(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
  La  regione  esercita  normalmente   le   funzioni   amministrative
delegandole alle province,  ai  comuni  e  ad  altri  enti  locali  o
valendosi dei loro uffici. La delega alle  province  e'  obbligatoria
nella materia dei servizi antincendi. 
  Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai
comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.