Art. 37. Ove vada deserto il primo incanto, si procedera' al secondo sulle norme stabilite dal primo capoverso dell'articolo 12 della Legge 15 agosto 1867. Rimasto deserto anche il secondo incanto, la Giunta, sentito il rappresentante dell'Ente, potra' eseguire essa stessa le operazioni della conversione secondo l'articolo 35 del presente Regolamento, coll'obbligo d'impiegarne il prezzo nei valori designati dal rappresentante dell'Ente, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 17 della Legge.