(Regolamento-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
  Il  prospetto   deve   contenere   la   descrizione   dei   confini
dell'immobile e  dei  lotti  nei  quali  puo'  essere  diviso,  colla
designazione   di   tutte   le   servitu'   attive   e   passive,   e
coll'indicazione del relativo prezzo venale calcolato  sulla  rendita
risultante dai contratti in  corso,  o  da  altri  elementi  certi  e
documentati.  I  contratti  ed   i   documenti   necessari   per   la
determinazione del prezzo saranno uniti al prospetto in  originale  o
in copia autentica. 
 
  Il prospetto sara' altresi' accompagnato dal progetto di capitolato
con tutte  le  condizioni  di  prezzo,  di  deposito  o  di  modi  di
pagamento, che s'intendono apporre al contratto, e delle cautele  che
si offrono per guarentire gl'immobili da ogni danno durante i termini
conceduti  pel  pagamento   del   prezzo.   Della   dichiarazione   e
presentazione del  prospetto  la  Giunta  rilasciera'  ricevuta  agli
interessati.