(Regolamento-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
  I  rappresentanti  degli  Enti  morali  ecclesiastici   contemplati
nell'articolo 17 della Legge, se vogliono essi medesimi  eseguire  la
conversione cui  sono  soggetti  per  Legge  i  loro  beni  immobili,
dovranno dichiararlo alla  Giunta  entro  il  termine  di  tre  mesi,
presentando  un  prospetto   dei   beni   soggetti   a   conversione,
coll'indicazione del metodo col quale intendono effettuarla.