Art. 39. Per la esecuzione dell'articolo 19 della Legge, la Giunta richiedera' al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio le norme opportune per determinare i beni incolti o bonificabili nell'agro romano che possono essere conceduti in enfiteusi, ed i modi coi quali le enfiteusi stesse possono essere contratte per non pregiudicare le operazioni generali di bonificamento dell'agro medesimo.