Art. 36. Il rappresentante dell'Ente, ottenuta dalla Giunta l'approvazione del progetto, intraprendera' e proseguira' senza interruzione l'operazione della conversione. La vendita e le concessioni in enfiteusi degli immobili dovranno farsi all'asta pubblica, davanti al pubblico Notaio che sara' designato dalla Giunta e coll'intervento di uno dei membri della medesima o di altro suo delegato. Per concorrere all'asta pubblica dovra' depositarsi un decimo del prezzo determinato a norma degli articoli precedenti.