Art. 31. I rappresentanti degli Enti morali ecclesiastici contemplati nell'articolo 17 della Legge, se vogliono essi medesimi eseguire la conversione cui sono soggetti per Legge i loro beni immobili, dovranno dichiararlo alla Giunta entro il termine di tre mesi, presentando un prospetto dei beni soggetti a conversione, coll'indicazione del metodo col quale intendono effettuarla.