Articolo 24
1. Il presente accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica
saranno scambiati appena possibile.
2. Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno
scambiati.
3. a. Il presente accordo puo' essere emendato di volta in volta
mediante accordi aggiuntivi che entreranno in vigore il primo giorno
del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica di tali
accordi aggiuntivi saranno scambiati; le disposizioni del presente
paragrafo, tuttavia, non saranno interpretate nel senso di impedire
che tali accordi aggiuntivi abbiano valore retroattivo se in essi
cio' sia esplicitamente previsto.
b. Gli accordi aggiuntivi che entrano in vigore in base alle
disposizioni di questo paragrafo saranno considerati ai fini del
presente articolo parte integrante del presente accordo.
c. Un incontro ai fini di esaminare l'opportunita' di un accordo
aggiuntivo sara' indetto qualora l'autorita' competente di ciascuno
Stato lo richieda.
4. Il presente accordo rimarra' in vigore e sara' efficace fino
alla scadenza di un anno successivo all'anno in cui la comunicazione
scritta della sua denuncia e' stata notificata alla autorita'
competente di uno Stato contraente da parte dell'autorita' competente
dell'altro Stato.
5. Se l'accordo e' denunciato, i diritti acquisiti saranno
mantenuti secondo le disposizioni dell'accordo stesso e i diritti in
corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformita' ad accordi
complementari.
FATTO a Washington il ventitre maggio 1973, in duplice esemplare in
lingua italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
Dionigi COPPO
Per il Governo degli Stati Uniti d'America
Caspar W. WEINBERGER