Art. 32. Il prospetto deve contenere la descrizione dei confini dell'immobile e dei lotti nei quali puo' essere diviso, colla designazione di tutte le servitu' attive e passive, e coll'indicazione del relativo prezzo venale calcolato sulla rendita risultante dai contratti in corso, o da altri elementi certi e documentati. I contratti ed i documenti necessari per la determinazione del prezzo saranno uniti al prospetto in originale o in copia autentica. Il prospetto sara' altresi' accompagnato dal progetto di capitolato con tutte le condizioni di prezzo, di deposito o di modi di pagamento, che s'intendono apporre al contratto, e delle cautele che si offrono per guarentire gl'immobili da ogni danno durante i termini conceduti pel pagamento del prezzo. Della dichiarazione e presentazione del prospetto la Giunta rilasciera' ricevuta agli interessati.