Art. 34. Se la Giunta creda incompleto o non meritevole d'approvazione il progetto di capitolato, lo rinviera' al rappresentante dell'Ente invitandolo a modificarlo. Ritenendo insufficiente il prezzo, la Giunta potra' proporne la determinazione secondo i criteri e le norme stabilite dall'articolo 10 della Legge 15 agosto 1867.