotti differenziati e'
preferibile  utilizzare  quote  di  mercato  calcolate sulla base del
valore  delle  vendite,  al  successivo  paragrafo 77, si afferma che
"spetta  alle  ANR  decidere  i  criteri  piu' adatti per misurare la
presenza  sul  mercato", salvo pero' fornire alcune indicazioni circa
le modalita' di calcolo piu' adatte in alcuni dei mercati individuati
dalla Raccomandazione.

   198.  La quota di mercato, pero', non puo' essere utilizzata quale
unico indicatore del potere di mercato e le linee guida, al paragrafo
78,  ricordano  che  le  Autorita' di regolamentazione devono percio'
"intraprendere  un'analisi  completa  e globale delle caratteristiche
economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa
l'esistenza  di  un significativo potere di mercato". A tal proposito
vengono  indicati  quali  criteri  per  la  misurazione del potere di
mercato, inter alia, la dimensione globale dell'impresa, il controllo
di    infrastrutture    difficilmente    duplicabili,   le   barriere
all'ingresso,   le   economie   di   scala   e  di  diversificazione,
l'integrazione  verticale,  la  rete  di distribuzione e vendita e la
concorrenza potenziale.

   199.   Il  riscontro  di  una  posizione  di  dominanza  non  puo'
prescindere  da  una valutazione della facilita' di ingresso e quindi
delle  barriere all'ingresso. Le principali barriere all'ingresso nel
settore  delle  comunicazioni  sono costituite da vincoli normativi e
dalla  necessita'  di  effettuare  notevoli  investimenti, non sempre
recuperabili.  Per  quanto  riguarda i primi si pensi, ad esempio, al
caso  in  cui  si  e'  fissato  un limite al numero di imprese aventi
accesso  allo  spettro  radio  per l'offerta di servizi connessi. Per
quanto  riguarda i secondi, si consideri l'incidenza sui costi totali
di  produzione  di  investimenti  in  capitale fisso con limitati usi
alternativi  al  di  fuori  dell'industria  delle comunicazioni. Tali
barriere   all'ingresso,  pero',  possono  rivestire  un  ruolo  meno
importante nei mercati caratterizzati da elevati tassi di innovazione
tecnologica,   come  e'  il  caso  per  determinati  servizi/reti  di
comunicazione elettronica.

   200. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformita'
con  l'articolo  82 del trattato CE, che "un'impresa puo' detenere un
rilevante  potere  di  mercato,  ossia  puo'  detenere  una posizione
dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene
il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione
e  la  giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o
piu'  imprese  detengano una posizione dominante collettiva quando in
rapporto  ai  loro  clienti e concorrenti si presentino come un'unica
impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Si noti che
la  Commissione  ha  affermato che l'assenza di concorrenza effettiva
non  necessariamente  deve  essere ricondotta all'esistenza di legami
economici,  nel  senso  di legami strutturali, o ad altri fattori che
potrebbero dar luogo a qualche forma di correlazione fra le imprese.

   201. Le Linee guida specificano, al paragrafo 96, che le Autorita'
nazionali  di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle
condizioni  possano  favorire l'insorgenza di una posizione dominante
collettiva,  devono considerare: i) se le caratteristiche del mercato
siano  tali  da  favorire  un  coordinamento  tacito,  e  ii) se tale
coordinamento   sia   sostenibile.  Affinche'  il  coordinamento  sia
sostenibile e' necessario che non vi siano incentivi per le imprese a
sottrarsi  al coordinamento, nonostante le possibilita' di ritorsione
degli  altri  componenti del cartello collusivo, e che gli acquirenti
ed  i concorrenti marginali e/o potenziali non abbiano la capacita' o
non siano motivati ad opporsi a tale forma di coordinamento.

   202. Al paragrafo 97, le Linee guida affermano che, fatta salva la
giurisprudenza  della Corte di Giustizia in materia, e' probabile che
una  posizione dominante collettiva si verifichi allorche' sussistano
alcune  specifiche  condizioni  di mercato tra le quali si ricordano:
un'elevata  concentrazione,  un  parallelismo  fra  la  struttura dei
prezzi  e  dei  costi,  una  crescita  moderata  o  stagnazione della
domanda,   una   scarsa  elasticita'  della  domanda,  una  maturita'
tecnologica  e una conseguente assenza di innovazione tecnologica, la
sussistenza  di  legami  e  interconnessioni  anche  informali fra le
imprese, la mancanza di concorrenza potenziale.


