(Accordo - art. 22)
                             Articolo 22 
 
  1. Le istituzioni di uno Stato contraente debitrici di  prestazioni
da corrispondere nell'altro Stato in virtu' del presente accordo,  si
liberano validamente di tali obbligazioni nella  valuta  del  proprio
Stato. 
  2. Nel caso che disposizioni intese a sottoporre a  restrizioni  lo
scambio di valute siano emanate nell'uno o nell'altro Stato, entrambi
i  Governi  adotteranno  immediatamente  le  misure  necessarie   per
assicurare, in conformita' con le disposizioni del presente  accordo,
il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra Parte.