(Accordo - art. 21)
                             Articolo 21 
 
  1. Nelle more della definizione dei diritti di un  beneficiario  in
base al presente accordo compresa la definizione di ogni questione di
cui all'articolo 20 tra le autorita' competenti e le istituzioni  dei
due  Stati  contraenti,  il  beneficiario  i  cui  diritti  sono   in
contestazione, ricevera' prestazioni provvisorie secondo il  presente
articolo fino a che non sia intervenuta tale definizione. 
  2. Ciascuna istituzione concedera' al  beneficiario,  a  titolo  di
prestazioni   provvisorie,   le   prestazioni   cui   egli    avrebbe
eventualmente diritto in base alla propria legislazione o in base  al
presente accordo. 
  3.  a.  Le  istituzioni  di  entrambi  gli  Stati  stabiliranno  le
procedure  per  regolare  i  rispettivi  debiti  per  le  prestazioni
provvisorie erogate nelle more della definizione di cui al  paragrafo
1; 
    b. nel dare corso a tali procedure, l'istituzione  di  uno  Stato
tratterra' dai pagamenti che effettua, basati sui  diritti  liquidati
definitivamente  al  beneficiario,   gli   importi   permessi   dalla
legislazione di tale Stato sufficienti per rimborsare all'istituzione
dell'altro  Stato  gli  importi  pagati  a  titolo   di   prestazioni
provvisorie  eccedenti  gli  importi  definitivamente  spettanti   al
beneficiario.