(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 22)
                              Art. 22. 

 
  Per  l'osservanza  delle  leggi  e  dei  regolamenti  regionali   e
provinciali il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle
giunte provinciali possono richiedere l'intervento  e  la  assistenza
della polizia dello Stato,  ovvero  della  polizia  locale  urbana  e
rurale.