(Statuto - art. 36)
                              Art. 36. 
 
  Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire  al
Consiglio, nei termini  stabiliti  dal  Regolamento,  osservazioni  e
proposte sui progetti di legge in discussione. 
  Tali osservazioni  e  proposte  sono  esaminate  dalla  Commissione
competente che ne fa adeguata menzione nella relazione al Consiglio. 
  Su richiesta di un quarto dei componenti, la Commissione, prima  di
riferire sul  progetto,  e'  tenuta  a  procedere  all'audizione  dei
cittadini, associazioni o enti che si siano avvalsi  del  diritto  di
cui al primo comma.