Art. 16. La Regione assume la programmazione come metodo democratico di una azione volta a realizzare lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale, le riforme di struttura ed i fini sociali previsti dalla Costituzione. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, e con l'autonomo apporto dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, economiche e sociali, concorre alla determinazione degli obiettivi generali del piano economico nazionale, alla sua formazione ed attuazione, e adotta un piano regionale di sviluppo. Per l'attuazione del piano, la Regione predispone programmi pluriennali di attivita' e di spese per le materie di sua competenza nonche' per le materie ad essa delegate dallo Stato. La legge detta norme per la formazione, aggiornamento e attuazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi pluriennali. La legge assicura l'autonomia della ricerca economico-sociale, promuovendo la creazione di una istituzione regionale per la ricerca, con la collaborazione e partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali della Regione.