Art. 35. La Regione promuove la partecipazione democratica alla determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative mediante il concorso dei cittadini e degli enti locali, e gli apporti autonomi dei sindacati, delle organizzazioni sociali, economiche e professionali. A tale scopo, la Regione riconosce il diritto dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali alla informazione sulla attivita' legislativa e amministrativa regionale come condizione indispensabile per una completa partecipazione. Il dovere di informazione e' assolto secondo quanto previsto dalla legge regionale, anche mediante l'impiego di speciali strumenti di comunicazione e con diretti incontri degli organi regionali con le rappresentanze degli enti e organismi di cui al primo comma. La Regione consulta le predette rappresentanze sulle questioni di interesse generale promuovendo conferenze regionali su specifici problemi e in particolare per quanto attiene la programmazione regionale. Le Province, i Comuni e gli altri enti locali e i direttivi regionali dei sindacati e delle organizzazioni sociali, economiche e professionali, quando ne facciano richiesta, sono sentiti dalla Giunta e dalle Commissioni consiliari.