(Accordo - art. 17)
                             Articolo 17 
 
  Le  autorita'  competenti  e  le  istituzioni  designate   per   il
collegamento  dei  due   Stati   contraenti   possono   corrispondere
direttamente l'una con l'altra e con  ogni  persona  dovunque  questa
possa  risiedere,  tutte  le  volte  che  tale   corrispondenza   sia
necessaria per l'applicazione del presente accordo. La corrispondenza
puo' essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.