Art. 38. I contratti di vendita o di enfiteusi, eseguiti secondo le norme segnate dagli articoli precedenti, saranno approvati e resi esecutivi dalla Giunta. Le spese del contratto, le tasse di trasferimento, di trascrizione e di iscrizione ipotecaria saranno a carico del compratore, e saranno prelevate dal decimo del prezzo depositato ai termini dell'articolo 36 del presente Decreto.