(Accordo - art. 24)
                             Articolo 24 
 
  1. Il presente accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica
saranno scambiati appena possibile. 
  2. Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del  mese
successivo  a  quello  in  cui  gli  strumenti  di  ratifica  saranno
scambiati. 
  3. a. Il presente accordo puo' essere emendato di  volta  in  volta
mediante accordi aggiuntivi che entreranno in vigore il primo  giorno
del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica di tali
accordi aggiuntivi saranno scambiati; le  disposizioni  del  presente
paragrafo, tuttavia, non saranno interpretate nel senso  di  impedire
che tali accordi aggiuntivi abbiano valore  retroattivo  se  in  essi
cio' sia esplicitamente previsto. 
    b. Gli accordi aggiuntivi che entrano  in  vigore  in  base  alle
disposizioni di questo paragrafo  saranno  considerati  ai  fini  del
presente articolo parte integrante del presente accordo. 
    c. Un incontro ai fini di esaminare l'opportunita' di un  accordo
aggiuntivo sara' indetto qualora l'autorita' competente  di  ciascuno
Stato lo richieda. 
  4. Il presente accordo rimarra' in vigore  e  sara'  efficace  fino
alla scadenza di un anno successivo all'anno in cui la  comunicazione
scritta  della  sua  denuncia  e'  stata  notificata  alla  autorita'
competente di uno Stato contraente da parte dell'autorita' competente
dell'altro Stato. 
  5.  Se  l'accordo  e'  denunciato,  i  diritti  acquisiti   saranno
mantenuti secondo le disposizioni dell'accordo stesso e i diritti  in
corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformita' ad  accordi
complementari. 
 
  FATTO a Washington il ventitre maggio 1973, in duplice esemplare in
lingua italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. 
 
                            Per il Governo della Repubblica italiana 
                                         Dionigi COPPO 
 
Per il Governo degli Stati Uniti d'America 
          Caspar W. WEINBERGER