   3.1. L'ANALISI SUL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

   203.  In  questa  sezione si procede alla valutazione del grado di
concorrenza  effettiva  presente sul mercato rilevante individuato al
fine di verificare l'esistenza di imprese che godano, individualmente
o  congiuntamente  con altre, di una posizione dominante. L'Autorita'
nelle   proprie  valutazioni  terra'  in  massima  considerazione  le
indicazioni fornite all'interno delle Linee guida.

   204.  Si  ritiene  che in relazione al mercato della banda larga i
criteri  piu'  importanti per la valutazione del significativo potere
di mercato siano: la dinamica del mercato e l'ampiezza delle quote di
mercato,   la  dimensione  delle  barriere  all'ingresso,  ovvero  la
presenza  di economie di scala e di diversificazione, di sunk costs e
di switching costs, la facilita' di accesso alle risorse finanziarie,
la   presenza   di  vantaggi  tecnologici  ed  altre  caratteristiche
strutturali   del   mercato,  quali  l'integrazione  verticale  degli
operatori, e l'esistenza di un contropotere di acquisto della domanda
di mercato.

   205.   Alcune   delle   informazioni   e   dei   dati   utilizzati
dall'Autorita'  per la valutazione del grado di concorrenza esistente
nel   mercato   rilevante  sono  direttamente  afferenti  al  mercato
wholesale ed altre sono relative al corrispondente mercato retail, in
quanto  caratterizzanti  l'analisi  al livello wholesale. Ad esempio,
come  viene  illustrato  in  seguito  con maggior dettaglio, la stima
delle  quote  di  mercato degli operatori nel mercato wholesale si e'
avvalsa  anche di informazioni relative al mercato retail, cosi' come
la  dinamica  del mercato e' stata valutata anche sulla base dei dati
retail.


   Struttura del mercato

   206.  Come  gia' richiamato nel capitolo relativo alla definizione
del mercato del prodotto, alla fine del 2003 in Italia - ad eccezione
di  un limitato numero di accessi offerti via satellite - il servizio
a flusso numerico in tecnologia xDSL (bitstream access) rappresentava
pressoche'  l'unica  tipologia  di  accesso a banda larga venduta nel
mercato all'ingrosso:
    a.  oltre  a Telecom Italia, vi era un esiguo numero di operatori
che offrivano servizi DSL nel mercato;
    b. un unico operatore vendeva accessi satellitari.


   Articolazione dell'offerta di Telecom Italia

   207.  Telecom Italia offre diversi servizi riguardanti l'accesso a
banda  larga  con  interconnessione in ATM con la rete dell'operatore
acquirente del servizio.

   208.  La  ripartizione  del  territorio  nazionale  e'  in aree di
Raccolta,   a   cui   corrisponde  un  nodo  di  raccolta.  L'OLO/ISP
collegandosi al nodo di raccolta puo' fornire il servizio agli utenti
afferenti  a  alla  corrispondente  Area  di  Raccolta.  Il  rapporto
contrattuale  con  i  singoli  utilizzatori finali viene intrattenuto
direttamente da ciascun operatore, senza il coinvolgimento di Telecom
Italia (27).


   3.1.1. La dinamica del mercato

   209.  Al  30  giugno 2003, il numero di collegamenti a banda larga
complessivamente attivati nel mercato retail, indipendentemente dalla
modalita'  tecnica di realizzazione della connessione, risulta essere
di  poco  inferiore  ad  1.700.000.  La  tabella  seguente  mostra il
contributo  di  ciascuna tecnologia al totale dei volumi del mercato.
Le  prime  due  righe  specificano,  all'interno della famiglia delle
tecnologie  DSL,  il peso relativo dell'ADSL e delle altre tecnologie
DSL.


