Testo unico-art. 18. (Arrotondamento) Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. Nel caso di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, ai sensi del precedente art. 4, resta fermo l'arrotondamento per eccesso gia' effettuato; il periodo di servizio trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.