(Accordo - art. 20)
                             Articolo 20 
 
  1. Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di
comune  accordo  i  procedimenti  per  risolvere  ogni  questione   o
controversia   che   potra'   sorgere    circa    l'applicazione    o
l'interpretazione del presente accordo. 
  2. Le autorita' competenti dei due Stati stabiliranno una procedura
permanente di arbitrato per l'esame e la soluzione di ogni  questione
o controversia che non possa essere risolta  tramite  i  procedimenti
stabiliti al paragrafo 1. L'organo  arbitrale  previsto  al  presente
paragrafo decidera' le controversie  deferitegli  in  conformita'  ai
principi del presente accordo.  Le  decisioni  dell'organo  arbitrale
saranno  definitive  ed  obbligatorie  ai  fini  delle   controversie
deferitegli  nei  confronti  delle  autorita'  competenti   e   delle
istituzioni di entrambi gli Stati. 
  3.  L'organo  arbitrale  istituito  in  virtu'  del   paragrafo   2
consistera' di tre membri. Le  autorita'  competenti  dei  due  Stati
designeranno ciascuna un membro. Il  terzo  membro  verra'  designato
concordemente dalle due autorita' competenti.