Articolo 19 1. Le istanze ed altri documenti presentati per iscritto alle autorita' competenti o alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti autorita' od istituzioni dell'altro Stato. 2. La domanda di prestazione presentata all'istituzione di uno Stato contraente vale come domanda di prestazione presentata all'istituzione dell'altro Stato purche' l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato. 3. Un ricorso che debba essere presentato entro un dato termine all'autorita' competente od istituzione di uno degli Stati sara' considerato come presentato entro tale termine se il ricorso e' stato presentato entro lo stesso termine all'autorita' competente o all'istituzione dell'altro Stato. In tal caso l'autorita' od istituzione cui il ricorso e' stato presentato trasmette senza indugio detto ricorso all'autorita' competente o all'istituzione dell'altro Stato e comunica all'interessato la ricezione del ricorso.