(Accordo - art. 14)
                             Articolo 14 
 
  1. Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di
comune  accordo  le  disposizioni   amministrative   necessarie   per
l'applicazione del presente accordo  e  ciascuna  di  tali  autorita'
designera'   una   istituzione   di   collegamento   per   facilitare
l'applicazione del presente accordo. 
  2. Le autorita' competenti dei due Stati si comunicano l'un l'altra
tutte  le   informazioni   concernenti   regolamenti,   provvedimenti
amministrativi e modifiche  alle  proprie  legislazioni  che  possano
influire sull'applicazione del presente accordo.