Testo unico-art. 16. (Servizio ferroviario) Il servizio di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' computabile ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio previsti dal presente testo unico; si osservano le disposizioni della legge 12 ottobre 1949, n. 771.