(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 16)
                              Art. 16. 

 
  Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo'
emanare norme legislative, le relative potesta'  amministrative,  che
in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono
esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia. 
  Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi  delle  leggi
in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto. 
  Lo Stato puo' inoltre  delegare,  con  legge,  alla  regione,  alla
provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della  sua
amministrazione. In tal caso  l'onere  delle  spese  per  l'esercizio
delle funzioni stesse resta a carico dello Stato. 
  La  delega  di  funzioni  amministrative  dello  Stato,  anche   se
conferita con la presente legge, potra' essere modificata o  revocata
con legge ordinaria della Repubblica.