(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  Ove vada deserto il primo incanto, si procedera' al  secondo  sulle
norme stabilite dal primo capoverso dell'articolo 12 della  Legge  15
agosto 1867. Rimasto deserto anche il  secondo  incanto,  la  Giunta,
sentito il rappresentante dell'Ente, potra' eseguire essa  stessa  le
operazioni della  conversione  secondo  l'articolo  35  del  presente
Regolamento, coll'obbligo d'impiegarne il prezzo nei valori designati
dal  rappresentante  dell'Ente,   a   norma   dell'ultimo   capoverso
dell'articolo 17 della Legge.