(Statuto - art. 35)
                              Art. 35. 
 
  La   Regione   promuove   la   partecipazione   democratica    alla
determinazione delle  proprie  scelte  legislative  e  amministrative
mediante il concorso dei cittadini e degli enti locali, e gli apporti
autonomi dei sindacati, delle organizzazioni  sociali,  economiche  e
professionali. 
  A tale scopo, la Regione riconosce il diritto dei cittadini,  degli
enti locali, delle organizzazioni sindacali,  sociali,  economiche  e
professionali  alla  informazione  sulla  attivita'   legislativa   e
amministrativa  regionale  come  condizione  indispensabile  per  una
completa partecipazione. 
  Il dovere di informazione e' assolto secondo quanto previsto  dalla
legge regionale, anche mediante l'impiego di  speciali  strumenti  di
comunicazione e con diretti incontri degli organi  regionali  con  le
rappresentanze degli enti e organismi di cui al primo comma. 
  La Regione consulta le predette rappresentanze sulle  questioni  di
interesse generale  promuovendo  conferenze  regionali  su  specifici
problemi e  in  particolare  per  quanto  attiene  la  programmazione
regionale. 
  Le Province, i Comuni  e  gli  altri  enti  locali  e  i  direttivi
regionali dei sindacati e delle organizzazioni sociali, economiche  e
professionali, quando  ne  facciano  richiesta,  sono  sentiti  dalla
Giunta e dalle Commissioni consiliari.