(Testo unico-art. 16)
                        Testo unico-art. 16. 
                       (Servizio ferroviario) 
 
  Il servizio di  ruolo  prestato  presso  l'Azienda  autonoma  delle
ferrovie dello  Stato  e'  computabile  ai  fini  della  liquidazione
dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio  previsti  dal
presente testo unico; si osservano le  disposizioni  della  legge  12
ottobre 1949, n. 771.