(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
  Nella provincia di Bolzano  l'insegnamento  nelle  scuole  materne,
elementari e secondarie e' impartito nella lingua materna italiana  o
tedesca  degli  alunni  da  docenti  per  i  quali  tale  lingua  sia
ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio  dalla
seconda o dalla terza classe,  secondo  quanto  sara'  stabilito  con
legge provinciale  su  proposta  vincolante  del  gruppo  linguistico
interessato, e in quelle secondarie  e'  obbligatorio  l'insegnamento
della seconda lingua che e' impartito da docenti  per  i  quali  tale
lingua e' quella materna. 
  La lingua ladina e' usata nelle  scuole  materne  ed  e'  insegnata
nelle scuole  elementari  delle  localita'  ladine.  Tale  lingua  e'
altresi' usata quale strumento di insegnamento nelle scuole  di  ogni
ordine e grado delle localita' stesse. In tali scuole  l'insegnamento
e' impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano
e tedesco. 
  L'iscrizione dell'alunno alle scuole  della  provincia  di  Bolzano
avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci.  Contro
il diniego di iscrizione e' ammesso ricorso da parte del padre  o  di
chi ne fa le veci alla autonoma  sezione  di  Bolzano  del  tribunale
regionale di giustizia amministrativa. 
  Per l'amministrazione della scuola in  lingua  italiana  e  per  la
vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle  localita'
ladine  di  cui  al  secondo  comma,  il  Ministero  della   pubblica
istruzione, sentito il parere della giunta  provinciale  di  Bolzano,
nomina un sovrintendente scolastico. 
  Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie
in lingua tedesca, la  giunta  provinciale  di  Bolzano,  sentito  il
parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un  intendente
scolastico, su  una  terna  formata  dai  rappresentanti  del  gruppo
linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale. 
  Per l'amministrazione della scuola di  cui  al  secondo  comma  del
presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione  nomina  un
intendente scolastico, su una terna formata  dai  rappresentanti  del
gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale. 
  Il Ministero della pubblica  istruzione  nomina,  d'intesa  con  la
provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle  commissioni  per
gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca. 
  Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve  essere  sentito
il parere del  Consiglio  superiore  della  pubblica  istruzione  sui
programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di
Bolzano. 
  Il personale amministrativo del provveditorato agli  studi,  quello
amministrativo  delle  scuole  secondarie,   nonche'   il   personale
amministrativo  degli  ispettorati  scolastici  e   delle   direzioni
didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando
addetto ai servizi della scuola corrispondente  alla  propria  lingua
materna. 
  Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale  insegnante,
sono devoluti all'intendente per la scuola  in  lingua  tedesca  e  a
quello per la scuola di cui al  secondo  comma,  i  provvedimenti  in
materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari
fino alla sospensione per un  mese  dalla  qualifica  con  privazione
dello stipendio, relativi al personale  insegnante  delle  scuole  di
rispettiva competenza. 
  Contro i provvedimenti  adottati  dagli  intendenti  scolastici  ai
sensi del comma precedente e' ammesso  ricorso  al  Ministro  per  la
pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito  il  parere
del soprintendente scolastico. 
  I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono  rappresentati
nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri. 
  I  rappresentanti  degli  insegnanti   nel   consiglio   scolastico
provinciale  sono  designati,  mediante   elezione,   dal   personale
insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi
gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti  del  gruppo  ladino
deve essere, comunque, non inferiore a tre. 
  Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti  dalle
leggi  vigenti,  esprime  parere  obbligatorio   sull'istituzione   e
soppressione di scuole; sui programmi  ed  orari;  sulle  materie  di
insegnamento e loro raggruppamento. 
  Per l'eventuale istituzione di universita' nel Trentino-Alto Adige,
lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della
provincia interessata.