(Regolamento-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
  I contratti di vendita o di enfiteusi, eseguiti  secondo  le  norme
segnate dagli articoli precedenti, saranno approvati e resi esecutivi
dalla Giunta. 
 
  Le spese del contratto, le tasse di trasferimento, di  trascrizione
e di iscrizione ipotecaria saranno a carico del compratore, e saranno
prelevate dal decimo del prezzo depositato ai  termini  dell'articolo
36 del presente Decreto.