(Statuto - art. 14)
                              Art. 14. 
 
  La Regione assume quale primario obiettivo sociale e quale  fattore
essenziale dello sviluppo economico regionale,  la  realizzazione  di
una condizione, di piena occupazione. 
  La Regione adotta le misure necessarie per assicurare  la  funzione
sociale della proprieta' privata; promuove  investimenti  pubblici  a
fini produttivi ed occupazionali; favorisce l'assunzione, da parte di
enti pubblici o comunita' di lavoratori, della gestione  di  imprese,
nei limiti stabiliti dalla Costituzione.