(Accordo - art. 23)
                             Articolo 23 
 
  1. Le disposizioni del presente accordo si  applicano  a  tutte  le
domande di prestazione che verranno presentate dalla data di  entrata
in vigore del presente accordo (incluse le nuove  domande  di  coloro
che avevano gia' precedentemente presentato domanda di prestazione). 
  2. Ai  fini  del  presente  accordo,  i  periodi  di  assicurazione
compiuti  prima  della  sua  entrata  in  vigore  saranno  presi   in
considerazione. Tuttavia da parte di ciascuno  Stato  contraente  non
saranno presi in considerazione i periodi di  assicurazione  compiuti
prima della data di entrata in vigore della propria legislazione. 
  3. Qualora domande di prestazioni presentate prima dell'entrata  in
vigore del presente  accordo  siano  state  soddisfatte  mediante  il
pagamento di una somma una tantum a motivo di  insufficienti  periodi
di assicurazione, il beneficiario puo'  chiedere  una  revisione  del
trattamento corrispostogli se con l'applicazione  delle  disposizioni
del presente accordo soddisfa alle condizioni richieste per  ottenere
una pensione. 
  4. Il presente accordo non da' diritto a pagamenti  di  prestazioni
per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.