   Tabella 10 - Numero di collegamenti a banda larga in Italia


        ---->   Vedere tabelle 10  a pag. 79 del S.O.  <----


   210.  Dalla  Tabella  10  si  puo' verificare il ruolo sempre piu'
determinante  dei  collegamenti ADSL nello sviluppo del mercato della
banda   larga.   Tuttavia,   nel  periodo  della  rilevazione  si  e'
riscontrata   la   costante  crescita  del  numero  dei  collegamenti
realizzati  in  ciascuna  delle  tecnologie considerate, anche se con
tassi  di  sviluppo  significativamente  differenti, come illustra la
Tabella  11.  In particolare, si puo' notare che il tasso di crescita
del  numero  di  linee  ADSL si sia costantemente mantenuto ben al di
sopra  di quello del mercato, giustificando, in tal modo, i risultati
illustrati  in  Tabella  10.  Il  numero  dei  collegamenti  in altre
tecnologie   DSL,   invece,  seppur  registrando  comunque  tassi  di
variazione positivi, si e' mantenuto su livelli decisamente inferiori
a  quelli  registrati  nel  mercato  complessivo per tutto il periodo
della rilevazione. Il numero dei collegamenti in fibra e satellitari,
infine,  ha mostrato un andamento approssimativamente in linea con la
dinamica del mercato complessivo.


   Tabella 11 - Tasso di sviluppo dei collegamenti a banda larga (dic
2001 - giugno 2003) 28


         ---->   Vedere tabella 11 a pag. 80 del S.O.  <----


   3.1.2.  L'assetto competitivo del mercato dell'accesso ad Internet
a banda larga al dettaglio

   211.  La  seguente tabella illustra le quote di mercato, calcolate
in   riferimento   al   numero   dei   collegamenti   a  banda  larga
complessivamente attivati nel mercato retail (indipendentemente dalla
tecnologia  della  connessione). La prima riga della tabella illustra
la   quota   di  mercato  in  volumi  di  Telecom  Italia,  calcolata
utilizzando  come  base  di  riferimento  il  numero  complessivo dei
collegamenti  a  banda  larga,  con  qualunque  tecnologia siano essi
realizzati.


   Tabella 12 - Quote di mercato nel mercato retail


         ---->   Vedere tabella 12 a pag. 80 del S.O.  <----


   212.   L'importanza  della  tecnologia  DSL  nella  determinazione
dell'evoluzione  del  mercato  in  esame  suggerisce  di  focalizzare
l'analisi delle quote di mercato degli operatori presenti sul mercato
sulla  suddetta  tipologia  di  connessioni.  La Tabella 13 mostra le
quote  di  mercato  in  volumi  (numero di collegamenti attivati) nel
segmento di collegamenti a banda larga in tecnologia DSL.


   Tabella  13  -  Quote di mercato sul numero di linee xDSL (mercato
retail)


         ---->   Vedere tabella 13 a pag. 81 del S.O.  <----


   213.  Dal  confronto  con le quote di mercato calcolate sul numero
totale  dei  collegamenti  a  banda  larga  complessivamente attivati
(Tabella 12), si nota l'aumento decisamente significativo della quota
di  mercato  di  Telecom  Italia  se  si  restringe l'analisi ai soli
collegamenti   in   tecnologia  DSL.  Tale  risultato  e'  confermato
dall'analisi delle quote di mercato in ricavi (Tabella 14).


   Tabella  14  -  Quote di mercato sui ricavi da linee xDSL (mercato
retail)


         ---->   Vedere tabella 14 a pag. 81 del S.O.  <----


   214.  L'analisi  delle  quote  di  mercato  calcolate  sui  ricavi
(Tabella 14) non solo conferma i risultati dell'analisi in volumi, ma
ne rafforza le conclusioni. Infatti, l'aumento della quota di mercato
di  Telecom  Italia, se calcolata sul totale dei ricavi DSL piuttosto
che  sul numero di collegamenti corrispondenti, dimostra la posizione
di notevole forza raggiunta da quest'ultimo operatore nel segmento di
mercato dei collegamenti a banda larga in tecnologia DSL.

