(Regolamento-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
  Per  la  esecuzione  dell'articolo  19  della  Legge,   la   Giunta
richiedera' al Ministero di Agricoltura,  Industria  e  Commercio  le
norme  opportune  per  determinare  i  beni  incolti  o  bonificabili
nell'agro romano che possono essere conceduti in enfiteusi, ed i modi
coi quali le  enfiteusi  stesse  possono  essere  contratte  per  non
pregiudicare  le  operazioni  generali  di  bonificamento   dell'agro
medesimo.