Testo unico-art. 18.
(Arrotondamento)
Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione
dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio risulta una
frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come
anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
Nel caso di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, ai sensi
del precedente art. 4, resta fermo l'arrotondamento per eccesso gia'
effettuato; il periodo di servizio trascurato nella prima
liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.