(Statuto - art. 16)
                              Art. 16. 
 
  La Regione assume la programmazione come metodo democratico di  una
azione volta  a  realizzare  lo  sviluppo  equilibrato  dell'economia
regionale, le riforme di struttura ed i fini sociali  previsti  dalla
Costituzione. 
  La Regione, in collaborazione con gli enti locali, e con l'autonomo
apporto  dei  partiti  politici,  delle   organizzazioni   sindacali,
economiche e sociali, concorre alla  determinazione  degli  obiettivi
generali del  piano  economico  nazionale,  alla  sua  formazione  ed
attuazione, e adotta un piano regionale di sviluppo. 
  Per  l'attuazione  del  piano,  la  Regione  predispone   programmi
pluriennali di attivita' e di spese per le materie di sua  competenza
nonche' per le materie ad essa delegate dallo Stato. 
  La legge detta norme per la formazione, aggiornamento e  attuazione
del piano regionale di sviluppo e dei programmi pluriennali. 
  La legge  assicura  l'autonomia  della  ricerca  economico-sociale,
promuovendo la creazione di una istituzione regionale per la ricerca,
con la collaborazione e partecipazione degli enti locali, degli  enti
pubblici,  delle  organizzazioni  sindacali,  economiche,  sociali  e
culturali della Regione.