(Accordo - art. 16)
                             Articolo 16 
 
  1.  Le  esenzioni  da  imposte,  tasse  e  diritti  previste  dalla
legislazione di uno dei due Stati, valgono anche  per  l'applicazione
del presente  accordo,  indipendentemente  dalla  cittadinanza  degli
interessati. 
  2. I requisiti  richiesti  dalla  legislazione  o  dai  regolamenti
dell'uno  o  dell'altro  Stato  contraente  per  quanto  concerne  la
legalizzazione (certification) dei certificati o di  altri  documenti
devono essere soddisfatti per tutti i certificati o  altri  documenti
da produrre e ai fini dell'applicazione del presente accordo. 
  3. L'attestazione relativa all'autenticita' di un certificato o  di
un  documento,  oppure  di  una  copia,  da  parte  delle   autorita'
competenti o delle istituzioni di uno Stato sara' ritenuta valida  da
parte della  autorita'  competente  o  delle  istituzioni  dell'altro
Stato.