Articolo 17 Le autorita' competenti e le istituzioni designate per il collegamento dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente l'una con l'altra e con ogni persona dovunque questa possa risiedere, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione del presente accordo. La corrispondenza puo' essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.