(Accordo - art. 15)
                             Articolo 15 
 
  Le autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato  contraente
possono  rivolgersi  direttamente  alle   autorita'   competenti   od
istituzioni dell'altro Stato per  ottenere  informazioni  utili  alla
tutela degli interessi dei propri cittadini, e possono rappresentarli
senza speciale mandato.