Articolo 21
1. Nelle more della definizione dei diritti di un beneficiario in
base al presente accordo compresa la definizione di ogni questione di
cui all'articolo 20 tra le autorita' competenti e le istituzioni dei
due Stati contraenti, il beneficiario i cui diritti sono in
contestazione, ricevera' prestazioni provvisorie secondo il presente
articolo fino a che non sia intervenuta tale definizione.
2. Ciascuna istituzione concedera' al beneficiario, a titolo di
prestazioni provvisorie, le prestazioni cui egli avrebbe
eventualmente diritto in base alla propria legislazione o in base al
presente accordo.
3. a. Le istituzioni di entrambi gli Stati stabiliranno le
procedure per regolare i rispettivi debiti per le prestazioni
provvisorie erogate nelle more della definizione di cui al paragrafo
1;
b. nel dare corso a tali procedure, l'istituzione di uno Stato
tratterra' dai pagamenti che effettua, basati sui diritti liquidati
definitivamente al beneficiario, gli importi permessi dalla
legislazione di tale Stato sufficienti per rimborsare all'istituzione
dell'altro Stato gli importi pagati a titolo di prestazioni
provvisorie eccedenti gli importi definitivamente spettanti al
beneficiario.