(Accordo - art. 18)
                             Articolo 18 
 
  Le istanze che i beneficiari indirizzano alle autorita'  competenti
o  alle  istituzioni  dell'uno  o  dell'altro  Stato  contraente  per
l'applicazione del presente accordo non possono essere  respinte  per
il solo fatto di essere redatte  nella  lingua  ufficiale  dell'altro
Stato.