(Regolamento-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
  Il rappresentante dell'Ente, ottenuta dalla  Giunta  l'approvazione
del  progetto,  intraprendera'  e  proseguira'   senza   interruzione
l'operazione della  conversione.  La  vendita  e  le  concessioni  in
enfiteusi degli immobili dovranno farsi all'asta pubblica, davanti al
pubblico Notaio che sara' designato dalla Giunta e coll'intervento di
uno dei membri della medesima o di altro suo delegato. 
 
  Per concorrere all'asta pubblica dovra' depositarsi un  decimo  del
prezzo determinato a norma degli articoli precedenti.