(Accordo - art. 19)
                             Articolo 19 
 
  1. Le istanze ed  altri  documenti  presentati  per  iscritto  alle
autorita' competenti o alle istituzioni di uno Stato contraente hanno
lo stesso effetto come  se  fossero  presentate  alle  corrispondenti
autorita' od istituzioni dell'altro Stato. 
  2. La domanda di  prestazione  presentata  all'istituzione  di  uno
Stato  contraente  vale  come  domanda  di   prestazione   presentata
all'istituzione  dell'altro  Stato   purche'   l'interessato   chieda
espressamente di conseguire le prestazioni cui ha  diritto  anche  in
base alla legislazione dell'altro Stato. 
  3. Un ricorso che debba essere presentato  entro  un  dato  termine
all'autorita' competente od istituzione  di  uno  degli  Stati  sara'
considerato come presentato entro tale termine se il ricorso e' stato
presentato  entro  lo  stesso  termine  all'autorita'  competente   o
all'istituzione  dell'altro  Stato.  In  tal  caso   l'autorita'   od
istituzione cui  il  ricorso  e'  stato  presentato  trasmette  senza
indugio detto  ricorso  all'autorita'  competente  o  all'istituzione
dell'altro Stato e comunica all'interessato la ricezione del ricorso.