   215.  Le  conclusioni appena riferite conservano la loro validita'
anche  nel caso in cui si voglia segmentare ulteriormente il segmento
dei  collegamenti  a  banda  larga  in  tecnologia  DSL considerando,
quindi,   separatamente  i  collegamenti  ADSL  da  quelli  in  altre
tecnologie  DSL  (genericamente,  xDSL).  Il  segmento di mercato dei
collegamenti  a  banda  larga  in  tecnologie DSL, al 30 giugno 2003,
risulta  essere costituito da circa 1.450.000 linee attive, di cui la
maggior  parte  in  tecnologia  ADSL.  La Tabella 15 dimostra il peso
preponderante,  in  termini  di volumi, del numero di collegamenti in
tecnologia ADSL sul totale dei collegamenti in tecnologia DSL (ADSL e
xDSL).  In  termini  di  ricavi, invece, i collegamenti in tecnologia
xDSL  mostrano  una  redditivita'  decisamente maggiore di quella dei
collegamenti  ADSL.  Appare  evidente,  comunque, che la dinamica del
mercato   suggerisce,   nel   periodo   sottoposto   ad   esame,   un
riallineamento  dell'incidenza  dei  collegamenti  ADSL in termini di
ricavi  agli  elevati  valori  rilevati nel caso dei volumi. Bisogna,
tuttavia,  precisare  che  la  dinamica  di cui si e' appena riferito
discende  esclusivamente  dal maggior tasso di crescita del numero di
collegamenti  in tecnologia ADSL, rispetto a quello rilevato nel caso
dei collegamenti xDSL.


   Tabella  15  -  Incidenza  dei  collegamenti  ADSL  sul totale dei
collegamenti xDSL (mercato retail)


         ---->   Vedere tabella 15 a pag. 82 del S.O.  <----


   216.  Le  tabelle seguenti (Tabella 16 e Tabella 17) illustrano le
quote   di  mercato,  in  volumi  ed  in  ricavi,  nel  segmento  dei
collegamenti a banda larga realizzati con tecnologia ADSL.


   Tabella  16  -  Quote  di mercato sul numero dei collegamenti ADSL
(mercato retail)


         ---->   Vedere tabella 16 a pag. 82 del S.O.  <----


   Tabella  17  -  Quote di mercato sui ricavi da linee ADSL (mercato
retail)


         ---->   Vedere tabella 17 a pag. 83 del S.O.  <----


   217.  L'analisi  congiunta  della  Tabella  16  e della Tabella 17
conferma  i  valori  estremamente  elevati  raggiunti  dalla quota di
mercato  di  Telecom  Italia,  sia in volumi che in ricavi, che erano
stati  rilevati  nel calcolo delle quote di mercato sull'aggregazione
dei  servizi  ADSL  ed  xDSL  (cfr.  Tabella  13  e  Tabella  14). In
particolare,  comunque,  si rileva che la quota di mercato di Telecom
Italia  e'  sempre inferiore a quella rilevata nell'analisi congiunta
delle  due  tecnologie  in  esame  (ADSL e xDSL). Di conseguenza, non
potremo  che aspettarci livelli piu' elevati, nel calcolo della quota
di  mercato  di  Telecom  Italia, per quanto riguarda il segmento dei
collegamenti  a  banda  larga in tecnologia xDSL. Le seguenti tabelle
riportano  il  risultato  del  calcolo  delle  quote  di  mercato nel
segmento xDSL.


   Tabella  18  -  Quote di mercato sul numero di linee xDSL (mercato
retail)


         ---->   Vedere tabella 18 a pag. 83 del S.O.  <----


   Tabella  19  -  Quote di mercato sui ricavi da linee xDSL (mercato
retail)


         ---->   Vedere tabella 19 a pag. 83 del S.O.  <----


   218. La Tabella 18 e la Tabella 19 mostrano, come gia' anticipato,
un  livello  estremamente  elevato  della quota di mercato di Telecom
Italia,  sia  in ricavi sia in volumi. Quanto appena affermato lascia
supporre  che,  nel  periodo  sottoposto  a rilevazione, il complesso
delle offerte alternative, a quella proposta da Telecom Italia, fosse
rivolto  ad una quota residuale del mercato, soprattutto nel segmento
dei collegamenti xDSL.

   219.  L'analisi  delle  quote  di mercato nei segmenti individuati
dalle  tecnologie satellitari ed in fibra ottica risulta semplificata
dalla  minore  diffusione  delle  suddette  tipologie  di connessione
rispetto  a  quelle  xDSL.  Infatti,  come  illustra la Tabella 10, i
collegamenti  in  fibra  ottica  e  quelli  in tecnologia satellitare
rappresentano,  al 30 giugno 2003, rispettivamente il 7,7% ed il 5,3%
del  mercato.  Inoltre,  la  struttura  dell'offerta  nelle  suddette