Art. 14. La Regione assume quale primario obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico regionale, la realizzazione di una condizione, di piena occupazione. La Regione adotta le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprieta' privata; promuove investimenti pubblici a fini produttivi ed occupazionali; favorisce l'assunzione, da parte di enti pubblici o comunita' di lavoratori, della gestione di imprese, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.