(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 23)
                              Art. 23. 

 
  La regione e le  province  utilizzano  -  a  presidio  delle  norme
contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali  che  le  leggi
dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.