(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 17)
                              Art. 17. 

 
  Con legge dello Stato puo' essere attribuita alla  regione  e  alle
province  la  potesta'  di  emanare  norme  legislative  per  servizi
relativi a materie estranee alle rispettive competenze  previste  dal
presente statuto.